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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3877/2023 R.G. sul ricorso depositato il 02/08/2023 proposto da (difeso dall' avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di ( che Controparte_1
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
difeso da avv-ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio Controparte_2
e nei confronti di Controparte_3
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , CP_1
così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente la domanda e dichiara annullato il debito per stralcio per i periodi 2-3/2012 richiesti con l'avviso di addebito contestato .
Rigetta nel resto .
Dichiara improcedibile la domanda verso e nulla per le spese . CP_4
Nulla da provvedere verso la per rinuncia della domanda e spese compensate. CP_2
Compensa le spese tra ricorrente e . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2023
00000234 000 e portato dal sotteso avviso di addebito elencato dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
Parte ricorrente deduceva che:
in data 27.06.2023 aveva ricevuto la notificazione da parte di , Controparte_5
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2023 00000234 000 richiamante, tra le altre, il seguente avviso di addebito portante debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On. Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di
Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 394 2014 0003117291 000 notificato il 24.10.2014 afferente contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
L' si costituiva in giudizio evidenziando che: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti: avviso di addebito n. 39420140003117291000, riguardante il mancato versamento dei contributi Ivs
Otd – gestione datori di lavoro agricoli - per il periodo 4/2012; i periodi 2-3/2012 risultano essere stati stralciati.
2 L' non si costituiva ma parte ricorrente ha dichiarato di aver Controparte_3
rinunciato alla sua chiamata per cui verso la stessa è improcedibile la domanda
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta parzialmente per quanto si dirà
Con il ricorso parte ricorrente non chiede alcuna statuizione verso la comunicazione preventiva di ipoteca ma solo verso le somme portate dall'avviso di addebito contestato.
Stralcio
CP_
L' ha dato atto del sopravvenuto stralcio del debito per i periodi 2-3/2012 risultando essere stati stralciati
Nessuna obiezione viene mossa dalla parte ricorrente
Occorre prendere atto, pertanto, e dichiarare annullato il debito ex lege per i periodi stralciati
POSIZIONE CP_2
Nelle note scritte il ricorrente ha rinunciato alla domanda verso la , per cui non vi è nulla CP_2
da provvedere verso la CP_2
PRESCRIZIONE
Resta da decidere il periodo non stralciato ( 4 /2012
CP_ L produce sentenza n. 308 del 2017 nella quale è pronunciato il rigetto sulla eccezione di prescrizione dell'avviso di addebito .
Ne discende che ad oggi non è decorso il decennio dal giudicato di accertamento sulla non maturata prescrizione e quindi il debito , nella parte non oggetto di stralcio , è in essere ed esigibile
Sul periodo e somma residua va rigettata la domanda
SPESE DEL GIUDIZIO
Tenuto conto dello stralcio e della non prescritta contribuzione restante , vanno compensate per intero le spese tra le parti costituite.
Reggio di Calabria, 8.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3877/2023 R.G. sul ricorso depositato il 02/08/2023 proposto da (difeso dall' avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di ( che Controparte_1
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
difeso da avv-ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio Controparte_2
e nei confronti di Controparte_3
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , CP_1
così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente la domanda e dichiara annullato il debito per stralcio per i periodi 2-3/2012 richiesti con l'avviso di addebito contestato .
Rigetta nel resto .
Dichiara improcedibile la domanda verso e nulla per le spese . CP_4
Nulla da provvedere verso la per rinuncia della domanda e spese compensate. CP_2
Compensa le spese tra ricorrente e . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2023
00000234 000 e portato dal sotteso avviso di addebito elencato dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
Parte ricorrente deduceva che:
in data 27.06.2023 aveva ricevuto la notificazione da parte di , Controparte_5
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2023 00000234 000 richiamante, tra le altre, il seguente avviso di addebito portante debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On. Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di
Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 394 2014 0003117291 000 notificato il 24.10.2014 afferente contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
L' si costituiva in giudizio evidenziando che: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti: avviso di addebito n. 39420140003117291000, riguardante il mancato versamento dei contributi Ivs
Otd – gestione datori di lavoro agricoli - per il periodo 4/2012; i periodi 2-3/2012 risultano essere stati stralciati.
2 L' non si costituiva ma parte ricorrente ha dichiarato di aver Controparte_3
rinunciato alla sua chiamata per cui verso la stessa è improcedibile la domanda
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta parzialmente per quanto si dirà
Con il ricorso parte ricorrente non chiede alcuna statuizione verso la comunicazione preventiva di ipoteca ma solo verso le somme portate dall'avviso di addebito contestato.
Stralcio
CP_
L' ha dato atto del sopravvenuto stralcio del debito per i periodi 2-3/2012 risultando essere stati stralciati
Nessuna obiezione viene mossa dalla parte ricorrente
Occorre prendere atto, pertanto, e dichiarare annullato il debito ex lege per i periodi stralciati
POSIZIONE CP_2
Nelle note scritte il ricorrente ha rinunciato alla domanda verso la , per cui non vi è nulla CP_2
da provvedere verso la CP_2
PRESCRIZIONE
Resta da decidere il periodo non stralciato ( 4 /2012
CP_ L produce sentenza n. 308 del 2017 nella quale è pronunciato il rigetto sulla eccezione di prescrizione dell'avviso di addebito .
Ne discende che ad oggi non è decorso il decennio dal giudicato di accertamento sulla non maturata prescrizione e quindi il debito , nella parte non oggetto di stralcio , è in essere ed esigibile
Sul periodo e somma residua va rigettata la domanda
SPESE DEL GIUDIZIO
Tenuto conto dello stralcio e della non prescritta contribuzione restante , vanno compensate per intero le spese tra le parti costituite.
Reggio di Calabria, 8.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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