Art. 10.
Gli insegnanti delle scuole per i ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per i ciechi con le stesse modalita' seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.
Gli insegnanti delle scuole per i ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per i ciechi con le stesse modalita' seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.