Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a Foshan Guandong (Cina) in [...]_2 C.F._2
31.07.1978 entrambi rappresentati dall'Avv. Massimo Costa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 8.04.25 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
I) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1
, ordinando al Comune di Cinisello Balsamo di provvedere alla trascrizione
[...] dell'emananda sentenza nei Registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio;
II) recepire nell'emananda sentenza le seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno su di esso la responsabilità genitoriale in via congiunta, condividendo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua
2. La ex casa coniugale di Cinisello Balsamo, Viale Rinascita n.6, insieme agli arredi che la compongono, di proprietà esclusiva del SI. viene assegnata al medesimo che vi Pt_1 ospiterà il figlio nei periodi in cui quest'ultimo sarà in Italia.
3. Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei periodi corrispondenti alle vacanze Pt_1
scolastiche estive, alle vacanze natalizie ed alle vacanze pasquali ed inoltre, previo accordo con la madre, ogni qual volta lo desideri anche in altri periodi dell'anno.
4. Il SI. oncorrerà al mantenimento del figlio versando alla SI.ra , entro il giorno Pt_1 Pt_2
5 di ciascun mese, la somma mensile di € 750,00 che sarà soggetta a rivalutazione annuale in via automatica sulla base degli indici Istat a decorrere dal mese di settembre del 2025; si farà inoltre carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative relative al figlio.
5. Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei periodi corrispondenti alle vacanze Pt_1
scolastiche estive, alle vacanze natalizie ed alle vacanze pasquali e, previo accordo con la madre, ogni qual volta lo desideri anche in altri periodi dell'anno.
6. In relazione alle spese straordinarie del figlio, i coniugi ricorrenti convengono di ripartirle e regolamentarle come segue:
a) spese straordinarie da rimborsare, senza necessità di preventivo accordo tra i coniugi:
- ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica;
- esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- dispositivi per assistenza protesica e integrativa quali occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc., se prescritti dal medico e nei limiti di un costo medio di mercato;
- accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- spese mediche urgenti;
- retta annua e contributi obbligatori per scuole pubbliche;
- retta e contributi obbligatori per scuole private a cui i figli risulti già iscritto fino al completamento del ciclo scolastico in corso;
- libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno o richiesti dalla scuola anche in corso di anno per le materie tecniche o artistiche;
- corsi di recupero e lezioni private;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- centri estivi gestiti da enti pubblici (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori);
- baby-sitter in orario lavorativo.
b) spese straordinarie da rimborsare, su preventivo accordo tra i coniugi:
- esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche;
- interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- retta annua e contributi obbligatori di scuole private per corsi di studio successivi a quelli in atto;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizione ad attività sportive e relativo abbigliamento ed attrezzature;
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore, spese per patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburante, manutenzione;
- spese alimentari e mediche per animale domestico;
- tutte le altre spese non menzionate al punto a).
La richiesta di consenso sulle spese di cui al punto b) dovrà pervenire all'altro genitore in forma scritta (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno 15 giorni prima del compimento della attività, salvo urgenze, con l'indicazione specifica della spesa.
L'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire al primo il proprio eventuale dissenso motivato entro 7 giorni dalla comunicazione con la precisazione che, in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto e, nel medesimo termine di 7 giorni, ove lo riterrà, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Le spese straordinarie, salvo il caso in cui si tratti di spesa di importo superiore ad euro 400.00 per la quale il rimborso dovrà essere immediato, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate a cadenza mensile, nello stesso termine e con le stesse modalità previste per il pagamento del mantenimento ordinario, previo invio di apposito riepilogo e previo invio, se richiesto dall'altro genitore, dei relativi documenti giustificativi.
7. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun coniuge si impegna a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per il loro mantenimento.
9. I coniugi, fermo restando l'impegno assunto in sede di separazione di dividere in eguale misura le giacenze sul conto corrente nr. 00067437148 Presso Fideuram Intesa San Paolo Private Banking e richiamando integralmente quanto ivi già deciso sulla divisione degli altri beni, dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra in relazione ad ogni questione rapporto e/o pendenza derivante dal rapporto di coniugio.
10.I coniugi si impegnano fin d'ora a prestare il loro reciproco assenso per il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio nonché per l'iscrizione dei figli minori sul passaporto
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 760/24 del Tribunale di Monza, passata in giudicato e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e ad Hong Parte_1 Parte_2
Kong in data 01.12.2007 (atto n. 4, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 10.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti