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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 609/2025
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
Controparte_2
PARTI CONVENUTE
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 10.00, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi da remoto come disposto: Per l'avv. GIAN MARCO SBRANA in sostituzione dell'avv. Parte_1
VAL Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Per , l'avv. SS CO Controparte_2
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre persone, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remoto;
l'avv. Sbrana conferma la rinuncia agli atti. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice
dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.00, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. VALENTINA VOLPE Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
SS CO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, per effetto della rinuncia agli atti di parte ricorrente all'udienza dd. 19 settembre 2025.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligazione di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della materia del contendere (ex plurimis Cassazione 9 luglio 1997 n. 6226).
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”; pertanto deve essere analizzata e decisa sia la soccombenza virtuale di una delle parti sia la sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito occorre osservare come il comportamento processuale del ricorrente il quale alla luce delle costituzioni deli Parte_1
resistenti e della documentazione allegata ha ritualmente rinunciato agli atti, se da una parte non incide sui presupposti al fine di una compensazione anche parziale delle spese processuali, incide, però, nella limitazione di questa alle sole fase antecedenti all'avvenuta rinuncia da contenersi in ragione dell'importanza della controversia e della complessità dell'attività svolta.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo ed in applicazione del D.M.
55/14, con condanna a favore del procuratore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna al pagamento in favore dei resistenti della Parte_1
somma di Euro 1.100,00 oltre al rimborso per spese generali nella misura del
15%, oltre a C.N.P.A. ed I.V.A. in misura di legge.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 2 dicembre 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 609/2025
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
Controparte_2
PARTI CONVENUTE
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 10.00, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi da remoto come disposto: Per l'avv. GIAN MARCO SBRANA in sostituzione dell'avv. Parte_1
VAL Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Per , l'avv. SS CO Controparte_2
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre persone, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remoto;
l'avv. Sbrana conferma la rinuncia agli atti. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza
Il Giudice
dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.00, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. VALENTINA VOLPE Parte_1
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
SS CO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, per effetto della rinuncia agli atti di parte ricorrente all'udienza dd. 19 settembre 2025.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligazione di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della materia del contendere (ex plurimis Cassazione 9 luglio 1997 n. 6226).
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il novellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L. 69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) dispone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”; pertanto deve essere analizzata e decisa sia la soccombenza virtuale di una delle parti sia la sussistenza o meno di gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito occorre osservare come il comportamento processuale del ricorrente il quale alla luce delle costituzioni deli Parte_1
resistenti e della documentazione allegata ha ritualmente rinunciato agli atti, se da una parte non incide sui presupposti al fine di una compensazione anche parziale delle spese processuali, incide, però, nella limitazione di questa alle sole fase antecedenti all'avvenuta rinuncia da contenersi in ragione dell'importanza della controversia e della complessità dell'attività svolta.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo ed in applicazione del D.M.
55/14, con condanna a favore del procuratore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna al pagamento in favore dei resistenti della Parte_1
somma di Euro 1.100,00 oltre al rimborso per spese generali nella misura del
15%, oltre a C.N.P.A. ed I.V.A. in misura di legge.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 2 dicembre 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli