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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/11/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 663/2025
tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 19 novembre 2025 ore 11 e 45, innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per l'avv. Castagnoli Parte_1
Per nessuno CP_1
Il dr. UPP CP_2
L'avv. Castagnoli rileva di avere depositato prova della notifica a mezzo pec di ricorso in appello e decreto all'indirizzo pec di cui al domicilio eletto nel giudizio di primo grado e chiede dichiararsi la contumacia della parte appellata
Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia della parte appellata
L'avv. Castagnoli si riporta al ricorso che compiutamente illustra e insiste per l'accoglimento delle relative conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott. VecchiettiValentina
Alle ore 16 e 20 il Giudice, riaperto il verbale, pronuncia sentenza ex artt. 6 DLT 01/09/2011, n.
150 e 429 c.p.c. dandone lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 663/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LI CA elettivamente domiciliato in PIAZZA ALMERICI C.F._1
4 47521 CESENA presso il difensore avv. LI CA
appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento della presente impugnazione e previa dichiarazione di ammissibilità della stessa, riformare la sentenza n. 711/2024 emessa dal Giudice di Pace di Forlì, e per l'effetto confermare la legittimità del verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. Z02024003 dell'8.3.2024, emesso dalla Polizia Locale del stabilendo l'entità della sanzione pecuniaria conseguente, nell'ambito delle Parte_1
previsioni edittali di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge, del presente grado di giudizio”
Parte appellata contumace
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 711 del
2024 nella quale il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione annullando il verbale n.
Z02024003 emesso dalla Polizia locale di Parte_1
L'accertamento e contestazione di cui al verbale opposto concerneva la violazione dell'art. 174
comma 7 C.d.S., per avere il sig. omesso il prescritto riposo settimanale, avendo riposato CP_1
meno di 45 ore per due settimane consecutive (oltre il 10%).
In via del tutto preliminare, preme evidenziare che non risulta espletato alcun motivo di doglianza in ordine alla avvenuta estromissione, da parte del Giudice di primo grado, della Controparte_3
punto sul quale appare sceso il giudicato, sì che non possono rilevarsi nella fattispecie
[...]
profili di incompletezza del contraddittorio, in assenza di appello avverso la statuizione di estromissione stessa (cfr., Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022).
Ad avviso del appellante nel presente giudizio, la decisione del Giudice di Parte_1
Pace erra nell'applicazione della normativa di riferimento (art. 174, comma 7 C.d.s. e artt. 4 e 6 Reg.
CE n. 561/2006): ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, in due settimane consecutive è necessario fruire di almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare;
quindi, tranne che nel trasporto internazionale di merci, non si possono avere riposi ridotti consecutivi;
invece, il conducente per due settimane consecutive effettuava periodi di CP_1 riposo ridotti, cioè inferiori a 45 ore: nella settimana dal 26.2.2024 al 2.3.2024 un riposo di ore 40,16;
nella settimana successiva un riposo di ore 42,29.
Non si costituiva in giudizio in appello dichiarato contumace alla udienza del CP_4
19.11.2025; non venivano, così, in alcun modo riproposte le doglianze ulteriori formulate dall'appellato in primo grado, che dunque non possono formare oggetto della attuale cognizione.
Il presente appello, dunque, ha ad oggetto essenzialmente il capo della sentenza nel quale il Giudice
di Pace esclude la sussistenza della violazione contestata, per mancato raggiungimento della “soglia di punibilità”.
L'appello è fondato.
L'art. 8 comma 6 del Regolamento (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO stabilisce, inter alia, che “6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: — due periodi di riposo settimanale regolare, oppure — un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è
tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione”. L'art. 174 del Codice della Strada, dal canto suo, stabilisce che: “4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 165. Si
applica la sanzione ((da € 218 a € 868)) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE). (114) (124)
(133) (145) ((163)) 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE)
n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da €
325 a € 1.301)). Si applica la sanzione ((da € 379 a € 1.519)) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. (114) (124) (133) (145) ((163)) 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 433 a € 1.735)). (114) (124) (133)
(145) ((163))”.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 271 a € 1.084)) . Il
conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 379 a € 1.519)). Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 433 a €
1.735)) . (114) (124) (133) (145) ((163))”.
Nel caso di specie, stante quanto acclarato in fatto anche nella sentenza appellata, il conducente odierno appellato ha effettuato prima un riposo di 40,16 ore e nella settimana successiva un riposo di ore 42,29; egli, pertanto:
1) Ha contravvenuto alla regola per cui, in un periodo di due settimane, deve essere effettuato almeno un riposo “regolare”, inteso esso un riposo di almeno 45 ore (invece, nel caso di specie i riposi sono entrambi ridotti ossia inferiori alle 45 ore);
2) Ha superato lo scostamento del 10% con riferimento al riposo di 40,16 ore.
Pertanto, la contestazione contenuta nel verbale di accertamento di violazione è corretta e conforme alla normativa applicabile.
L'appello, così, deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, l'opposizione a suo tempo presentata da avverso il verbale n. Z02024003 deve CP_1 Parte_1
essere respinta ed il verbale confermato integralmente, anche in ordine alla quantificazione della sanzione, e dichiarato esecutivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014, e successive integrazioni e modifiche, parametri minimi per fasi di studio e introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da e per l'effetto Parte_1
2) A parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 711 del 2024 del 24.09.2024,
respinge l'opposizione a suo tempo formulata da avverso il verbale di CP_1
accertamento n. Z02024003 dell'8.3.2024, emesso dalla Polizia Locale del Parte_1
e per l'effetto
[...]
3) Conferma integralmente il citato verbale, e lo dichiara esecutivo;
4) Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 232,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 91,50 per anticipazioni.
Forlì, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 663/2025
tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 19 novembre 2025 ore 11 e 45, innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per l'avv. Castagnoli Parte_1
Per nessuno CP_1
Il dr. UPP CP_2
L'avv. Castagnoli rileva di avere depositato prova della notifica a mezzo pec di ricorso in appello e decreto all'indirizzo pec di cui al domicilio eletto nel giudizio di primo grado e chiede dichiararsi la contumacia della parte appellata
Il giudice rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia della parte appellata
L'avv. Castagnoli si riporta al ricorso che compiutamente illustra e insiste per l'accoglimento delle relative conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice dott. VecchiettiValentina
Alle ore 16 e 20 il Giudice, riaperto il verbale, pronuncia sentenza ex artt. 6 DLT 01/09/2011, n.
150 e 429 c.p.c. dandone lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 663/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LI CA elettivamente domiciliato in PIAZZA ALMERICI C.F._1
4 47521 CESENA presso il difensore avv. LI CA
appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento della presente impugnazione e previa dichiarazione di ammissibilità della stessa, riformare la sentenza n. 711/2024 emessa dal Giudice di Pace di Forlì, e per l'effetto confermare la legittimità del verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. Z02024003 dell'8.3.2024, emesso dalla Polizia Locale del stabilendo l'entità della sanzione pecuniaria conseguente, nell'ambito delle Parte_1
previsioni edittali di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge, del presente grado di giudizio”
Parte appellata contumace
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 711 del
2024 nella quale il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione annullando il verbale n.
Z02024003 emesso dalla Polizia locale di Parte_1
L'accertamento e contestazione di cui al verbale opposto concerneva la violazione dell'art. 174
comma 7 C.d.S., per avere il sig. omesso il prescritto riposo settimanale, avendo riposato CP_1
meno di 45 ore per due settimane consecutive (oltre il 10%).
In via del tutto preliminare, preme evidenziare che non risulta espletato alcun motivo di doglianza in ordine alla avvenuta estromissione, da parte del Giudice di primo grado, della Controparte_3
punto sul quale appare sceso il giudicato, sì che non possono rilevarsi nella fattispecie
[...]
profili di incompletezza del contraddittorio, in assenza di appello avverso la statuizione di estromissione stessa (cfr., Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022).
Ad avviso del appellante nel presente giudizio, la decisione del Giudice di Parte_1
Pace erra nell'applicazione della normativa di riferimento (art. 174, comma 7 C.d.s. e artt. 4 e 6 Reg.
CE n. 561/2006): ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, in due settimane consecutive è necessario fruire di almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare;
quindi, tranne che nel trasporto internazionale di merci, non si possono avere riposi ridotti consecutivi;
invece, il conducente per due settimane consecutive effettuava periodi di CP_1 riposo ridotti, cioè inferiori a 45 ore: nella settimana dal 26.2.2024 al 2.3.2024 un riposo di ore 40,16;
nella settimana successiva un riposo di ore 42,29.
Non si costituiva in giudizio in appello dichiarato contumace alla udienza del CP_4
19.11.2025; non venivano, così, in alcun modo riproposte le doglianze ulteriori formulate dall'appellato in primo grado, che dunque non possono formare oggetto della attuale cognizione.
Il presente appello, dunque, ha ad oggetto essenzialmente il capo della sentenza nel quale il Giudice
di Pace esclude la sussistenza della violazione contestata, per mancato raggiungimento della “soglia di punibilità”.
L'appello è fondato.
L'art. 8 comma 6 del Regolamento (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO stabilisce, inter alia, che “6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: — due periodi di riposo settimanale regolare, oppure — un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è
tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione”. L'art. 174 del Codice della Strada, dal canto suo, stabilisce che: “4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 165. Si
applica la sanzione ((da € 218 a € 868)) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE). (114) (124)
(133) (145) ((163)) 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE)
n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da €
325 a € 1.301)). Si applica la sanzione ((da € 379 a € 1.519)) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. (114) (124) (133) (145) ((163)) 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 433 a € 1.735)). (114) (124) (133)
(145) ((163))”.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 271 a € 1.084)) . Il
conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 379 a € 1.519)). Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 433 a €
1.735)) . (114) (124) (133) (145) ((163))”.
Nel caso di specie, stante quanto acclarato in fatto anche nella sentenza appellata, il conducente odierno appellato ha effettuato prima un riposo di 40,16 ore e nella settimana successiva un riposo di ore 42,29; egli, pertanto:
1) Ha contravvenuto alla regola per cui, in un periodo di due settimane, deve essere effettuato almeno un riposo “regolare”, inteso esso un riposo di almeno 45 ore (invece, nel caso di specie i riposi sono entrambi ridotti ossia inferiori alle 45 ore);
2) Ha superato lo scostamento del 10% con riferimento al riposo di 40,16 ore.
Pertanto, la contestazione contenuta nel verbale di accertamento di violazione è corretta e conforme alla normativa applicabile.
L'appello, così, deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, l'opposizione a suo tempo presentata da avverso il verbale n. Z02024003 deve CP_1 Parte_1
essere respinta ed il verbale confermato integralmente, anche in ordine alla quantificazione della sanzione, e dichiarato esecutivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014, e successive integrazioni e modifiche, parametri minimi per fasi di studio e introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da e per l'effetto Parte_1
2) A parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 711 del 2024 del 24.09.2024,
respinge l'opposizione a suo tempo formulata da avverso il verbale di CP_1
accertamento n. Z02024003 dell'8.3.2024, emesso dalla Polizia Locale del Parte_1
e per l'effetto
[...]
3) Conferma integralmente il citato verbale, e lo dichiara esecutivo;
4) Condanna alla integrale refusione a delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 232,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 91,50 per anticipazioni.
Forlì, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina