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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 10.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°40962\2023 del r.g. lavoro e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti R. Bolognesi, G. Raffaele Parte_1 in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta Controparte_1
e difesa dagli avv.ti M. Fusillo, M. Macaioni e S. Zaccaria in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
Convenuta
NONCHE'
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_2
M.C. Attanasio in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno per omissione contributiva
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta quale general manager presso hotel sito in Roma, che la società convenuta aveva omesso di versare i contributi previdenziali relativi al periodo in oggetto sulle somme erogate a titolo di
“fringe benefits”, che da tale omissione era derivato un danno previdenziale, che in data 20.3.2013 le parti avevano sottoscritto conciliazione, ha chiesto la condanna della società convenuta a costituire presso l' una rendita vitalizia mediante il CP_2 versamento della somma di E.47194,42 a titolo di riserva matematica corrispondente ai contributi omessi e, in subordine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art.2116 co.2 c.c. da quantificarsi nella medesima somma, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita eccependo che la domanda è Controparte_1 inammissibile per intervenuta conciliazione, che il ricorrente aveva fruito di vitto ed alloggio, che secondo la Policy aziendale il rimborso spese doveva essere richiesto mediante produzione della documentazione comprovante la spesa, che al ricorrente erano stati liquidati i “fringe benefit” richiesti, che su tali somme erano stati versati i contributi dovuti, che la documentazione prodotta non è idonea a provare le spese poiché proveniente dal ricorrente, ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, condannare la società convenuta alla costituzione di una rendita vitalizia nella minor somma di legge e, in via ulteriormente gradata condannare la convenuta al risarcimento del minor danno riscontrato nei documenti in atti , vinte le spese.
Si è costituito l' eccependo la prescrizione del diritto nonché CP_2 alla costituzione della rendita vitalizia per decorso del termine di prescrizione decennale a seguito di prescrizione dei contributi e chiedendo , in ipotesi di accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive, la condanna della società convenuta al versamento dei contributi previdenziali nel limite della prescrizione quinquennale, oltre somme aggiuntive, con vittoria di spese.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda nel rilievo che il diritto alla contribuzione non è ricompreso nei titoli espressamente elencati nel verbale di conciliazione del 20.3.2013; in particolare, la rinuncia a pretese aventi ad oggetto i “fringe benefits” non può ritenersi comprensiva, in mancanza di espressa previsione, del diritto al versamento dei relativi contributi.
Nel merito anzitutto si osserva che nel contratto di assunzione tra i “finge benefits” riconosciuti al ricorrente vi erano le “spese scolastiche per uno o più dei suoi figli dietro presentazione degli opportuni giustificativi di spesa per un importo non superiore agli
E.5164,00 netti complessivi” in assenza, dunque, di riconoscimento del rimborso per le spese di vitto e ciò in conformità al riconoscimento in favore del ricorrente e del proprio nucleo familiare del trattamento c.d. “living in” costituito da vitto ed alloggio.
Per effetto della “policy” aziendale il rimborso delle spese di vitto
è, inoltre, limitato alle spese sostenute durante la trasferta nonché alle spese sostenute “in relazione ad attività lavorative o di rappresentanza” con l'onere di produrre documentazione contenente i dati espressamente previsti quali “nomi degli ospiti, società degli ospiti e argomento discusso” nonché relative fatture, ricevute e scontrini.
Nel caso di specie, le richieste di rimborso spese prodotte in atti sono prive dei relativi riscontri documentali consistendo in elenchi compilati dallo stesso ricorrente con indicazione della data, della somma spesa e della categoria commerciale ove la spesa sarebbe stata effettuata in assenza di relativo documento comprovante il pagamento del prezzo indicato.
La mancata corrispondenza della documentazione prodotta quale prova delle spese di vitto sostenute alle dettagliate previsioni delineate dalla richiamata “policy” aziendale, nonché la circostanza che tale documentazione, costituita da un mero elenco, proviene dal ricorrente medesimo e non reca alcun elemento dal quale possa desumersi l'avvenuta ricezione della stessa da parte della società convenuta ai fini dalla liquidazione del rimborso, rende la stessa non idonea a provare la fruizione del relativo “fringe benefit”.
Né è ammissibile la prova testimoniale richiesta in relazione a circostanze non decisive quali la consegna da parte del ricorrente alla società dei prospetti riepilogativi che, si ribadisce, non sono idonei a provare le relative spese in assenza di riscontro documentale del pagamento della somma della quale è chiesto il rimborso.
Va, poi, respinta l'istanza, formulata dal procuratore del ricorrente all'udienza di discussione, di acquisizione degli estratti di conto corrente intestato al ricorrente medesimo, sui quali sarebbe avvenuto il pagamento delle spese in oggetto, stante la tardività della stessa;
in proposto si osserva che i poteri istruttori ex art.420 c.p.c. non possono essere esercitati dal
Giudice per supplire alle carenze istruttorie che si risolvono in nel mancato adempimento dell'onere probatorio in assenza di cause obiettivamente giustificatrici della omessa tempestiva produzione che, nel caso di specie, non sono state in alcun modo dedotte.
Sul punto deve, infine, rilevarsi l'inconferenza del generico richiamo all'ordinanza della Suprema Corte n.1820\2024 nella quale non si rinvengono statuizioni in ordine a deroghe al sistema delle preclusioni proprio del rito.
In mancanza di prova del pagamento di “fringe benefit” ulteriori rispetto a quelli indicati nei prospetti retributivi le relative somme non possono essere ricomprese nella base imponibile con conseguente insussistenza della relativa obbligazione contributiva.
La domanda va, perciò, respinta.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta le domande;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3500,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, in favore di ciascuna controparte.
Roma 10.2.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 10.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°40962\2023 del r.g. lavoro e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti R. Bolognesi, G. Raffaele Parte_1 in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta Controparte_1
e difesa dagli avv.ti M. Fusillo, M. Macaioni e S. Zaccaria in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
Convenuta
NONCHE'
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_2
M.C. Attanasio in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno per omissione contributiva
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta quale general manager presso hotel sito in Roma, che la società convenuta aveva omesso di versare i contributi previdenziali relativi al periodo in oggetto sulle somme erogate a titolo di
“fringe benefits”, che da tale omissione era derivato un danno previdenziale, che in data 20.3.2013 le parti avevano sottoscritto conciliazione, ha chiesto la condanna della società convenuta a costituire presso l' una rendita vitalizia mediante il CP_2 versamento della somma di E.47194,42 a titolo di riserva matematica corrispondente ai contributi omessi e, in subordine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art.2116 co.2 c.c. da quantificarsi nella medesima somma, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita eccependo che la domanda è Controparte_1 inammissibile per intervenuta conciliazione, che il ricorrente aveva fruito di vitto ed alloggio, che secondo la Policy aziendale il rimborso spese doveva essere richiesto mediante produzione della documentazione comprovante la spesa, che al ricorrente erano stati liquidati i “fringe benefit” richiesti, che su tali somme erano stati versati i contributi dovuti, che la documentazione prodotta non è idonea a provare le spese poiché proveniente dal ricorrente, ha chiesto il rigetto delle domande e, in subordine, condannare la società convenuta alla costituzione di una rendita vitalizia nella minor somma di legge e, in via ulteriormente gradata condannare la convenuta al risarcimento del minor danno riscontrato nei documenti in atti , vinte le spese.
Si è costituito l' eccependo la prescrizione del diritto nonché CP_2 alla costituzione della rendita vitalizia per decorso del termine di prescrizione decennale a seguito di prescrizione dei contributi e chiedendo , in ipotesi di accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive, la condanna della società convenuta al versamento dei contributi previdenziali nel limite della prescrizione quinquennale, oltre somme aggiuntive, con vittoria di spese.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda nel rilievo che il diritto alla contribuzione non è ricompreso nei titoli espressamente elencati nel verbale di conciliazione del 20.3.2013; in particolare, la rinuncia a pretese aventi ad oggetto i “fringe benefits” non può ritenersi comprensiva, in mancanza di espressa previsione, del diritto al versamento dei relativi contributi.
Nel merito anzitutto si osserva che nel contratto di assunzione tra i “finge benefits” riconosciuti al ricorrente vi erano le “spese scolastiche per uno o più dei suoi figli dietro presentazione degli opportuni giustificativi di spesa per un importo non superiore agli
E.5164,00 netti complessivi” in assenza, dunque, di riconoscimento del rimborso per le spese di vitto e ciò in conformità al riconoscimento in favore del ricorrente e del proprio nucleo familiare del trattamento c.d. “living in” costituito da vitto ed alloggio.
Per effetto della “policy” aziendale il rimborso delle spese di vitto
è, inoltre, limitato alle spese sostenute durante la trasferta nonché alle spese sostenute “in relazione ad attività lavorative o di rappresentanza” con l'onere di produrre documentazione contenente i dati espressamente previsti quali “nomi degli ospiti, società degli ospiti e argomento discusso” nonché relative fatture, ricevute e scontrini.
Nel caso di specie, le richieste di rimborso spese prodotte in atti sono prive dei relativi riscontri documentali consistendo in elenchi compilati dallo stesso ricorrente con indicazione della data, della somma spesa e della categoria commerciale ove la spesa sarebbe stata effettuata in assenza di relativo documento comprovante il pagamento del prezzo indicato.
La mancata corrispondenza della documentazione prodotta quale prova delle spese di vitto sostenute alle dettagliate previsioni delineate dalla richiamata “policy” aziendale, nonché la circostanza che tale documentazione, costituita da un mero elenco, proviene dal ricorrente medesimo e non reca alcun elemento dal quale possa desumersi l'avvenuta ricezione della stessa da parte della società convenuta ai fini dalla liquidazione del rimborso, rende la stessa non idonea a provare la fruizione del relativo “fringe benefit”.
Né è ammissibile la prova testimoniale richiesta in relazione a circostanze non decisive quali la consegna da parte del ricorrente alla società dei prospetti riepilogativi che, si ribadisce, non sono idonei a provare le relative spese in assenza di riscontro documentale del pagamento della somma della quale è chiesto il rimborso.
Va, poi, respinta l'istanza, formulata dal procuratore del ricorrente all'udienza di discussione, di acquisizione degli estratti di conto corrente intestato al ricorrente medesimo, sui quali sarebbe avvenuto il pagamento delle spese in oggetto, stante la tardività della stessa;
in proposto si osserva che i poteri istruttori ex art.420 c.p.c. non possono essere esercitati dal
Giudice per supplire alle carenze istruttorie che si risolvono in nel mancato adempimento dell'onere probatorio in assenza di cause obiettivamente giustificatrici della omessa tempestiva produzione che, nel caso di specie, non sono state in alcun modo dedotte.
Sul punto deve, infine, rilevarsi l'inconferenza del generico richiamo all'ordinanza della Suprema Corte n.1820\2024 nella quale non si rinvengono statuizioni in ordine a deroghe al sistema delle preclusioni proprio del rito.
In mancanza di prova del pagamento di “fringe benefit” ulteriori rispetto a quelli indicati nei prospetti retributivi le relative somme non possono essere ricomprese nella base imponibile con conseguente insussistenza della relativa obbligazione contributiva.
La domanda va, perciò, respinta.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta le domande;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3500,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, in favore di ciascuna controparte.
Roma 10.2.2025 Il Giudice