Articolo 17 della Legge 13 agosto 1984, n. 462
Articolo 16Articolo 18
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17 agosto 1984
Art. 17.
Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 , e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858 .
La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, puo' essere affidata in concessione dall'ispettorato generale per le zone terremotate ai comuni.
Entrata in vigore il 17 agosto 1984