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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/06/2025, n. 8161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8161 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del g.o.t. ON PR, in funzione di giudice unico, deposita ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 16964 dell'anno 2023
TRA
– avvocato Liliana Spartera (giusta procura alle liti datata 20.2.2023 e allegata Parte_1 all'atto di citazione) e avvocato Francesco Antonio Russo (giusta procura datata 28.4.2025 e allegata alla comparsa di costituzione dell'avvocato Francesco Antonio Russo)
PARTE ATTRICE
CONTRO
sede di Roma (con l'avv. Alberto Saraceno) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
sede di SAMO (NA) Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
sede legale di Roma, Via Beethoven (con l'avv. Lorenzo Romanelli) CP_2
PARTE CONVENUTA
sede operativa di Roma, Via del Muro Linari 31 CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE ED
[...]
Via Sallustiana e PATRONATO zonale ENAC ROMA CP_3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
(con l'avv. Daniele Stramaccioni) Controparte_4
PARTE CONVENUTA
(con l'avv. Daniele Stramaccioni) Controparte_5
PARTE INTERVENUTA VOLONTARIA
CONCLUSIONI: quelle trascritte al verbale di udienza del 30 maggio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa s'intendono qui integralmente richiamati.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio: Parte_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t., (PIVA ), con sede Controparte_6 P.IVA_1 legale in Roma alla Viale Beethoven 63 (pec: ; Fiscale Email_1 Controparte_6
(AF) in persona del suo responsabile p.t., con sede operativa corrente in Roma alla Via del CP_2
Muro Linari n. 31 (pec: ; Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: Email_2 CP_3
) con sede legale in Roma alla Via Sallustiana n. 8; Patronato zonale , P.IVA_2 Controparte_7 in persona del suo responsabile p.t., con sede operativa corrente in Roma ViaLucio Papirio n. 105; Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: ) con sede legale in Roma alla Via GE CP_1 P.IVA_3
AR n. 8/D (pec: ; Patronato regionale , in persona del suo Email_3 CP_1 responsabile p.t., corrente in SAMO (NA) Corso Unione Sovietica n. 73 (pec:
, Sig.ra (CF: .L219M) per sentire Email_4 Controparte_4 C.F._1 accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO a) Dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in via solidale tra loro, previo accertamento della incompetenza e negligenza con cui è stata condotta la pratica AS del sig. e, per Parte_1
l'effetto, condannare i convenuti, in solido ex art. 2055 cc, al risarcimento del danno patito per euro 18.104,06 oltre interessi legali e rivalutazione o quella somma minore e/o maggiore che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa. b) accertare e dichiarare l'infondatezza del rifiuto espresso dei convenuti ad aderire all'invito a stipulare la negoziazione assistita e, previo accertamento della fondatezza della domanda attorea, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno ex art. 96 III co cpc da liquidarsi in via equitativa. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, depositare documentazione e richiedere istanze istruttorie anche all'esito delle difese avversarie. Con condanna dei convenuti al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri come per legge”.
Si sono costituiti tardivamente (Cass. 2394/2020) rispetto alla data di citazione indicata da parte attrice al 23.6.2023 i convenuti con sede legale in Via Beethoven, e CP_2 Controparte_4
l'intervenuto volontario con rispettive comparse di costituzione del 26.10.2023, Controparte_5
20.6.2023, 20.6.2023.
Hanno optato per la contumacia il sede di SAMO (NA) sede Controparte_1 CP_2 operativa di Roma, Via del Muro Linari 31, Via Sallustiana e zonale CP_3 CP_1
ROMA. CP_3
I convenuti costituiti si sono difesi nel merito;
hanno respinto ogni addebito di responsabilità a loro ascritta da parte attorea e hanno concluso per il rigetto della domanda.
La causa, istruita sui documenti prodotti, è stata rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare e con sostituzione di “note scritte” sostitutive della discussione e della precisazione delle conclusioni orali.
Sulle precisate conclusioni trascritte al verbale che precede la causa viene oggi decisa con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e si sono costituiti tardivamente e sono così CP_5 CP_4 Controparte_8 decaduti dalla possibilità di sollevare eccezioni di carenza di legittimazione passiva, che non necessitano di essere esaminate.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Nella specie sono state provate per via documentale e comunque non sono state espressamente contestate le seguenti circostanze di fatto: che l'attore si rivolgeva all'Associazione sindacale Europea A.E.P.S.G.A.C. presso la sede di Roma di Via del Muro Linari n.31 per avviare: a) l'impugnativa del licenziamento, ritenuto illegittimo;
b) la pratica amministrativa per ottenere la corresponsione dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI;
che il sig. in sede disciplinare era stato precedentemente assistito dalla citata associazione Pt_1 sindacale (all.4); che su incarico dal sig. la suddetta associazione per il tramite del Segretario Provinciale Pt_1 dell'Associazione sindacale Europea A.E.P.S.G.A.C. presso la sede di Roma di Via del Muro Linari n.31,
a mezzo pec in data 8.11.17 inviava l'impugnativa del licenziamento intimato Persona_1
(all.5); che in data 22 novembre 2017 la responsabile zonale, sig.ra inviava Controparte_4 telematicamente all' pratica di richiesta dell'indennità di disoccupazione cd NaSpi che veniva respinta, essendo stata qualificata come tardiva - nello specifico depositata oltre il termine del 20 novembre 2017 (…) - giusta comunicazione del 29 novembre 2017 – all.6; che contestualmente, la sig.ra riferiva al sig. che il citato diniego (dovuto ad una CP_4 Pt_1 tardiva proposizione della domanda) era di sicuro frutto di un errore e che, essendo illegittimo, avrebbe necessitato l'inoltro di una formale contestazione per ottenere la revisione/annullamento del provvedimento stesso, così da potergli consentire di fruire della AS, comprensivo di arretrati;
che solo nel mese di marzo 2018 la sig.ra convocava il sig. presso gli uffici di Controparte_4 Pt_1
Roma e gli consegnava la stampa delle ricevute di accettazione e di consegna di una presunta mail PEC inviata in data 6 marzo 2018, attinenti all'inoltro di una mail dall'oggetto: “RIESAME AS NUMERO PROTOCOLLO: .7001.22/11/2017.0480475 10.09.1970 ROMA”, Parte_1 senza consegnare all'interessato copia del ricorso (all.7); che sin dal mese di marzo 2018 il sig. è rimasto ignaro e all'oscuro del contenuto della citata Pt_1 mail PEC, atteso che, giammai - sebbene anche richiesta a mezzo di assistenza tecnica di avvocato - gli era stata fornita alcuna informativa e men che meno era stata rilasciata alcuna copia e/o alcun testo e/o altro documento asseritamente allegato alla citata mail pec del 6.3.18 e sottoposto all' per contestare il diniego della SP del novembre 2017; che in data 9 ottobre 2018, in seguito alle numerose lamentele e sollecitazioni da parte del sig. Pt_1 la sig.ra (quale responsabile zonale patronato) ha poi avanzato, nonostante la Controparte_4 scadenza del termine di gg 90 previsto ex art. 46, comma 5, legge 88/1989 – la formale impugnativa al provvedimento di diniego dell' del 29.11.17 - giusto ricorso in via amministrativa del'8.10.2018 e presentato in via telematica in data 9.10.2018, rif. n. 1550976 Prot. n.
.7001.09/10/2018.0616648 – all.ti 8 e 8 bis.
E' da rilevare in via preliminare che tra l'odierno attore, il sedi di Roma e di Controparte_1
SAMO AF SI si è instaurato un rapporto contrattuale (vedasi contratto prodotto e denominato “di mandato e di rappresentanza”) avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e specificamente la presentazione della pratica NASpI. La convenuta quale responsabile zonale del patronato ha danneggiato con la sua condotta di lavoro CP_4 imperita il sig. ma avendo causato il danno nell'ambito della propria prestazione di lavoro, deve Pt_1 essere il datore di lavoro il (solo) soggetto tenuto a rispondere per il fatto posto in essere dalla propria dipendente e/o preposta nell'esercizio dell'attività di lavoro.
A tale fine e non essendo stato neanche ipotizzato che la dipendente abbia agito con dolo CP_4
(la cui ricorrenza avrebbe costituito causa di esonero dalla responsabilità del datore di lavoro) rimane da applicare quanto previsto dall'art. 2049 c.c., avendo il danneggiato dimostrato il cosiddetto rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto illecito ed il rapporto di lavoro svolto dalla convenuta.
Il prestatore d'opera assume l'obbligazione di svolgere la propria attività e oggetto dell'obbligazione di mezzi cui si commisura il grado di diligenza richiesto ed in mancanza quello della colpa (artt. 1176 e 2236 c.c.) è il compimento di tutti quegli atti e comportamenti necessari per lo svolgimento dell'attività professionale.
In applicazione dei principi dettati dagli artt. 2236 e 1176 secondo comma c.c. il prestatore d'opera deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza e imperizia compromette il buon esito dell'attività per la quale ha ricevuto l'incarico.
E' da ritenersi ricorrente nella specie la responsabilità della convenuta verso l'attore per CP_4 averne - tra l'altro - negato immotivatamente la consegna della documentazione di spettanza del cliente precludendo a questo ultimo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria, senza, inoltre, dargli alcun avviso circa l'eventualità di prescrizione del diritto da azionare.
In generale nel caso in cui la prestazione pattuita non venga effettuata secondo i tempi e i modi stabiliti dalle parti contraenti occorre verificare se ciò sia addebitabile al dolo o alla colpa del debitore, il quale con il suo comportamento non ha eseguito quanto doveva.
In tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del cliente danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e del pregiudizio patito, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del professionista, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e la prova positiva che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile.( Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17414).
Nel caso in esame è evidente che la signora ha mostrato di non essere stata in Controparte_4 grado di svolgere correttamente i compiti rientranti nelle mansioni a lei affidati nell'ambito del patronato di cui aveva la responsabilità. La signora ha agito con imperizia, avendo CP_4 mostrato carenza sia in termini di preparazione sia in termini di capacità necessarie per svolgere proficuamente le mansioni affidategli.
Sulla scorta dei documenti prodotti da parte attrice risulta fornita la prova della mancata esecuzione della prestazione dovuta e del grave inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_4 quale esecutrice materiale dell'istruttoria e della compilazione prima della domanda di NASpI e poi del ricorso avverso l'illegittimo diniego opposto dall' .
L'attore è stato licenziato per giusta causa con comunicazione a mezzo telegramma postale in data 31.10.2017 (all.1) e aveva gli altri requisiti di legge per poter beneficiare della NASpI.
Esiste un termine tassativo per presentare la domanda di NASpI, a pena di decadenza, cioè di perdita definitiva del diritto all'indennità per quel periodo di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto. In caso di licenziamento per giusta causa la NASpI può essere chiesta solo a partire dal trentesimo giorno dopo il licenziamento e da quel momento poi il lavoratore ha a disposizione altri sessantotto giorni per inviare la domanda. [Art. 6, D.Lgs. 22/2015].
Come sancito dalla Cassazione, la decorrenza del licenziamento coincide con il giorno in cui è stata formalmente contestata la violazione, vale a dire dalla data in cui il lavoratore ha ricevuto la lettera che ha dato il via alla procedura (Cass. sent. n. 2747/2016). Quello deve essere considerato l'ultimo giorno di lavoro. Nel caso di specie il licenziamento dell ecorre dal 31.10.2017. Pt_1
Orbene nella specie è accaduto che, essendo stata presentata la domanda online di ottenimento della NASpI nell'interesse dell dalla in data 22 novembre 2017, a quella data si era Pt_1 CP_4 ancora ampiamente in tempo utile per presentare la domanda di NASpI il cui termine di decadenza andava computato (come già detto) a far data dal 31 ottobre 2017 e non - come invece erroneamente ritenuto dalla dall' - da altre e diverse date. CP_4
La prova che la abbia reiteratamente errato sta non solo nella tardiva impugnativa - CP_4 presentata a termini di legge ampiamente scaduti - del diniego spedita soltanto nell'ottobre del 2018, bensì anche nei motivi addotti laddove omette di rappresentare di aver già inviato domanda di riesame nel mese di marzo 2018 (vedansi le ricevute pec del 6 marzo 2018 consegnate all'attore) e in più fa riferimento ad un presunto errore del datore di lavoro nella comunicazione della data di licenziamento nell'impugnativa del diniego. In base a quanto stabilito dall'art. 2235 c.c. "il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".
Anche sotto tale profilo la è responsabile contrattualmente per non aver consegnato al CP_4 signor neanche a seguito di intervento di avvocato e nonostante le numerose richieste, Pt_1 nessuna delle comunicazioni e domande spedite nel suo interesse né l'invio della domanda telematica in data 22.11.17, né dell'impugnativa del diniego a distanza di un anno dal diniego medesimo e ben 8 mesi dalla scadenza del termine di 90 gg previsto per l'impugnativa del rigetto espresso dell' in data 9.10.18, né del fantomatico riesame inviato a mezzo pec in data 6.3.18.
Sussiste in termini di certezza il nesso di causalità tra imperita prestazione d'opera intellettuale e danno risentito dall'attore per non aver potuto fruire della NASpI.
Ove la avesse spedito a tempo debito l'impugnativa del rigetto della domanda CP_4
NASpI con gli esatti motivi di impugnazione la probabilità di accoglimento del ricorso sarebbe stata molto alta se non assoluta.
Inoltre il rifiuto opposto di consegnare al cliente i documenti relativi alla domanda di NASpI in tempi ragionevoli hanno di fatto impedito a quest'ultimo di intraprendere strade di soluzione della questione diverse da quella inutilmente e dannosamente già intrapresa dal . CP_1
Non sussiste la prova liberatoria a beneficio dei soggetti responsabili del danno che l sia stato CP_10 da loro informato per tempo e nelle opportune forme sulla necessità e sui mezzi per fare ricorso avverso il rigetto immotivato .
Circa il quantum del danno da liquidarsi in favore dell'attore per essere ristorato della mancata percezione della NASpI deve darsi atto che la quantificazione fornita (doc. 12 citazione) non è stata oggetto di specifica contestazione da alcuna delle controparti.
Essendo stata tale quantificazione effettuata in base alle norme disciplinanti la materia e vigenti al tempo della vicenda di danno, questo tribunale non ravvisa motivi per discostarsi dal conteggio svolto dal consulente tributarista di parte attrice, il quale ha calcolato che l'importo spettante all a Pt_1 titolo di NASpi dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre 2019 è pari a totali Euro 18.104,06, somma al cui pagamento vanno condannati i convenuti responsabili del danno in via solidale.
Quando il fatto dannoso è imputabile a più persone – come nel caso in esame – trova applicazione l'art. 2055 c.c., sicché tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Si tratta del c.d. concorso di cause, che presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
Hanno posto in essere condotte connotate dalla mancata diligenza il Patronato
[...]
con sede legale in Roma alla Viale Beethoven 63 in persona Controparte_11 Controparte_6 del suo l.r.p.t. (dove la signora ha prestato concretamente la sua attività di istruzione, CP_4 compilazione della domanda e successivi atti ); nonché tutti gli altri centri di assistenza che risultano documentalmente coinvolti nella gestione delle pratiche svolte nell'interesse dell'attore: vale a dire il in persona del suo responsabile p.t., con sede operativa Controparte_6 corrente in Roma alla Via del Muro Linari n. 31, il Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: CP_3
) con sede legale in Roma alla Via Sallustiana n. 8; il Patronato zonale P.IVA_2 CP_7
, in persona del suo responsabile p.t., con sede operativa corrente in Roma Via Lucio Papirio n.
[...]
105; Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: ) con sede legale in Roma alla Via CP_1 P.IVA_3 GE AR n. 8/D e infine il Patronato regionale , in persona del suo responsabile p.t., CP_1 corrente in SAMO (NA) Corso Unione Sovietica n. 73.
In considerazione del concorso delle loro condotte alla causazione dell'illecito sopra descritto in danno dell'attore tutti i suddetti convenuti vanno condannati in solido al pagamento della somma di Euro 18.104,06, oltre interessi con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, e rivalutazione come richiesto.
Parte attrice ha chiesto valutarsi ai fini della condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc la mancata adesione alla negoziazione assistita.
Orbene reputa questo tribunale che se l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione l'unica conseguenza è quella che diviene possibile instaurare il giudizio essendosi formata la condizione di procedibilità (in base al comma 2 dell'art. 3 della legge 162/14). Non vi è però spazio per alcuna sanzione, non potendosi applicare alla negoziazione assistita obbligatoria la sanzione prevista per la mancata ed ingiustificata comparizione in sede di mediazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo in favore degli avvocati Liliana Spartera (che non risulta revocata dall'incarico) e Francesco Antonio Russo, entrambi dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale promossa da con atto di citazione notificata il 27.2.2023 così provvede: Parte_1
accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti Controparte_6
in persona del suo l.r.p.t., (PIVA , con sede legale in Roma alla Viale Beethoven 63
[...] P.IVA_1
(pec: ; Fiscale (AF) in persona del suo Email_1 Controparte_6 CP_2 responsabile p.t., con sede operativa corrente in Roma alla Via del Muro Linari n. 31 (pec: ; Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: ) con sede legale in Email_2 CP_3 P.IVA_2
Roma alla Via Sallustiana n. 8; Patronato zonale , in persona del suo responsabile Controparte_7
p.t., con sede operativa corrente in Roma Via Lucio Papirio n. 105; Patronato , in persona del suo CP_1
l.r.p.t. (CF: ) con sede legale in Roma alla Via GE AR n. 8/D (pec: P.IVA_3
; Patronato regionale , in persona del suo responsabile p.t., corrente in Email_3 CP_1
SAMO (NA) Corso Unione Sovietica n. 73 (pec: ; Email_4
per l'effetto li condanna in solido a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 18.104,06, oltre interessi con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, e rivalutazione come richiesto;
rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
pone a carico solidale dei convenuti condannati le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 5077,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso, Roma,30 maggio 2025 Il g.o.t.
ON PR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del g.o.t. ON PR, in funzione di giudice unico, deposita ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 16964 dell'anno 2023
TRA
– avvocato Liliana Spartera (giusta procura alle liti datata 20.2.2023 e allegata Parte_1 all'atto di citazione) e avvocato Francesco Antonio Russo (giusta procura datata 28.4.2025 e allegata alla comparsa di costituzione dell'avvocato Francesco Antonio Russo)
PARTE ATTRICE
CONTRO
sede di Roma (con l'avv. Alberto Saraceno) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
sede di SAMO (NA) Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
sede legale di Roma, Via Beethoven (con l'avv. Lorenzo Romanelli) CP_2
PARTE CONVENUTA
sede operativa di Roma, Via del Muro Linari 31 CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE ED
[...]
Via Sallustiana e PATRONATO zonale ENAC ROMA CP_3
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
(con l'avv. Daniele Stramaccioni) Controparte_4
PARTE CONVENUTA
(con l'avv. Daniele Stramaccioni) Controparte_5
PARTE INTERVENUTA VOLONTARIA
CONCLUSIONI: quelle trascritte al verbale di udienza del 30 maggio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa s'intendono qui integralmente richiamati.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio: Parte_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t., (PIVA ), con sede Controparte_6 P.IVA_1 legale in Roma alla Viale Beethoven 63 (pec: ; Fiscale Email_1 Controparte_6
(AF) in persona del suo responsabile p.t., con sede operativa corrente in Roma alla Via del CP_2
Muro Linari n. 31 (pec: ; Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: Email_2 CP_3
) con sede legale in Roma alla Via Sallustiana n. 8; Patronato zonale , P.IVA_2 Controparte_7 in persona del suo responsabile p.t., con sede operativa corrente in Roma ViaLucio Papirio n. 105; Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: ) con sede legale in Roma alla Via GE CP_1 P.IVA_3
AR n. 8/D (pec: ; Patronato regionale , in persona del suo Email_3 CP_1 responsabile p.t., corrente in SAMO (NA) Corso Unione Sovietica n. 73 (pec:
, Sig.ra (CF: .L219M) per sentire Email_4 Controparte_4 C.F._1 accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO a) Dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in via solidale tra loro, previo accertamento della incompetenza e negligenza con cui è stata condotta la pratica AS del sig. e, per Parte_1
l'effetto, condannare i convenuti, in solido ex art. 2055 cc, al risarcimento del danno patito per euro 18.104,06 oltre interessi legali e rivalutazione o quella somma minore e/o maggiore che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa. b) accertare e dichiarare l'infondatezza del rifiuto espresso dei convenuti ad aderire all'invito a stipulare la negoziazione assistita e, previo accertamento della fondatezza della domanda attorea, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno ex art. 96 III co cpc da liquidarsi in via equitativa. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, depositare documentazione e richiedere istanze istruttorie anche all'esito delle difese avversarie. Con condanna dei convenuti al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, anche generali, oltre oneri come per legge”.
Si sono costituiti tardivamente (Cass. 2394/2020) rispetto alla data di citazione indicata da parte attrice al 23.6.2023 i convenuti con sede legale in Via Beethoven, e CP_2 Controparte_4
l'intervenuto volontario con rispettive comparse di costituzione del 26.10.2023, Controparte_5
20.6.2023, 20.6.2023.
Hanno optato per la contumacia il sede di SAMO (NA) sede Controparte_1 CP_2 operativa di Roma, Via del Muro Linari 31, Via Sallustiana e zonale CP_3 CP_1
ROMA. CP_3
I convenuti costituiti si sono difesi nel merito;
hanno respinto ogni addebito di responsabilità a loro ascritta da parte attorea e hanno concluso per il rigetto della domanda.
La causa, istruita sui documenti prodotti, è stata rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare e con sostituzione di “note scritte” sostitutive della discussione e della precisazione delle conclusioni orali.
Sulle precisate conclusioni trascritte al verbale che precede la causa viene oggi decisa con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e si sono costituiti tardivamente e sono così CP_5 CP_4 Controparte_8 decaduti dalla possibilità di sollevare eccezioni di carenza di legittimazione passiva, che non necessitano di essere esaminate.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Nella specie sono state provate per via documentale e comunque non sono state espressamente contestate le seguenti circostanze di fatto: che l'attore si rivolgeva all'Associazione sindacale Europea A.E.P.S.G.A.C. presso la sede di Roma di Via del Muro Linari n.31 per avviare: a) l'impugnativa del licenziamento, ritenuto illegittimo;
b) la pratica amministrativa per ottenere la corresponsione dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI;
che il sig. in sede disciplinare era stato precedentemente assistito dalla citata associazione Pt_1 sindacale (all.4); che su incarico dal sig. la suddetta associazione per il tramite del Segretario Provinciale Pt_1 dell'Associazione sindacale Europea A.E.P.S.G.A.C. presso la sede di Roma di Via del Muro Linari n.31,
a mezzo pec in data 8.11.17 inviava l'impugnativa del licenziamento intimato Persona_1
(all.5); che in data 22 novembre 2017 la responsabile zonale, sig.ra inviava Controparte_4 telematicamente all' pratica di richiesta dell'indennità di disoccupazione cd NaSpi che veniva respinta, essendo stata qualificata come tardiva - nello specifico depositata oltre il termine del 20 novembre 2017 (…) - giusta comunicazione del 29 novembre 2017 – all.6; che contestualmente, la sig.ra riferiva al sig. che il citato diniego (dovuto ad una CP_4 Pt_1 tardiva proposizione della domanda) era di sicuro frutto di un errore e che, essendo illegittimo, avrebbe necessitato l'inoltro di una formale contestazione per ottenere la revisione/annullamento del provvedimento stesso, così da potergli consentire di fruire della AS, comprensivo di arretrati;
che solo nel mese di marzo 2018 la sig.ra convocava il sig. presso gli uffici di Controparte_4 Pt_1
Roma e gli consegnava la stampa delle ricevute di accettazione e di consegna di una presunta mail PEC inviata in data 6 marzo 2018, attinenti all'inoltro di una mail dall'oggetto: “RIESAME AS NUMERO PROTOCOLLO: .7001.22/11/2017.0480475 10.09.1970 ROMA”, Parte_1 senza consegnare all'interessato copia del ricorso (all.7); che sin dal mese di marzo 2018 il sig. è rimasto ignaro e all'oscuro del contenuto della citata Pt_1 mail PEC, atteso che, giammai - sebbene anche richiesta a mezzo di assistenza tecnica di avvocato - gli era stata fornita alcuna informativa e men che meno era stata rilasciata alcuna copia e/o alcun testo e/o altro documento asseritamente allegato alla citata mail pec del 6.3.18 e sottoposto all' per contestare il diniego della SP del novembre 2017; che in data 9 ottobre 2018, in seguito alle numerose lamentele e sollecitazioni da parte del sig. Pt_1 la sig.ra (quale responsabile zonale patronato) ha poi avanzato, nonostante la Controparte_4 scadenza del termine di gg 90 previsto ex art. 46, comma 5, legge 88/1989 – la formale impugnativa al provvedimento di diniego dell' del 29.11.17 - giusto ricorso in via amministrativa del'8.10.2018 e presentato in via telematica in data 9.10.2018, rif. n. 1550976 Prot. n.
.7001.09/10/2018.0616648 – all.ti 8 e 8 bis.
E' da rilevare in via preliminare che tra l'odierno attore, il sedi di Roma e di Controparte_1
SAMO AF SI si è instaurato un rapporto contrattuale (vedasi contratto prodotto e denominato “di mandato e di rappresentanza”) avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e specificamente la presentazione della pratica NASpI. La convenuta quale responsabile zonale del patronato ha danneggiato con la sua condotta di lavoro CP_4 imperita il sig. ma avendo causato il danno nell'ambito della propria prestazione di lavoro, deve Pt_1 essere il datore di lavoro il (solo) soggetto tenuto a rispondere per il fatto posto in essere dalla propria dipendente e/o preposta nell'esercizio dell'attività di lavoro.
A tale fine e non essendo stato neanche ipotizzato che la dipendente abbia agito con dolo CP_4
(la cui ricorrenza avrebbe costituito causa di esonero dalla responsabilità del datore di lavoro) rimane da applicare quanto previsto dall'art. 2049 c.c., avendo il danneggiato dimostrato il cosiddetto rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto illecito ed il rapporto di lavoro svolto dalla convenuta.
Il prestatore d'opera assume l'obbligazione di svolgere la propria attività e oggetto dell'obbligazione di mezzi cui si commisura il grado di diligenza richiesto ed in mancanza quello della colpa (artt. 1176 e 2236 c.c.) è il compimento di tutti quegli atti e comportamenti necessari per lo svolgimento dell'attività professionale.
In applicazione dei principi dettati dagli artt. 2236 e 1176 secondo comma c.c. il prestatore d'opera deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza e imperizia compromette il buon esito dell'attività per la quale ha ricevuto l'incarico.
E' da ritenersi ricorrente nella specie la responsabilità della convenuta verso l'attore per CP_4 averne - tra l'altro - negato immotivatamente la consegna della documentazione di spettanza del cliente precludendo a questo ultimo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria, senza, inoltre, dargli alcun avviso circa l'eventualità di prescrizione del diritto da azionare.
