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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1887/2024 RG promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LAMAZZA RITA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia Carnovale
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 28.5,2025 .
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. volto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l.
11.2.1980 n. 18 e dello status di handicap ex art. 3, comma 3, della l. 104/92 rispetto ai quali l'espletata CTU aveva sortito esito negativo, sottovalutando la sua reale condizione clinica.
L' nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato. La consulenza medico–legale disposta nel corso della fase sommaria, all'esito di un'approfondita ed accurata valutazione obiettiva nonché di un'attenta disamina di tutta la documentazione medica in atti, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante non sono di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici invocati.
Orbene, nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente, riportandosi alla perizia tecnica di parte depositata in atti, ha lamentato una sottovalutazione da parte del CTU, principalmente, delle patologie di insufficienza respiratoria, dell'obesità e dell'artrosi vertebrale;
trattasi, tuttavia, di mero dissenso diagnostico, non supportato da alcun ulteriore esame strumentale o documentazione medica successiva, posto che il CTU ha compiutamente valutato siffatte patologie “Soffre di insufficienza ventilatoria di tipo restrittivo moderato (ultimo esame spirometrico 1/2/2i; ulltima TAC toracica negativa del 6/2/23 )” così concludendo “A conclusione delle indagini medico legali predisposte in persona di si può affermare che la stessa è affettada Parte_1
“Insufficenza respiratoria moderata di tipo restrittivo e artrosi vertebrale con discreto impegno funzionale in obesa;
cardiopatia sclero ipertensiva II classe funzionale. Le patologie di cui la ricorrente, per quanto riguarda il deficit ventilatorio e l'artrosi vertebrale, sono da correlare alla condizione di obesità. Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva , allo stato non esistono segni di scompenso di circolo”, ritenendo tuttavia le stesse no sufficienti ad integrare il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagamento “ Esiste quindi una indubbia difficoltà nel compimento delle funzioni proprie dell'età, ma allo stato appare preservata quella che è l'autonomia nel compimento degli atti della vita quotidiana”. “(cfr. relazione peritale depositata in data 4.6.2024 qui da intendersi integralmente richiamata).
Si osservi ulteriormente come all'atto dell'esame obiettivo la ricorrente si presentava “ in discrete condizioni generali e senza deficit di deambulazione”.
Invero, come noto, “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza,
l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (cfr sul punto Cass. n. 15882/2015).
Né è presente in atti documentazione medica rilasciata da struttura pubblica idonea a certificare il lamentato decadimento cognitivo, nemmeno riscontrato all'esito dell'esame obiettivo condotto dal CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass. 12703/2015).
Invero, come noto “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass.,
n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, per la medesima argomentazione, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1887 / 2024 RG, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-spese irripetibili;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 28/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei