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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/11/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 281 sexies,
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1061/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente nella Via Ugo Foscolo n. 7, C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Nuoro, Via S. Emiliano n. 55, presso e nello studio C.F._1 dell'AVV. EMILIA FOIS;
attore nei confronti di
, nato a [...] il [...] residente in [...]nella Regione Monte Gioiosa Controparte_1
n. 4 c.f. ; , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 CP_2
ivi residente Vico I Carmine n. 12; , nato a [...] il C.F._3 Controparte_3 02/05/1944 (c.f. ) e residente in [...]delle Nevi n. 4; C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in Desulo Vico III Madonna CP_4 C.F._5 delle Nevi n. 4; , nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Controparte_5 C.F._6 in Cagliari Via Filippo Vivanet n. 4 piano secondo;
, nato a [...] il Controparte_6
15.04.1960 (c.f.: ) e ivi residente in [...]delle Nevi n. 10; C.F._7 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. e residente a[...] C.F._8
Sassari n. 6; , nato a [...] il [...] (c.f. ivi residente Controparte_8 C.F._9 in Vico I Gesù Redentore n. 6; , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_9
) residente in [...]in Vico III Madonna delle Nevi n. 2; C.F._10 Controparte_10
, nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente in [...]delle
[...] C.F._11 Nevi n. 6 piano 2 int. B;
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_11
ivi residente in [...]delle Nevi n. 6 piano T;
C.F._12 Controparte_12
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in [...]n.
[...] C.F._13 272; , nata a [...] il [...] (c.f.: ) ivi residente Controparte_13 C.F._14 nella Via Madonna delle Nevi n. 10 piano 1; , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_6
) e residente in [...]; C.F._15 Controparte_14 nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi residente in [...]delle Nevi n. 6 C.F._16 piano primo;
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente in CP_15 C.F._17
Desulo in Vico IV Madonna delle Nevi n. 2 piano secondo;
, nato a [...] il Controparte_16 26/05/1923, nella sua qualità di erede di (nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Controparte_10 13.11.2005); , nata a [...] il [...] e residente in [...]delle CP_17
Nevi n. 6 p.1; fu e suoi eredi e/o aventi causa;
Eredi e/o aventi causa di Controparte_18 CP_5 nata a [...] il [...] (e deceduta a Cargeghe il 3.4.2014); RSona_1 CP_19
, nata a [...] il [...] e ivi residente nella Via Lai n. 12; ,
[...] Controparte_20 nata a [...] il [...] e ivi residente nella Via Gramsci n. 63; , nata a [...] il CP_21 13.11.1955 emigrata in Pabillonis dal 25.05.1978 ed è ivi tutt'ora residente a[...]; Per_2
, nata a [...] il [...] emigrata in Carbonia in data 19.04.1988 ed è ivi tutt'ora residente alla
[...]
pagina 1 di 4 Via Veneto n. 27; , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]I Controparte_22
Brigata Sassari n. 13; , nata a [...] il [...] emigrata a Uta in data Controparte_23 21.08.1985 ed è ivi tutt'ora residente a[...] /PI; , nata a [...] il CP_24 17.01.1966 ivi residente in [...]
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “così giudicare: - dichiarando che il Sig.
[...] è l'unico e legittimo proprietario, per intervenuta usucapione, dell'area sita nel Comune di Desulo Pt_1 Via Foscolo 7 distinta nel Catasto Terreni del medesimo Comune al F. 27 Mappale 1827 di are 02.65 e soprastante fabbricato composto da piani terra, primo, secondo e terzo (sottotetto) distinto nel Catasto
Fabbricati al F. 27 mapp. 1827 sub 1 (cat. A/2 Cl. 7 cons. 8 vani sup.cat. 201 mq rendita 557,77 euro piano T/1) e al F. 27 mapp. 1827 sub 2 (cat. in corso di costr. Piano 2-3) in virtù del possesso continuato, pacifico, pubblico, ininterrotto ed indisturbato del medesimo da oltre vent'anni; - ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione della Sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo originario in favore dell'attore, dei beni sopra descritti, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., ed all'Ufficio tecnico Erariale di eseguire le conseguenti volture catastali, con esonero da ogni responsabilità; - con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, allegando: Parte_1
- di essere stato nel possesso esclusivo, pacifico, ininterrotto, pubblico ed indisturbato, da tempo antecedente agli anni sessanta, e comunque da oltre vent'anni, dei seguenti immobili ubicati in Desulo, via Ugo Foscolo n. 7:
a) casa unifamiliare a uso civile abitazione, sviluppata su quattro piani (terra, primo piano, secondo piano e piano sottotetto), distinta nel catasto fabbricati del comune di Desulo al foglio 27, mappale 1827 sub 1, cat. A/2 Cl. 7 cons. 8 vani sup.cat. 201 mq rendita 557,77 euro piano T/1 e al foglio 27 mappale 1827 sub 2 cat. in corso di costruzione piano 2-3;
b) area, sulla quale insisteva la suddetta unità immobiliare, distinta in catasto terreni del medesimo comune al foglio 27 mappale 1827 di are 02.65;
- di aver provveduto autonomamente a edificare, sull'area descritta supra sub lett. b), l'unità abitativa ubicata in Desulo via Foscolo, da tempo risalente e antecedente rispetto al matrimonio da lui contratto con la coniuge avvenuto in data 21 agosto 1978 e comunque superiore al ventennio utile a usucapire i beni oggetto RSona_3 della domanda;
- di aver inoltre provveduto, nel corso della vita coniugale, e sempre a sua esclusiva cura e con proprie spese, a ammobiliare, ampliare, ristrutturare e migliorare l'immobile sopra descritto;
- di essersi quindi occupato in via esclusiva della cura e della manutenzione degli stessi immobili;
- che la predetta era deceduta senza figli in data 12 giugno 2020, in regime di separazione legale, RSona_3 prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, pubblicata il 9 giugno 2020; RS
- che nell'ambito del giudizio di separazione, e poi confermato in sede di divorzio, la veva riconosciuto di non avere alcun diritto sugli immobili distinti in catasto al foglio 27, mappale 1827 siccome già posseduti, ancor prima del matrimonio, da oltre un ventennio dall'odierno attore.
Alla stregua di quanto esposto, l'attore ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
I convenuti, chiamati in giudizio in qualità di cointestatari catastali o di successori di questi ultimi, non si sono costituiti nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, per la discussione orale della causa e per la lettura del dispositivo, previa assegnazione di un termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza.
pagina 2 di 4 *********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio
“qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti “impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sugli immobili oggetto di causa.
In particolare, i testimoni , e , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 19 gennaio 2024, hanno dichiarato che da oltre venti anni il ricorrente aveva esercitato sugli immobili sopra indicati attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno, in particolare, confermato che il , intorno agli anni settanta, aveva costruito Pt_1 personalmente l'immobile, avendolo adibito a propria abitazione, prima personale e successivamente coniugale,
e avendo provveduto nel corso del tempo a arredarlo, ampliarlo e ristrutturarlo a proprie esclusive spese, da solo o avendo dato incarico a un'impresa edile o ancora essendosi avvalso dell'aiuto di operai e muratori.
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate, in modo diretto e immediato, in ragione di rapporti di frequentazione e vicinato con l'attore (cfr. verbale ud. cit.).
Le risultanze testimoniali ora descritte e il contenuto della sentenza di separazione a conclusioni congiunte, resa RS in data 12 luglio 2019, in occasione della quale la prima del suo decesso, intervenuto in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che aveva confermato gli accordi raggiunti in sede di separazione –aveva espressamente riconosciuto di non avere alcun diritto sugli immobili oggetto della vertenza, siccome già posseduti, anche prima del matrimonio, da oltre un ventennio in via esclusiva dall'odierno attore, RS valutato unitamente al disinteresse mostrato dagli ulteriori successori ex art. 582, c.c., della nei cui confronti
è stato integrato il contradditorio nel corso del procedimento, consentono di ritenere accertato il possesso esclusivo in capo al medesimo attore, richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione che è stata formulata (cfr. docc. nn. 8 e 9, fascicolo processuale parte attrice).
pagina 3 di 4 Occorre invero considerare che tutti i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Non è giustificato il richiesto ordine al conservatore dei registri immobiliari di eseguire la trascrizione del titolo, tenuto conto che la presente sentenza costituisce titolo per ottenere la trascrizione (art. 2651, c.c.) che resta, peraltro, in concreto condizionata agli adempimenti a carico dei richiedenti indicati negli artt. 2658 e ss., cc.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Parte_1 ultraventennale, dell'immobile ubicato nel comune di Desulo, Via Foscolo 7, distinto nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 27, mappale 1827, di are 02.65, e del soprastante fabbricato, composto dai piani terra, primo, secondo e terzo (sottotetto), distinto nel catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 27, mappale 1827, sub. 1 (cat. A/2, cl. 7, cons. 8 vani, sup.cat. 201 mq, rendita 557,77 euro, piano
T/1) e al foglio 27, mappale 1827 sub. 2 (cat. in corso di costr., piano 2-3).
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi
Oristano, 21 novembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 281 sexies,
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1061/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente nella Via Ugo Foscolo n. 7, C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Nuoro, Via S. Emiliano n. 55, presso e nello studio C.F._1 dell'AVV. EMILIA FOIS;
attore nei confronti di
, nato a [...] il [...] residente in [...]nella Regione Monte Gioiosa Controparte_1
n. 4 c.f. ; , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 CP_2
ivi residente Vico I Carmine n. 12; , nato a [...] il C.F._3 Controparte_3 02/05/1944 (c.f. ) e residente in [...]delle Nevi n. 4; C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in Desulo Vico III Madonna CP_4 C.F._5 delle Nevi n. 4; , nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Controparte_5 C.F._6 in Cagliari Via Filippo Vivanet n. 4 piano secondo;
, nato a [...] il Controparte_6
15.04.1960 (c.f.: ) e ivi residente in [...]delle Nevi n. 10; C.F._7 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. e residente a[...] C.F._8
Sassari n. 6; , nato a [...] il [...] (c.f. ivi residente Controparte_8 C.F._9 in Vico I Gesù Redentore n. 6; , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_9
) residente in [...]in Vico III Madonna delle Nevi n. 2; C.F._10 Controparte_10
, nato a [...] il [...] (c.f. ) ivi residente in [...]delle
[...] C.F._11 Nevi n. 6 piano 2 int. B;
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_11
ivi residente in [...]delle Nevi n. 6 piano T;
C.F._12 Controparte_12
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in [...]n.
[...] C.F._13 272; , nata a [...] il [...] (c.f.: ) ivi residente Controparte_13 C.F._14 nella Via Madonna delle Nevi n. 10 piano 1; , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_6
) e residente in [...]; C.F._15 Controparte_14 nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi residente in [...]delle Nevi n. 6 C.F._16 piano primo;
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente in CP_15 C.F._17
Desulo in Vico IV Madonna delle Nevi n. 2 piano secondo;
, nato a [...] il Controparte_16 26/05/1923, nella sua qualità di erede di (nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Controparte_10 13.11.2005); , nata a [...] il [...] e residente in [...]delle CP_17
Nevi n. 6 p.1; fu e suoi eredi e/o aventi causa;
Eredi e/o aventi causa di Controparte_18 CP_5 nata a [...] il [...] (e deceduta a Cargeghe il 3.4.2014); RSona_1 CP_19
, nata a [...] il [...] e ivi residente nella Via Lai n. 12; ,
[...] Controparte_20 nata a [...] il [...] e ivi residente nella Via Gramsci n. 63; , nata a [...] il CP_21 13.11.1955 emigrata in Pabillonis dal 25.05.1978 ed è ivi tutt'ora residente a[...]; Per_2
, nata a [...] il [...] emigrata in Carbonia in data 19.04.1988 ed è ivi tutt'ora residente alla
[...]
pagina 1 di 4 Via Veneto n. 27; , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]I Controparte_22
Brigata Sassari n. 13; , nata a [...] il [...] emigrata a Uta in data Controparte_23 21.08.1985 ed è ivi tutt'ora residente a[...] /PI; , nata a [...] il CP_24 17.01.1966 ivi residente in [...]
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “così giudicare: - dichiarando che il Sig.
[...] è l'unico e legittimo proprietario, per intervenuta usucapione, dell'area sita nel Comune di Desulo Pt_1 Via Foscolo 7 distinta nel Catasto Terreni del medesimo Comune al F. 27 Mappale 1827 di are 02.65 e soprastante fabbricato composto da piani terra, primo, secondo e terzo (sottotetto) distinto nel Catasto
Fabbricati al F. 27 mapp. 1827 sub 1 (cat. A/2 Cl. 7 cons. 8 vani sup.cat. 201 mq rendita 557,77 euro piano T/1) e al F. 27 mapp. 1827 sub 2 (cat. in corso di costr. Piano 2-3) in virtù del possesso continuato, pacifico, pubblico, ininterrotto ed indisturbato del medesimo da oltre vent'anni; - ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione della Sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo originario in favore dell'attore, dei beni sopra descritti, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., ed all'Ufficio tecnico Erariale di eseguire le conseguenti volture catastali, con esonero da ogni responsabilità; - con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, allegando: Parte_1
- di essere stato nel possesso esclusivo, pacifico, ininterrotto, pubblico ed indisturbato, da tempo antecedente agli anni sessanta, e comunque da oltre vent'anni, dei seguenti immobili ubicati in Desulo, via Ugo Foscolo n. 7:
a) casa unifamiliare a uso civile abitazione, sviluppata su quattro piani (terra, primo piano, secondo piano e piano sottotetto), distinta nel catasto fabbricati del comune di Desulo al foglio 27, mappale 1827 sub 1, cat. A/2 Cl. 7 cons. 8 vani sup.cat. 201 mq rendita 557,77 euro piano T/1 e al foglio 27 mappale 1827 sub 2 cat. in corso di costruzione piano 2-3;
b) area, sulla quale insisteva la suddetta unità immobiliare, distinta in catasto terreni del medesimo comune al foglio 27 mappale 1827 di are 02.65;
- di aver provveduto autonomamente a edificare, sull'area descritta supra sub lett. b), l'unità abitativa ubicata in Desulo via Foscolo, da tempo risalente e antecedente rispetto al matrimonio da lui contratto con la coniuge avvenuto in data 21 agosto 1978 e comunque superiore al ventennio utile a usucapire i beni oggetto RSona_3 della domanda;
- di aver inoltre provveduto, nel corso della vita coniugale, e sempre a sua esclusiva cura e con proprie spese, a ammobiliare, ampliare, ristrutturare e migliorare l'immobile sopra descritto;
- di essersi quindi occupato in via esclusiva della cura e della manutenzione degli stessi immobili;
- che la predetta era deceduta senza figli in data 12 giugno 2020, in regime di separazione legale, RSona_3 prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, pubblicata il 9 giugno 2020; RS
- che nell'ambito del giudizio di separazione, e poi confermato in sede di divorzio, la veva riconosciuto di non avere alcun diritto sugli immobili distinti in catasto al foglio 27, mappale 1827 siccome già posseduti, ancor prima del matrimonio, da oltre un ventennio dall'odierno attore.
Alla stregua di quanto esposto, l'attore ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
I convenuti, chiamati in giudizio in qualità di cointestatari catastali o di successori di questi ultimi, non si sono costituiti nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, per la discussione orale della causa e per la lettura del dispositivo, previa assegnazione di un termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza.
pagina 2 di 4 *********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio
“qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti “impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come l'attore avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sugli immobili oggetto di causa.
In particolare, i testimoni , e , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 19 gennaio 2024, hanno dichiarato che da oltre venti anni il ricorrente aveva esercitato sugli immobili sopra indicati attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno, in particolare, confermato che il , intorno agli anni settanta, aveva costruito Pt_1 personalmente l'immobile, avendolo adibito a propria abitazione, prima personale e successivamente coniugale,
e avendo provveduto nel corso del tempo a arredarlo, ampliarlo e ristrutturarlo a proprie esclusive spese, da solo o avendo dato incarico a un'impresa edile o ancora essendosi avvalso dell'aiuto di operai e muratori.
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate, in modo diretto e immediato, in ragione di rapporti di frequentazione e vicinato con l'attore (cfr. verbale ud. cit.).
Le risultanze testimoniali ora descritte e il contenuto della sentenza di separazione a conclusioni congiunte, resa RS in data 12 luglio 2019, in occasione della quale la prima del suo decesso, intervenuto in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che aveva confermato gli accordi raggiunti in sede di separazione –aveva espressamente riconosciuto di non avere alcun diritto sugli immobili oggetto della vertenza, siccome già posseduti, anche prima del matrimonio, da oltre un ventennio in via esclusiva dall'odierno attore, RS valutato unitamente al disinteresse mostrato dagli ulteriori successori ex art. 582, c.c., della nei cui confronti
è stato integrato il contradditorio nel corso del procedimento, consentono di ritenere accertato il possesso esclusivo in capo al medesimo attore, richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione che è stata formulata (cfr. docc. nn. 8 e 9, fascicolo processuale parte attrice).
pagina 3 di 4 Occorre invero considerare che tutti i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Non è giustificato il richiesto ordine al conservatore dei registri immobiliari di eseguire la trascrizione del titolo, tenuto conto che la presente sentenza costituisce titolo per ottenere la trascrizione (art. 2651, c.c.) che resta, peraltro, in concreto condizionata agli adempimenti a carico dei richiedenti indicati negli artt. 2658 e ss., cc.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Parte_1 ultraventennale, dell'immobile ubicato nel comune di Desulo, Via Foscolo 7, distinto nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 27, mappale 1827, di are 02.65, e del soprastante fabbricato, composto dai piani terra, primo, secondo e terzo (sottotetto), distinto nel catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 27, mappale 1827, sub. 1 (cat. A/2, cl. 7, cons. 8 vani, sup.cat. 201 mq, rendita 557,77 euro, piano
T/1) e al foglio 27, mappale 1827 sub. 2 (cat. in corso di costr., piano 2-3).
2. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi
Oristano, 21 novembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
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