In generale nel caso in cui la prestazione pattuita non venga effettuata secondo i tempi e i modi stabiliti dalle parti contraenti occorre verificare se ciò sia addebitabile al dolo o alla colpa del debitore, il quale con il suo comportamento non ha eseguito quanto doveva.
In tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del cliente danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e del pregiudizio patito, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del professionista, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e la prova positiva che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile.( Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17414).
Nel caso in esame è evidente che la signora ha mostrato di non essere stata in Controparte_4 grado di svolgere correttamente i compiti rientranti nelle mansioni a lei affidati nell'ambito del patronato di cui aveva la responsabilità. La signora ha agito con imperizia, avendo CP_4 mostrato carenza sia in termini di preparazione sia in termini di capacità necessarie per svolgere proficuamente le mansioni affidategli.
Sulla scorta dei documenti prodotti da parte attrice risulta fornita la prova della mancata esecuzione della prestazione dovuta e del grave inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_4 quale esecutrice materiale dell'istruttoria e della compilazione prima della domanda di NASpI e poi del ricorso avverso l'illegittimo diniego opposto dall' .
L'attore è stato licenziato per giusta causa con comunicazione a mezzo telegramma postale in data 31.10.2017 (all.1) e aveva gli altri requisiti di legge per poter beneficiare della NASpI.
Esiste un termine tassativo per presentare la domanda di NASpI, a pena di decadenza, cioè di perdita definitiva del diritto all'indennità per quel periodo di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto. In caso di licenziamento per giusta causa la NASpI può essere chiesta solo a partire dal trentesimo giorno dopo il licenziamento e da quel momento poi il lavoratore ha a disposizione altri sessantotto giorni per inviare la domanda. [Art. 6, D.Lgs. 22/2015].
Come sancito dalla Cassazione, la decorrenza del licenziamento coincide con il giorno in cui è stata formalmente contestata la violazione, vale a dire dalla data in cui il lavoratore ha ricevuto la lettera che ha dato il via alla procedura (Cass. sent. n. 2747/2016). Quello deve essere considerato l'ultimo giorno di lavoro. Nel caso di specie il licenziamento dell ecorre dal 31.10.2017. Pt_1
Orbene nella specie è accaduto che, essendo stata presentata la domanda online di ottenimento della NASpI nell'interesse dell dalla in data 22 novembre 2017, a quella data si era Pt_1 CP_4 ancora ampiamente in tempo utile per presentare la domanda di NASpI il cui termine di decadenza andava computato (come già detto) a far data dal 31 ottobre 2017 e non - come invece erroneamente ritenuto dalla dall' - da altre e diverse date. CP_4
La prova che la abbia reiteratamente errato sta non solo nella tardiva impugnativa - CP_4 presentata a termini di legge ampiamente scaduti - del diniego spedita soltanto nell'ottobre del 2018, bensì anche nei motivi addotti laddove omette di rappresentare di aver già inviato domanda di riesame nel mese di marzo 2018 (vedansi le ricevute pec del 6 marzo 2018 consegnate all'attore) e in più fa riferimento ad un presunto errore del datore di lavoro nella comunicazione della data di licenziamento nell'impugnativa del diniego. In base a quanto stabilito dall'art. 2235 c.c. "il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".
Anche sotto tale profilo la è responsabile contrattualmente per non aver consegnato al CP_4 signor neanche a seguito di intervento di avvocato e nonostante le numerose richieste, Pt_1 nessuna delle comunicazioni e domande spedite nel suo interesse né l'invio della domanda telematica in data 22.11.17, né dell'impugnativa del diniego a distanza di un anno dal diniego medesimo e ben 8 mesi dalla scadenza del termine di 90 gg previsto per l'impugnativa del rigetto espresso dell' in data 9.10.18, né del fantomatico riesame inviato a mezzo pec in data 6.3.18.
Sussiste in termini di certezza il nesso di causalità tra imperita prestazione d'opera intellettuale e danno risentito dall'attore per non aver potuto fruire della NASpI.
Ove la avesse spedito a tempo debito l'impugnativa del rigetto della domanda CP_4
NASpI con gli esatti motivi di impugnazione la probabilità di accoglimento del ricorso sarebbe stata molto alta se non assoluta.
Inoltre il rifiuto opposto di consegnare al cliente i documenti relativi alla domanda di NASpI in tempi ragionevoli hanno di fatto impedito a quest'ultimo di intraprendere strade di soluzione della questione diverse da quella inutilmente e dannosamente già intrapresa dal . CP_1
Non sussiste la prova liberatoria a beneficio dei soggetti responsabili del danno che l sia stato CP_10 da loro informato per tempo e nelle opportune forme sulla necessità e sui mezzi per fare ricorso avverso il rigetto immotivato .
Circa il quantum del danno da liquidarsi in favore dell'attore per essere ristorato della mancata percezione della NASpI deve darsi atto che la quantificazione fornita (doc. 12 citazione) non è stata oggetto di specifica contestazione da alcuna delle controparti.
Essendo stata tale quantificazione effettuata in base alle norme disciplinanti la materia e vigenti al tempo della vicenda di danno, questo tribunale non ravvisa motivi per discostarsi dal conteggio svolto dal consulente tributarista di parte attrice, il quale ha calcolato che l'importo spettante all a Pt_1 titolo di NASpi dal mese di novembre 2017 al mese di ottobre 2019 è pari a totali Euro 18.104,06, somma al cui pagamento vanno condannati i convenuti responsabili del danno in via solidale.
Quando il fatto dannoso è imputabile a più persone – come nel caso in esame – trova applicazione l'art. 2055 c.c., sicché tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Si tratta del c.d. concorso di cause, che presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
Hanno posto in essere condotte connotate dalla mancata diligenza il Patronato
[...]
con sede legale in Roma alla Viale Beethoven 63 in persona Controparte_11 Controparte_6 del suo l.r.p.t. (dove la signora ha prestato concretamente la sua attività di istruzione, CP_4 compilazione della domanda e successivi atti ); nonché tutti gli altri centri di assistenza che risultano documentalmente coinvolti nella gestione delle pratiche svolte nell'interesse dell'attore: vale a dire il in persona del suo responsabile p.t., con sede operativa Controparte_6 corrente in Roma alla Via del Muro Linari n. 31, il Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: CP_3
) con sede legale in Roma alla Via Sallustiana n. 8; il Patronato zonale P.IVA_2 CP_7
, in persona del suo responsabile p.t., con sede operativa corrente in Roma Via Lucio Papirio n.
[...]
105; Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: ) con sede legale in Roma alla Via CP_1 P.IVA_3 GE AR n. 8/D e infine il Patronato regionale , in persona del suo responsabile p.t., CP_1 corrente in SAMO (NA) Corso Unione Sovietica n. 73.
In considerazione del concorso delle loro condotte alla causazione dell'illecito sopra descritto in danno dell'attore tutti i suddetti convenuti vanno condannati in solido al pagamento della somma di Euro 18.104,06, oltre interessi con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, e rivalutazione come richiesto.
Parte attrice ha chiesto valutarsi ai fini della condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc la mancata adesione alla negoziazione assistita.
Orbene reputa questo tribunale che se l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione l'unica conseguenza è quella che diviene possibile instaurare il giudizio essendosi formata la condizione di procedibilità (in base al comma 2 dell'art. 3 della legge 162/14). Non vi è però spazio per alcuna sanzione, non potendosi applicare alla negoziazione assistita obbligatoria la sanzione prevista per la mancata ed ingiustificata comparizione in sede di mediazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo in favore degli avvocati Liliana Spartera (che non risulta revocata dall'incarico) e Francesco Antonio Russo, entrambi dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale promossa da con atto di citazione notificata il 27.2.2023 così provvede: Parte_1
accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti Controparte_6
in persona del suo l.r.p.t., (PIVA , con sede legale in Roma alla Viale Beethoven 63
[...] P.IVA_1
(pec: ; Fiscale (AF) in persona del suo Email_1 Controparte_6 CP_2 responsabile p.t., con sede operativa corrente in Roma alla Via del Muro Linari n. 31 (pec: ; Patronato , in persona del suo l.r.p.t. (CF: ) con sede legale in Email_2 CP_3 P.IVA_2
Roma alla Via Sallustiana n. 8; Patronato zonale , in persona del suo responsabile Controparte_7
p.t., con sede operativa corrente in Roma Via Lucio Papirio n. 105; Patronato , in persona del suo CP_1
l.r.p.t. (CF: ) con sede legale in Roma alla Via GE AR n. 8/D (pec: P.IVA_3
; Patronato regionale , in persona del suo responsabile p.t., corrente in Email_3 CP_1
SAMO (NA) Corso Unione Sovietica n. 73 (pec: ; Email_4
per l'effetto li condanna in solido a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 18.104,06, oltre interessi con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, e rivalutazione come richiesto;
rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno ex art. 96 cpc;
pone a carico solidale dei convenuti condannati le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 5077,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso, Roma,30 maggio 2025 Il g.o.t.
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