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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 23 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5213/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Lipera, giusta procura in atti;
- Ricorrente - contro
, in persona del Ministro pro tempore, RT
con il funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., dott. Controparte_2
- Resistente -
Avente ad oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 23 settembre 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una docente e di prestare servizio d'insegnamento alle dipendenze del convenuto CP_1 con contratto a tempo determinato e, precisamente, di avere ricevuto incarico dall'8.01.2025 e fino al
30 giugno 2025 per l'a.s. 2024/2025 presso l'I.C. “Malerba” di Catania, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, 2. Condannare il al pagamento in favore della RT ricorrente, per l'anno scolastico 2024/2025, della complessiva somma di € 500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A fondamento delle spiegate domande precisava che per l'anno scolastico summenzionato, nonostante avesse presentato formale diffida, non aveva usufruito dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica del docente”, riconosciuta ai soli docenti a tempo indeterminato.
Evidenziava che la normativa vigente, nonostante le diverse pronunce in merito, non contemplava la possibilità per gli “insegnanti precari” di usufruire della suddetta “Carta elettronica del docente”, creando una ingiustificata discrepanza tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato.
Sottolineava che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Aggiungeva che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, ha annullato l'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 e la nota del Controparte_3
n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo
[...] tra i destinatari della “Carta del docente”, ravvisando una violazione degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, oltre che dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;
Richiamava la Corte di giustizia europea che, con ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa
C450/21, aveva dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 11 settembre 2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale formulava le seguenti conclusioni: “- Dichiarare inammissibile il ricorso;
- RT
In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244.”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 23 settembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente deve respingersi la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso “per violazione dell'art. 2909 c.c. avendo la parte ricorrente già agito in giudizio”, trattandosi di domanda formulata dalla parte resistente in termini meramente ipotetici (“Ove documentato in atti”) e, comunque, mancante di concreto riscontro.
2.2. Sempre preliminarmente, deve rigettarsi la domanda di riunione del presente procedimento con i giudizi “patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta”, attesa l'assoluta genericità della richiesta, dalla quale non può evincersi in alcun modo a quali ulteriori procedimenti si faccia riferimento e per quali ragioni si debba procedere con una definizione congiunta. E ciò stante anche la diversità dei ricorrenti nei procedimenti ivi solo genericamente indicati e la conseguente opportunità di esaminare distintamente le rispettive posizioni.
2.3 Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'Amministrazione scolastica convenuta, atteso che la stessa appare prima facie essere infondata in ragione dell'anno scolastico in discussione (2024/2025) e in considerazione della data di deposito e di notifica del ricorso, non essendo certamente ancora maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del c.c..
In relazione al termine di prescrizione e al dies a quo di decorrenza dello stesso vanno richiamati i principi di recente affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, secondo cui: “4.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica […]”.
Nel caso di specie, l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche è stato conferito alla ricorrente a partire dall'anno scolastico 2024/2025, segnatamente l'8.01.2025 (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo ricorrente e stato matricolare allegato al fascicolo resistente); pertanto, la superiore eccezione di prescrizione in commento va rigettata, trattandosi di incarico conferito abbondantemente entro il quinquennio che precede il deposito e la successiva notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, quale atto interruttivo della prescrizione, peraltro preceduto dall'invio di formale diffida (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo ricorrente). 3 Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre
2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.:
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo RT determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3 punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
3.2 Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato, nell'anno scolastico preso in considerazione, sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
3.3 Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che la ricorrente ha ricevuto incarico per l'a.s. 2024/2025 dall'8.01.2025 al 30.06.2025, come docente a tempo determinato, certamente dopo l'inizio dell'anno scolastico ma fino al termine delle attività didattiche (30 giugno),
e ciò sulla base di un incarico per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 (cfr. contratto allegato come doc.to nn. 1 fascicolo parte ricorrente e stato matricolare allegato fascicolo parte resistente).
Più in particolare, per quel che concerne i dubbi che potrebbe ingenerare ai fini del decidere, nel senso auspicato dalla istante, il servizio dalla stessa prestato nell'anno scolastico in considerazione, la tesi della sussistenza dell'annualità dell'attività di docenza complessivamente espletata trova un riscontro nel fatto che la ricorrente abbia ricevuto l'incarico di supplenza, quantunque in corso di anno scolastico (vale a dire dopo la conclusione del 2024, e cioè all'inizio del 2025), pur sempre, e senza soluzione alcuna di continuità, sino alla fine delle attività didattiche (30.06.2025), configurandosi anche in questo caso una sostanziale continuità della prestazione lavorativa, priva di interruzioni di sorta, che impone l'equiparazione del servizio dell'interessata a quello prestato dai docenti di ruolo e dai docenti con incarico annuale.
Tale soluzione, peraltro, si pone perfettamente in linea con quello che è il recentissimo intervento in subiecta materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione X, la quale, con decisione n.268 del 3.07.2025 (C-268/24), ha esteso il diritto per cui si controverte, anche per eventuali annualità pregresse, persino ai docenti precari incaricati con supplenze brevi e saltuarie. Nel caso dalla stessa esaminato, la Corte Europea ha ritenuto che la normativa italiana, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, non rispetti il principio di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE; più in particolare, ha escluso che la sola brevità della supplenza possa costituire, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare l'esclusione dal beneficio. La Corte ha affermato con chiarezza che l'elemento decisivo non può essere la durata del contratto, bensì la natura e il contenuto delle mansioni svolte, che nel caso dei supplenti brevi sono del tutto assimilabili a quelle dei docenti di ruolo.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
Tale soluzione trova del resto riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
3.4 Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'incarico ricevuto nell'anno scolastico 2024/2025, con la condanna del convenuto agli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il RT
, in persona del pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta
[...] CP_4 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione in favore di RT Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 515,00 per compensi, oltre spese forfettarie
[...] al 15%, IVA, CPA e C.U., come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Alessandro Lipera, dichiaratosi antistatario.
Catania, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda