Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere rel.
Dott. Giovanna Sanfilippo Ausiliario della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 235/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA
, in persona del pro Parte_1 CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Caltanissetta, nei cui uffici in Caltanissetta, nella Via Libertà,
n. 174, domicilia ex lege
Appellante
CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania e Donatella
Iarrera, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Piazza Armerina, via Mons. Catarella 39
Appellata
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.1.2019, , premesso di Controparte_2 essere stata licenziata per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di insegnante con nota di risoluzione del rapporto datata
1
19.06.2018 - previa impugnazione stragiudiziale del 2/8/2018 – chiedeva di dichiarare l'illegittimità o con qualunque formula di annullare il recesso unilaterale disposto in suo danno con i citati provvedimenti, essendo ella idonea alle mansioni, con condanna delle amministrazioni resistenti alla sua reintegrazione nel posto e nelle mansioni svolte.
Costituitisi in giudizio, l'allora
[...]
e l' Controparte_3 E_
entrambi evocati in giudizio, eccepivano,
[...] preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per E_ infondatezza in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 608/2024 del 14.11.2024, l'adito Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro, rilevata nella sola parte motiva il difetto di legittimazione passiva del convenuto l' E_
, così statuiva sulla base delle conclusioni cui era giunto il
[...]
CTU medico legale all'uopo designato:
“dispone, allo stato, la reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro, con obbligo di sottoporsi a nuova visita medica fra un anno;
compensa le spese di lite al 50%, con condanna dell'Amministrazione al residuo, spese che per l'intero si liquidano in 4.000,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa se dovute;
spese di ctu a carico di parte resistente”.
Il soccombente propone appello e chiede la riforma parziale Parte_1 della sentenza impugnata, salva la sola statuizione di difetto di legittimazione passiva dell' E_
con integrale rigetto delle domande formulate in primo
[...] grado.
Si è costituita , chiedendo il rigetto del gravame, Controparte_2 frapponendo anche “appello incidentale condizionato” contenente alcune censure alla sentenza di primo grado da sottoporre all'attenzione di questa Corte solo “per l'ipotesi di accoglimento – in tutto od in parte – dell'appello principale proposto da dall'Amministrazione.
********************************* 2 Cont Con il proposto gravame, il censura la sentenza di primo grado, denunciandone la contraddittorietà e non conformità alle risultanze documentali del giudizio nella parte in cui, uniformandosi solo in parte alle valutazioni operate dal CTU circa l'idoneità al servizio della originaria ricorrente, ha poi indicato, sia nella parte motiva che in quella dispositiva, la necessità di una nuova sottoposizione a visita della dipendente dopo un anno dall'emissione della sentenza, specificando nel prosieguo che detta rivalutazione veniva disposta “in considerazione del possibile peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente”.
Rileva, al riguardo, più nello specifico, l'Amministrazione appellante che non appare innanzitutto chiaro se la ricorrente debba rientrare in servizio nel ruolo di docente o in diverso ruolo dato che “potrebbe peggiorare”.
Osserva in secondo luogo l'appellante la contradditorietà della decisione nella parte in cui ha ritenuto di dovere disporre una rivalutazione a un anno delle condizioni psico fisiche dell'insegnante in contrasto con le valutazioni del tecnico - designato che CP_2 aveva invece accertato l'idoneità tout court della ricorrente dopo gli interventi di rivascolarizzazione microchirurgica degli emisferi cerebrali cui la medesima si era sottoposta dopo il giudizio di inidoneità espresso dalla CMV di Milano – ragione che rendeva evidente l'esistenza nel decidente di dubbi sulla fondatezza della consulenza stessa.
Rileva, ulteriormente, il MIM che non è dato neanche comprendere il perché la revisione sia stata limitata ad un anno dalla pubblicazione della sentenza, dato che la misura in questione viene indicata dal
Tribunale in ragione del possibile peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente.
Il ragionamento del Tribunale non sarebbe condivisibile nemmeno nella parte in cui non ha tenuto conto che la valutazione della
Commissione Medica sfociate nel giudizio di inidoneità dell'insegnante era stata assunta in modo collegiale, avuto CP_2 riguardo alle competenze professionali di vari medici professionisti.
La C.T.U. non conterrebbe, poi, alcuna valutazione specifica in ordine all'idoneità della originaria ricorrente alla mansione di insegnante, che avrebbe comportato una più specifica considerazione 3 delle condizioni di salute della docente in relazione alle delicate funzioni da svolgere.
Auspica, infine, parte appellante, quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, la riforma anche del capo della sentenza relativo alla parziale condanna della stessa al pagamento delle spese legali.
I motivi proposti non appaiono suscettibili di accoglimento.
Osserva al riguardo la Corte che se da un lato sembrano sussistere le ragioni di contraddittorietà (o meglio di carenza di motivazione) della decisione impugnata lamentate dall'amministrazione scolastica appellante - nella parte in cui, in contrasto con la disamina operata dal CTU, è stato disposto l'obbligo della prof.ssa di sottoporsi CP_2
a nuova visita medica a distanza di un anno dalla pubblicazione della sentenza - dall'altro lato di esse non pare che la stessa
Amministrazione abbia, sotto il profilo dell'interesse ad agire, ragione e diritto di lamentarsi, discendendone, quale conseguenza, logica, solo la possibilità, in caso di accoglimento, di una statuizione ad essa sfavorevole, ossia la reintegrazione dell'appellata nelle mansioni di insegnante senza limiti temporali né prescrizioni di sorta.
È vero che l'appellante ha chiesto, nel corso della sua esposizione,
l'espletamento di una nuova consulenza tecnica - dalla quale soltanto potrebbe derivare, in caso di un sovvertimento delle conclusioni cui era giunto il tecnico medico legale designato nel primo grado del giudizio, un eventuale rigetto delle domande proposte dall'odierna appallata - ma è altrettanto verso che trattasi di richiesta non ammissibile, sia in quanto l'amministrazione non intese in alcun contraddire specificamente, nei termini all'uopo assegnati dal tribunale, tali conclusioni né il percorso motivazionale e i dati scientifici che il CTU aveva utilizzato per pervenirvi, sia in quanto l'elaborato tecnico di primo grado non è sottoposto, sia pure inammissibilmente, a disamina critica neanche nel presente grado, unico punto evidenziato essendo quello della presunta mancanza di specifica valutazione in ordine all'idoneità della originaria ricorrente alla mansione di insegnante, che contrasta, tuttavia, con l'obiettività della disamina operata dal consulente, tutta incentrata a valutare, appunto, la compatibilità delle condizioni psicofisiche della ricorrente con il proficuo espletamento della mansioni di insegnante, tanto da 4 concludere nel senso che: “si ritiene che in atto la Sig.ra CP_2
risulti idonea al servizio come dipendente di Pubblica
[...]
Amministrazione e, nello specifico, al servizio di insegnante.”.
Né può dirsi, infine, che il Tribunale avrebbe omesso di tenere doverosamente conto del fatto che le valutazioni della Commissione
Medica sfociate nel giudizio di inidoneità dell'insegnante CP_2 erano state assunte in modo collegiale e sulla base delle competenze professionali di vari medici professionisti. Ciò in quanto, come già rilevato, il giudizio di idoneità espresso, motivatamente, dal CTU, con argomentazioni, si ribadisce, mai sottoposte a critica o osservazioni di sorta, è stato formulato tenendo conto degli esiti di alcuni interventi di rivascolarizzazione microchirurgica dei due emisferi cerebrali cui la si sottopose nel luglio e nel dicembre del 2018, CP_2 subito dopo il giudizio di inidoneità formulato dalla CMV di Milano nell'aprile dello stesso anno, giudizio che costitutiva, dunque, un accertamento di fatto da ritenere ormai superato, dato che, come posto in evidenza dalla CTU, i post operatori dei due interventi accertarono l'assenza di deficit neurologici aggiuntivi e la rapida ripresa da parte della paziente della mobilizzazione e deambulazione autonoma, mentre un ulteriore controllo psichiatrico effettuato Cont presso il di Piazza Armerina nel 02/2019, ove la prof.ssa CP_2 veniva seguita, metteva in evidenza “ … uno stato di benessere psichico, anche in assenza di terapia psicofarmacologica, in atto …”.
La prof.ssa era dunque da ritenere effettivamente idonea CP_2 all'insegnamento, laddove l'obbligo per la stessa di sottoporsi a revisione delle condizioni psico attitudinali statuito in sentenza - sia pure motivato in maniera del tutto autonoma, scissa dalle considerazioni rassegnate dal CTU e, in quale misura, anche contraddittoria, laddove il tecnico designato non ha affatto posto in evidenza la possibile ingravescenza delle condizioni neurosensoriali della ricorrente dopo gli interventi di microchirugia sui è sopra fatto cenno, con la “considerazione delle delicate funzioni a cui la ricorrente
è chiamata – costituisce una prescrizione effettivamente ultronea, della quale, tuttavia, solo la stessa è legittimata a dolersi in sede di eventuale gravame.
A tale stregua il gravame deve essere dunque rigettato, non essendosi dunque verificata la condizione in relazione alla quale sono stati 5 proposti dall'appellata i motivi di impugnazione in via incidentale, che non devono dunque essere qui esaminati.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente il valore indeterminabile e la bassa complessità della causa, con applicazione dei compensi tariffari minimi di cui al D.M. n. 54 del 2014, come modificati al DM n. 147/22, esclusa la fase di trattazione/istruzione della causa, di fatto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- conferma la sentenza n. 608/2024 del 14.11.2024, del Tribunale di
Enna in funzione di giudice del lavoro;
- condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Caltanissetta, 14.05.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
6