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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 24/02/2022, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 01572/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2021, proposto da
Biodisin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Class S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione e/o concessione di idonea misura cautelare,
- della delibera del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n. 1895 del 14 settembre 2021, con cui è stata aggiudicata in favore della Class S.r.l. la “Procedura telematica per l'affidamento della fornitura in service di sistemi per l'alta disinfezione ambientale e relativo materiale di consumo per le necessità della ASL Taranto per un anno con opzione di un ulteriore anno - Emergenza COVID-19. CIG 869009908F”;
- dei verbali di gara;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato;
o, in via gradata, per la condanna
dell'A.S.L. di Taranto al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi in favore della Società ricorrente, conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Class S.r.l. e della Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori l’avv.to M. R. Resa in sostituzione dell'avv.to F. Cecinato, l’avv.to R. Blasi in sostituzione dell'avv.to M. Carulli e l’avv.to D. Mastrolia in sostituzione dell'avv.to S. Marzot;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 novembre 2021 e depositato il 20 novembre 2021 la Società ricorrente (seconda classificata con punti totali 78,71) ha impugnato, domandandone la sospensione previa sospensione dell’efficacia, la delibera del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n. 1895 del 14 settembre 2021, con cui è stata aggiudicata in favore della controinteressata Class S.r.l. (prima classificata con punti totali 87,27) la “Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura in service di sistemi per l’alta disinfezione ambientale e relativo materiale di consumo per le necessità della ASL Taranto per un anno con opzione di un ulteriore anno - Emergenza COVID-19. CIG 869009908F”, i verbali di gara e tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali. Ha, altresì, domandato la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato o, in via gradata, la condanna dell’A.S.L. di Taranto al risarcimento per equivalente, nella misura di € 116.991,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, di tutti i danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara e del D. Lgs. n. 50/2016, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, contraddittorietà e disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
2) violazione e falsa applicazione del Capitolato Tecnico di gara e del D. Lgs. n. 50/2016, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, contraddittorietà e disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
3) violazione e falsa applicazione del Disciplinare e del Capitolato Tecnico di gara nonché del D. Lgs. n. 50/2016, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, sviamento dall’interesse pubblico, contraddittorietà e disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.
2. In data 22 novembre 2021 si è costituita in giudizio la controinteressata Class S.r.l.. Quest’ultima ha, poi, depositato, in data 17 dicembre 2021, memorie difensive chiedendo la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
3. Il 20 dicembre 2021 si è costituita in giudizio la A.S.L. di Taranto chiedendo il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.
4. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2021 la difesa di parte ricorrente, su invito del Presidente, ha dichiarato di rinunciare alla istanza cautelare proposta nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito. Il difensore della Società controinteressata nulla ha osservato. Il Presidente, preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, ha, quindi, disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e fissato la causa nel merito all'udienza pubblica dell'8 febbraio 2022.
5. In data 21 gennaio 2022 la A.S.L. di Taranto e la controinteressata Class S.r.l. hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
6. Il 28 gennaio 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
8. La causa non appare matura per la decisione di merito.
Il Collegio ritiene, infatti, necessario, ai fini del decidere, disporre ex art 66 c.p.a. una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine dei Biologi di Taranto, o suo delegato dell’Ordine, al fine di accertare, alla luce della documentazione di gara e di ogni altra opportuna verifica, se il sistema per l’alta disinfezione (comprensivo di dispositivo vaporizzatore e prodotto disinfettante) offerto dalla controinteressata aggiudicataria Class S.r.l. rispetti o meno le “caratteristiche tecniche di minima” prescritte dal Capitolato Tecnico (allegato n. 3) e, in particolare, se consenta di effettuare la disinfezione a secco senza bagnare le superfici, se dopo il suo impiego gli ambienti siano immediatamente riutilizzabili, se l’uso dello stesso comporti o meno la sospensione degli impianti di ventilazione centralizzati e se il trattamento di disinfezione realizzato tramite esso sia o meno nocivo per gli operatori ovvero tossico per l’ambiente; tanto fornendo anche documentazione a comprova.
8.1 Per il compimento della Verificazione si fissa il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della presente ordinanza istruttoria.
Il Verificatore comunicherà con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di Verificazione.
Il Verificatore, una volta esaurito l’incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il Verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il Verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso Verificatore (dando altresì conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di Verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al Verificatore in occasione dell’avvio delle operazioni di Verificazione.
Il Verificatore è fin d’ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte.
Il Verificatore è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico.
Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del Verificatore, sulle altre questioni oggetto della causa e sulle spese processuali del giudizio.
9. La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso, indicato in epigrafe, dispone una Verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Presidente dell’Ordine dei Biologi di Taranto, o suo delegato dell’Ordine, nominato Verificatore, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 7 giugno 2022.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Verificatore nominato dal Tribunale.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO