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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NC AG, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2407/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Schiava;
ricorrente contro
P. IVA: , con sede a Catanzaro, Via Milano Controparte_1 P.IVA_1
n. 28, in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante p.t.;
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, dipendente dell' , a Parte_2 decorrere dal 01.05.1988, con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo pieno e indeterminato, mansione di operatore d'esercizio di cui al CCNL Autoferrotranvieri, chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle differenze stipendiali e di TFR dovutegli. A tal uopo, espone: che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo;
che, in data 20.02.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite da esso godute, durante i quali egli aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri;
che era affetto da nullità l'accordo aziendale-sindacale, per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) disciplinante il diritto fondamentale del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui escludeva che le indennità ERAS A ed ERAS B venissero corrisposte in caso di assenza del lavoratore per ferie;
che, inoltre, durante le giornate di ferie, non era stata neppure corrisposta l'indennità denominata
Turni avvicendati;
che l'azienda era tenuta al pagamento delle differenze stipendiali dovutegli a partire da luglio 2007 fino a dicembre 2013 e per il periodo da luglio 2021 fino a giugno di 2022, per l'importo di € 8.350,54, oppure di € 7.463,68, a seconda che il calcolo ritenuto valido fosse quello eseguito sulle ferie effettivamente godute, per come risultanti dalle buste paga, o su 28 giornate di ferie annue, eliminando quelle in eccedenza;
tanto premesso, ha concluso: “Per le ragioni esposte, previo accertamento del fatto che il ricorrente è dipendenze dell' Parte_2 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa;
accertato, altresì, che sia la Corte
[...] di Giustizia Europea che la Corte di Cassazione hanno sancito che le ferie sono un diritto tutelato dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell'uomo e dalla Costituzione e che, pertanto, il lavoratore durante il periodo di ferie deve percepire la stessa retribuzione percepita quando di quando è effettivamente in servizio, Voglia l'On.le Giudice adito, accogliere il presente ricorso e:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Accordo sindacale del 11/06/2007 che non riconosce il diritto al pagamento in busta paga delle due quote ERAS A ed ERAS B, e dell'indennità Turni avvicendati (Turni avvicendati, pari ad €. 0,52 al giorno per tutto il periodo, per un totale di €.
130,00; ERAS A €.19,16 al giorno per tutto il periodo di calcolo, per un totale di €. 4.790,00; Pt_3
B €. 14,43 fino al 31/12/2011; €.12,21 fino al 31/12/2013 e di €. 13,43 fino al 30/06/2022, per un totale di €. 3.430,54), durante le ferie del lavoratore, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, con decorrenza da luglio 2007 fino a dicembre 2013 e poi da luglio 2021 fino a giugno 2022, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli che si allegano, l'importo di €. 8.350,54, se sarà ritenuto valido il calcolo eseguito sulle ferie effettivamente godute per come risultano dalle buste paga;
oppure di €. 7.463,68, se sarà ritenuto corretto il calcolo eseguito sulle ferie su 28 giornate di ferie annue, eliminando quelle in eccedenza, come da prospetti di calcolo allegati, o di quello che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condannare al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve Controparte_1 essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità; - Condannare al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_1 onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara antistatario”.
Non si è costituita la convenuta sebbene ritualmente citata, di cui va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata affrontata da questo Tribunale che si è pronunciato con sentenza n. 1015/2023, emessa dal dott. Paolo Pirruccio il 12.12.2023, nell'ambito di una vicenda sovrapponibile a quella odierna, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
La questione giuridica sottesa alla presente controversia è già stata affrontata da questo Tribunale, in altre composizioni, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi (i provvedimenti sono stati allegati da entrambe le parti).
4.1. Tali sentenze hanno evidenziato:
- che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario;
- che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro
(Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155, MS e altri contro ); Controparte_2
- che, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cass. ord. n. 22401/2020);
- che, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A ed ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse;
- che, in ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale;
- che, con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe, in astratto, ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto;
il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere, infatti, carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa: in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti: in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.
(Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185); - che, nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e, comunque, la non occasionalità della corresponsione della stessa;
- che deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_3
4.2. Si è altresì osservato, in altra pronuncia di questo Tribunale:
- che il percorso motivazionale sopra illustrato trova conforto nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 20216 del 2022, la quale, a sua volta, richiama la sentenza della UE (Settima
Sezione) del 13/01/2022, nella causa C-514/20) (DS c/ ), che Controparte_3 ha affermato i principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite e che chiarisce e conferma le statuizioni della sentenza della stessa UE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri Per_1
c. plc.; Controparte_2
- in particolare, la Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022, ha precisato: i) che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto
30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (punto 33).
5. Alla luce delle motivazioni appena esposte, appare evidente la nullità dell'accordo aziendale- sindacale oggetto di questa controversia, per contrarietà a norma imperativa, qual è l'art. 10 del D.
Lgs. n. 66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) in quanto disciplinante il diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36 Cost. (e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.), al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui tale accordo esclude che l'indennità ERAS venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie.
Non vi è dubbio, infatti, che tali elementi retributivi incidano in modo rilevante sulla retribuzione mensile che viene corrisposta al lavoratore assente per ferie, non trattandosi di somme irrisorie e che, pertanto, se escluse, possono senz'altro influire sulla scelta del lavoratore in ordine alla fruizione o meno delle ferie.
6. Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento di detta indennità per i giorni di ferie effettivamente goduti.
… È altresì fondata la domanda diretta a conseguire il TFR sulle differenze retributive sopra accertate, trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.
Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata a titolo di ERAS A e B. Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di euro 434,28
(5.862,82: 13,5) a titolo di TFR sulle differenze retributive”.
Facendo propri i principi enucleati nella riportata sentenza, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla retribuzione feriale che includa nella base di calcolo l'indennità Eras A ed Eras B.
Per analoghe ragioni, vale a dire che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, deve ritenersi che anche la c.d. indennità di turni avvicendati, sistematicamente corrisposta al ricorrente, vada computata nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, indipendentemente dalla sua natura e dalla circostanza che essa sia legata all'effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative.
La domanda va dunque accolta, includendo nella retribuzione globale di fatto l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, in entrambe le sue componenti, nonché l'indennità di turni avvicendati.
Relativamente al quantum debeatur, la domanda di corresponsione delle differenze retributive non incluse nel trattamento retributivo percepito deve essere parametrata alla nozione di retribuzione feriale nei limiti delle quattro settimane quantificate dalla legge, in ossequio ai principi stabiliti dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 20216 del 23.06.2022, che ha enucleato una nozione europea di retribuzione che non si estende oltre le quattro settimane di ferie, ovvero oltre le ventotto giornate annue, sicché, non attribuendo diritto a maggiorazione le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane quantificate dalla legge, vanno eliminate dal computo effettuato dal ricorrente e non può essere invocata per esse alcuna differenza retributiva. All'interessato spetta pertanto il pagamento delle differenze stipendiali dovute a partire da luglio 2007 fino a dicembre 2013 e per il periodo da luglio 2021 fino a giugno di 2022, per l'importo di euro
7.463,68, computato su n. 28 giornate di ferie annue, eliminando quelle in eccedenza.
Sulla somma così calcolata è dovuto il TFR, trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale. Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5
(art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata a titolo di ERAS A e B, nonché di indennità di turni avvicendati. Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di euro 552,86 (7.463,68: 13,5), a titolo di TFR sulle differenze retributive.
Sono infine dovuti sugli importi indicati gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal dovuto e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_1
[...]
1) accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa dichiarazione di nullità dell'accordo sindacale aziendale del 20.02.2007 nella parte in cui esclude che l'indennità sia Pt_3 corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie, condanna al Controparte_1 pagamento della somma di euro 7.463,68, in favore del ricorrente, a titolo di ERAS A e B, nonché di indennità di turni avvicendati, maturata nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro;
2) condanna al pagamento della somma ulteriore di euro 552,86 in favore Controparte_1 del ricorrente a titolo di differenza retributiva sul TFR;
3) condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi Controparte_1 legali in favore del ricorrente sulle somme sopra liquidate, dal dovuto e sino al soddisfo;
4) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 per onorario, oltre al pagamento del contributo unificato se dovuto e versato ed oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
NC AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NC AG, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2407/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Schiava;
ricorrente contro
P. IVA: , con sede a Catanzaro, Via Milano Controparte_1 P.IVA_1
n. 28, in persona del suo Amministratore Unico legale rappresentante p.t.;
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, dipendente dell' , a Parte_2 decorrere dal 01.05.1988, con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo pieno e indeterminato, mansione di operatore d'esercizio di cui al CCNL Autoferrotranvieri, chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle differenze stipendiali e di TFR dovutegli. A tal uopo, espone: che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo;
che, in data 20.02.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite da esso godute, durante i quali egli aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri;
che era affetto da nullità l'accordo aziendale-sindacale, per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 10 D. Lgs. n. 66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) disciplinante il diritto fondamentale del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui escludeva che le indennità ERAS A ed ERAS B venissero corrisposte in caso di assenza del lavoratore per ferie;
che, inoltre, durante le giornate di ferie, non era stata neppure corrisposta l'indennità denominata
Turni avvicendati;
che l'azienda era tenuta al pagamento delle differenze stipendiali dovutegli a partire da luglio 2007 fino a dicembre 2013 e per il periodo da luglio 2021 fino a giugno di 2022, per l'importo di € 8.350,54, oppure di € 7.463,68, a seconda che il calcolo ritenuto valido fosse quello eseguito sulle ferie effettivamente godute, per come risultanti dalle buste paga, o su 28 giornate di ferie annue, eliminando quelle in eccedenza;
tanto premesso, ha concluso: “Per le ragioni esposte, previo accertamento del fatto che il ricorrente è dipendenze dell' Parte_2 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa;
accertato, altresì, che sia la Corte
[...] di Giustizia Europea che la Corte di Cassazione hanno sancito che le ferie sono un diritto tutelato dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell'uomo e dalla Costituzione e che, pertanto, il lavoratore durante il periodo di ferie deve percepire la stessa retribuzione percepita quando di quando è effettivamente in servizio, Voglia l'On.le Giudice adito, accogliere il presente ricorso e:
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Accordo sindacale del 11/06/2007 che non riconosce il diritto al pagamento in busta paga delle due quote ERAS A ed ERAS B, e dell'indennità Turni avvicendati (Turni avvicendati, pari ad €. 0,52 al giorno per tutto il periodo, per un totale di €.
130,00; ERAS A €.19,16 al giorno per tutto il periodo di calcolo, per un totale di €. 4.790,00; Pt_3
B €. 14,43 fino al 31/12/2011; €.12,21 fino al 31/12/2013 e di €. 13,43 fino al 30/06/2022, per un totale di €. 3.430,54), durante le ferie del lavoratore, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, con decorrenza da luglio 2007 fino a dicembre 2013 e poi da luglio 2021 fino a giugno 2022, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli che si allegano, l'importo di €. 8.350,54, se sarà ritenuto valido il calcolo eseguito sulle ferie effettivamente godute per come risultano dalle buste paga;
oppure di €. 7.463,68, se sarà ritenuto corretto il calcolo eseguito sulle ferie su 28 giornate di ferie annue, eliminando quelle in eccedenza, come da prospetti di calcolo allegati, o di quello che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condannare al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve Controparte_1 essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità; - Condannare al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_1 onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara antistatario”.
Non si è costituita la convenuta sebbene ritualmente citata, di cui va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata affrontata da questo Tribunale che si è pronunciato con sentenza n. 1015/2023, emessa dal dott. Paolo Pirruccio il 12.12.2023, nell'ambito di una vicenda sovrapponibile a quella odierna, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
La questione giuridica sottesa alla presente controversia è già stata affrontata da questo Tribunale, in altre composizioni, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi (i provvedimenti sono stati allegati da entrambe le parti).
4.1. Tali sentenze hanno evidenziato:
- che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario;
- che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro
(Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155, MS e altri contro ); Controparte_2
- che, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cass. ord. n. 22401/2020);
- che, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A ed ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse;
- che, in ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale;
- che, con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe, in astratto, ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto;
il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere, infatti, carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa: in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti: in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.
(Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185); - che, nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e, comunque, la non occasionalità della corresponsione della stessa;
- che deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_3
4.2. Si è altresì osservato, in altra pronuncia di questo Tribunale:
- che il percorso motivazionale sopra illustrato trova conforto nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 20216 del 2022, la quale, a sua volta, richiama la sentenza della UE (Settima
Sezione) del 13/01/2022, nella causa C-514/20) (DS c/ ), che Controparte_3 ha affermato i principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite e che chiarisce e conferma le statuizioni della sentenza della stessa UE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri Per_1
c. plc.; Controparte_2
- in particolare, la Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022, ha precisato: i) che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto
30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (punto 33).
5. Alla luce delle motivazioni appena esposte, appare evidente la nullità dell'accordo aziendale- sindacale oggetto di questa controversia, per contrarietà a norma imperativa, qual è l'art. 10 del D.
Lgs. n. 66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) in quanto disciplinante il diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36 Cost. (e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.), al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui tale accordo esclude che l'indennità ERAS venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie.
Non vi è dubbio, infatti, che tali elementi retributivi incidano in modo rilevante sulla retribuzione mensile che viene corrisposta al lavoratore assente per ferie, non trattandosi di somme irrisorie e che, pertanto, se escluse, possono senz'altro influire sulla scelta del lavoratore in ordine alla fruizione o meno delle ferie.
6. Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento di detta indennità per i giorni di ferie effettivamente goduti.
… È altresì fondata la domanda diretta a conseguire il TFR sulle differenze retributive sopra accertate, trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.
Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata a titolo di ERAS A e B. Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di euro 434,28
(5.862,82: 13,5) a titolo di TFR sulle differenze retributive”.
Facendo propri i principi enucleati nella riportata sentenza, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla retribuzione feriale che includa nella base di calcolo l'indennità Eras A ed Eras B.
Per analoghe ragioni, vale a dire che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, deve ritenersi che anche la c.d. indennità di turni avvicendati, sistematicamente corrisposta al ricorrente, vada computata nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, indipendentemente dalla sua natura e dalla circostanza che essa sia legata all'effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative.
La domanda va dunque accolta, includendo nella retribuzione globale di fatto l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, in entrambe le sue componenti, nonché l'indennità di turni avvicendati.
Relativamente al quantum debeatur, la domanda di corresponsione delle differenze retributive non incluse nel trattamento retributivo percepito deve essere parametrata alla nozione di retribuzione feriale nei limiti delle quattro settimane quantificate dalla legge, in ossequio ai principi stabiliti dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 20216 del 23.06.2022, che ha enucleato una nozione europea di retribuzione che non si estende oltre le quattro settimane di ferie, ovvero oltre le ventotto giornate annue, sicché, non attribuendo diritto a maggiorazione le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane quantificate dalla legge, vanno eliminate dal computo effettuato dal ricorrente e non può essere invocata per esse alcuna differenza retributiva. All'interessato spetta pertanto il pagamento delle differenze stipendiali dovute a partire da luglio 2007 fino a dicembre 2013 e per il periodo da luglio 2021 fino a giugno di 2022, per l'importo di euro
7.463,68, computato su n. 28 giornate di ferie annue, eliminando quelle in eccedenza.
Sulla somma così calcolata è dovuto il TFR, trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale. Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5
(art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata a titolo di ERAS A e B, nonché di indennità di turni avvicendati. Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di euro 552,86 (7.463,68: 13,5), a titolo di TFR sulle differenze retributive.
Sono infine dovuti sugli importi indicati gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal dovuto e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_1
[...]
1) accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa dichiarazione di nullità dell'accordo sindacale aziendale del 20.02.2007 nella parte in cui esclude che l'indennità sia Pt_3 corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie, condanna al Controparte_1 pagamento della somma di euro 7.463,68, in favore del ricorrente, a titolo di ERAS A e B, nonché di indennità di turni avvicendati, maturata nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro;
2) condanna al pagamento della somma ulteriore di euro 552,86 in favore Controparte_1 del ricorrente a titolo di differenza retributiva sul TFR;
3) condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi Controparte_1 legali in favore del ricorrente sulle somme sopra liquidate, dal dovuto e sino al soddisfo;
4) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 per onorario, oltre al pagamento del contributo unificato se dovuto e versato ed oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
NC AG