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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1702/2024, trattenuto in decisione all'udienza del 17/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/07/2024 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. NATALE SABRINA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in TE (CE) in data 18/07/1993 dal quale sono nati tre figli: il 21/03/1994, il 28/04/2001 e Persona_1 Persona_2
il 19/04/2008; Persona_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, come modificate con accordo sottoscritto dell'11/06/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero, posto che i primi due figli sono maggiorenni ed autosufficienti:
1. i coniugi vivranno separati serbando reciproco rispetto;
2. i figli, , e vivranno con la madre nella casa coniugale. Per_1 Per_2 Per_3
3. quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il
Sig. si impegna a trasferire la nuda proprietà dell'immobile sito in Parte_2
Pietramelara (CE) alla Via Cinque Vie snc individuata al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 19, particella 251, sub 3 piani T–S, categoria A/2, classe 3, vani 6,0 rendita catastale euro 588,76 e particella 251, sub 4 piani T, categoria C/2, classe 1, consistenza 69 1 m, rendita catastale 89,09, in parti uguali ai figli , e e che la Sig.ra Per_1 Per_2 Per_3
e la Sig.ra avranno l'usufrutto sull'intero immobile su Parte_1 Parte_3 indicato vita natural durante con ogni garanzia di legge e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
4. il Sig. lascerà definitivamente la casa coniugale entro l'ultimo del mese Parte_2 successivo alla data del decreto di omologa del presente giudizio;
5. il Sig. verserà a , entro il giorno ventisette di ogni mese, un Parte_2 Parte_1 assegno mensile a titolo di mantenimento per la figlia minore pari ad € 100,00 (euro
100/00) e inoltre il sig. autorizza la Sig.ra a riscuotere per Parte_2 Parte_1 intero l'assegno unico erogato dall per la figlia minore che ammonta a circa € CP_1 Per_3
190,00 mensili. Per cui l'assegno complessivo per la minore è di € 290,00 mensili. Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per i figli e in quanto entrambi Per_1 Per_2 svolgono lavori saltuari;
6. Il Sig. e la Sig.ra avranno l'affido congiunto sulla minore Parte_2 Parte_1
e il padre potrà vedere la figlia minore senza vincoli di giorni e previo accordo Per_3 Per_3 con la stessa;
7. i coniugi si faranno carico delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% Per_3 ciascuno;
8. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
9. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 Parte_2
19/08/1964 in FRESNO (STATI UNITI D'AMERICA);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
37, parte II, serie A, anno 1993, ufficio 1);
2 3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 17/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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