Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00795/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03231/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 35/2022 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.01.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024, -OMISSIS-, in servizio come insegnante presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto l’esecuzione della sentenza con cui il Giudice del Lavoro ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro € 1.214,77, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di trattamento accessorio della “retribuzione professionale docenti” prevista dall’art. 7 del CCNL del 31.8.1999.
Si è costituito in giudizio con memoria di stile il Ministero dell’Istruzione e la causa è stata trattenuta in decisione ad esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il ricorso è fondato.
La sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente, per cui sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.
E’ stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo in forma esecutiva.
In assenza della prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento oggetto del presente contenzioso, oltre che del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire anche per il futuro, consegue, dunque, l’obbligo da parte del Ministero intimato, entro un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, dei seguenti importi:
1) delle somme tutte indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’esecuzione, dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo restando che i conteggi degli interessi legali e di mora, prodotti dal creditore, non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 e segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili, e così del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento, in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria - Reggio, 22 marzo 2016, n. 290);
3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o a un funzionario appartenente alla medesima Direzione, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta, da porsi a carico dell’amministrazione inadempiente, verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono il criterio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto:
a) dichiara, nei sensi e nei termini sopra specificati, l’inottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di darvi esecuzione nei sensi, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.