Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06044/2025REG.PROV.COLL.
N. 09721/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9721 del 2023, proposto dai sig.ri FO SI e VO SI, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Caso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, n. 72 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della sig.ra RI SI, rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ) n. 13205/2023, pubblicata in data 8 agosto 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della sig.ra RI SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra RI SI per l’accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di provvedere e di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione e al provvedimento di rigetto del condono riferiti ad opere abusive realizzate dagli odierni appellanti.
2. Gli appellanti hanno censurato la sopra indicata sentenza, chiedendone la riforma.
3. Roma Capitale e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, producendo documentazione.
4. Con atto, ritualmente notificato alle controparti, depositato in data 9 maggio 2025, la parte appellante ha espresso rinuncia all’appello, rappresentando di non avere più interesse alla definizione del presente giudizio nel merito, chiedendo la definizione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
5. Con atto depositato in data 14 maggio 2025, Roma Capitale ha preso atto della rinuncia al ricorso espressa dalla parte appellante.
6. Con atti depositati, rispettivamente, nelle date del 12, 13 e 16 giugno 2025, Roma Capitale, la parte appellante e la controinteressata hanno chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale in udienza.
7. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti, vigendo, dunque, il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).
8.1. La dichiarazione resa dalla parte appellante costituisce una rinuncia rituale al giudizio, essendo contraddistinta dai requisiti di cui all'art. 84 c.p.a., inclusa la notifica alle altre parti, le quali non hanno manifestato alcuna opposizione.
8.2. Non resta, dunque, al Collegio che prendere atto della rinuncia, con conseguente estinzione del giudizio di appello.
9. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti e avuto riguardo al complesso dell’attività defensionale svolta, si valutano sussistenti i presupposti per disporre, in deroga al criterio della soccombenza ex art. 84, comma 2, c.p.a., l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 9721 del 2023), come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO