Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2025, proposto da
TE AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2262/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2024, notificata il 26/09/2024 e passata in giudicato, con cui il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente di euro 2.189,15, maggiorati di interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 2), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese legali liquidate direttamente in favore dei suoi procuratori antistatari, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, dichiarando, nella successiva memoria depositata il 27.10.2025, di aver provveduto per quanto di competenza ad inviare per l’esecuzione la sentenza oggetto di ottemperanza, come da documentazione prodotta in giudizio.
3. Con – prima - istanza di passaggio in decisione datata 4.11.2025 parte ricorrente ha invece insistito per l’accoglimento del ricorso, affermando che la somma in questione non risultava pagata.
4. All’esito della camera di consiglio del 6.11.2025 questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1564/2025, ha chiesto alle parti di fornire chiarimenti in relazione ai profili di cui sopra, accompagnati da idonea documentazione giustificativa.
5. Parte ricorrente con – seconda - istanza di passaggio in decisione depositata il 25.11.2025 ha quindi dichiarato che “la docente ha ricevuto l’accredito della somma dovuta in sentenza con il cedolino (all. 1) del mese di Ottobre 2025 (accredito sul conto il 27 Ottobre 2025)” , rilevando che “l’adempimento è successivo alla notifica del ricorso e della iscrizione a ruolo del presente giudizio (25 luglio 2025)” e concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese di lite a carico dell’Amministrazione intimata.
6. Alla camera di consiglio del 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In accoglimento della richiesta di parte ricorrente deve dichiararsi la cessata materia del contendere, stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di porle a carico del Ministero intimato sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Risulta, infatti, provato che la sentenza civile sia rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del presente ricorso (vedasi il cedolino stipendiale del mese di ottobre 2025 depositato il 25.11.2025). Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza del ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 2), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 26.09.2024: doc. 3) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza: cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479).
La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (preceduta da decine di ricorsi per ottemperanza di analogo tenore trattati in ogni camera di consiglio degli ultimi mesi dagli stessi difensori), sia dell’esito della controversia (cessata materia del contendere).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA LL, Presidente
Marco CO, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CO | CA LL |
IL SEGRETARIO