Sentenza 23 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 23/11/2023, n. 6462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6462 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 06462/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2023, proposto da
Me.Di. Mediterranea Diagnostica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Clarissa Cocchiarella, Vincenzo Chianese, Simonelli Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
a) dell'atto di diffida e costituzione in mora della Asl Napoli 3 Sud, prot. 148183 del 05/12/2022, notificato al ricorrente a mezzo pec in pari data;
b) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 148009 del 05/12/2022, notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2010”;
c) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 127055 del 03/11/2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento” ed avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2010. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”;
d) della nota della ASL Napoli 3 Sud prot. 197072 del 21/12/2020 ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2010”;
e) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 606 del 11/08/2014, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2010- macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” modificata per le aree di medicina nucleare e radiologia diagnostica con DDG n. 337 del 18/04/2018;
f) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 03/06/2021;
g) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r. la società ricorrente ha esposto quanto segue:
a) la società ricorrente è accreditata con il servizio sanitario regionale campano nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia Diagnostica e Cardiologia;
b) a tal fine, la società ha stipulato con l’ASL Napoli 3 Sud appositi accordi contrattuali regolanti il regime di accreditamento per l’esercizio 2010 in virtù dei quali sono state erogate e fatturate le relative prestazioni sanitarie;
c) in data 03/11/2022, con nota prot. 127055, l’ASL Napoli 3 Sud ha comunicato di aver dato avvio al procedimento di recupero del credito, precedentemente accertato con nota prot. 197072 del 21/12/2020, secondo il procedimento di recupero definito con DDG 520/2021;
d) con nota prot. 148009 del 05 dicembre 2022, la ASL Napoli 3 Sud ha comunicato di aver concluso il procedimento ed ha laconicamente indicato che “procederà al recupero di quanto già notificato secondo quanto disposto nella procedura di cui alla delibera Aziendale n.
520 del 03/06/2021”;
e) in pari data (05/12/2022), con prot. 148183, la Asl Napoli 3 Sud ha notificato anche un atto di diffida e costituzione in mora.
Con l’odierno ricorso la ricorrente ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 8 QUINQUIES DEL DLGS 502/1992 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – LESIONE DELLEGITTIMO AFFIDAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ -
INGIUSTIZIA MANIFESTA – IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’;
II. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITA’ - INGIUSTIZIA MANIFESTA – IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’.
L’Al Napoli 3 sud si è costituita regolarmente in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Con i provvedimenti impugnati in questa sede, l’ASL ha accertato e poi diffidato la ricorrente al pagamento del credito di € € 344.233,76 relativamente a RTU saldo amministrativo contabile relativo all’anno 2010.
Come già rilevato più volte da questo Tribunale, i predetti provvedimenti, però, si pongono a valle dell’esercizio, ormai incontestabile del potere esercitato dall’amministrazione e si risolvono in una “mera pretesa patrimoniale” da parte dell’Amministrazione.
La pretesa azionata dalla ricorrente concerne, indi, situazioni giuridiche soggettive già compiutamente tratteggiate e delineate dalle norme, senza che all’uopo residuino margini di autoritativo divisamento da parte della Amministrazione.
Ne discende il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del competente Giudice ordinario, d’innanzi al quale la controversia potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., come eccepito dall’Asl.
E ciò tenuto altresì conto delle recenti statuizioni di questo TAR (TAR Campania, I, 26 marzo 2021, n. 2047; Id., id., 6 aprile 2020, n. 1325; Id., id., 7 dicembre 2020, n. 5894) in forza delle quali la cognitio spetta al Giudice ordinario allorquando si verta in tema:
- non già di atti o provvedimenti amministrativi autoritativi, di esercizio del potere di programmazione sanitaria;
- bensì, come nella fattispecie in esame, di pretese patrimoniali costituenti mero esercizio di un diritto di credito da parte del soggetto pubblico nei confronti della ricorrente.
La controversia azionata risulta così rientrare nell’ambito della Giurisdizione ordinaria, non venendo in rilievo, nel caso di specie, e nell’ambito di un sistema assimilabile ad un rapporto concessorio di pubblico servizio (qual è il sistema sanitario di accreditamento), un profilo legato all’esercizio, da parte della pubblica Amministrazione, di poteri autoritativi discrezionali, bensì emergendo un mero diniego di remunerazione delle (recte, una pretesa restitutoria relativa alle) prestazioni effettuate dal soggetto privato accreditato, fondato su circostanze compiutamente “normate” e, dunque, suscettibili di mera certazione, all’interno di un rapporto di matrice e connotazione paritetica (cfr., altresì, Cass., SS.UU., 2 novembre 2018, n. 28053; TAR Lombardia, III, 15 dicembre 2021).
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere eventualmente riassunto, ex art. 11 c.p.a., ai fini della translatio iudicii .
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO