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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6010/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Isola Del Liri - Via San Giuseppe,1 03036 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 151 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'Accertamento IMU in oggetto, n. 151/21 notificatole il 29/3/21 con il quale si richiedeva, per quota, il 33% dell'imposta sugli immobili di proprietà in relazione all'anno di imposta 2019 e pari ad € 967,00.
Con il proposto ricorso la contribuente lamentava l'illegittimità dell'Atto per non avere l'Ente Impositore,
Comune di Isola Liri, prima dell'emissione dell'atto, verificato l'effettiva quota di proprietà della ricorrente, sulla base della quale confermare la pretesa erariale. La ricorrente eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il presupposto indefettibile, per il pagamento dell'IMU, è costituito dalla proprietà del bene in accertamento, mentre, nel caso di specie, la stessa ricorrente non era proprietaria della quota del 33% sui beni, giusta atti pubblici trascritti nei R.R.I.I. (testamenti del dante causa). Insisteva nel sostenere che l'Ente impositore aveva proceduto illegittimamente ad una ripartizione “pro capite” tra i tre coeredi e non "pro quota", ossia quella effettivamente spettante. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'Atto impugnato per illegittimità, oltre che per carenza di motivazione.
Con proprie controdeduzioni il Comune contestava la fondatezza delle avverse doglianze e ne chiedeva il rigetto. Nel merito osservava di aver avanzato legittimamente la pretesa fiscale nei confronti di tutti e tre i contitolari dei beni immobili siti sul territorio del Comune, essendo questi tutti eredi del medesimo de cuius, tenuti in solido al versamento del tributo ex art. 519 c.c. (art. 65 DPR 600/73) sempre che non vi fosse stata rinuncia all'eredità.
La C.T.P. di Frosinone adita, con sentenza. n. 190/22, rigettava il ricorso. Considerava infatti che il dante causa, sig. Nominativo_1, era deceduto il 20/2/1992, che la sua eredità era sata accettata con il Beneficio dell'Inventario e che la procedura di divisione tra i coeredi, al 2022, era ancora pendente con stato di eredità giacente, pertanto non ravvisava illegittima la pretesa erariale, poiché la stessa, per legge, era azionabile nei confronti di tutti i coeredi tenuti al pagamento in solido e con possibilità di rivalsa, dell'IMU dovuta dalla massa, fino al comprovato definitivo scioglimento della comunione ereditaria, e che la pretesa era legittima nei confronti dell'erede accettante, anche con beneficio di inventario, benchè, come nel caso di specie, l'inventario non fosse stato compiuto. Peraltro, osservava il Ente_Religioso_1 di prime cure, che la mancata redazione dell'inventario fa decadere l'accettante dal beneficio, con equiparazione all'accettazione pura e semplice dell'eredità, ex art. 485, 487 e 488 c.c. Considerava, infine, che la tassazione IMU non poteva essere ancorata alle quote di assegnazione ereditaria di pertinenza. Compensava le spese di giudizio.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone l'illegittimità. Ripropone, infatti, la doglianza relativa alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria pari al 33%, ribadendo di aver offerto prova (testamenti pubblici) della spettanza di una diversa quota. Ritiene che i primi giudici, non tenendo conto delle risultanze dei RR.II., abbiano erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione dell'atto impositivo, con quota del 33%. Su tali presupposti, conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con annullamento dell'atto erariale.
L'Ente Impositore non è costituito in giudizio.
Durante la discussione pubblica, la parte contribuente insiste che tra i coeredi, nel caso di specie, non ci sia vincolo di solidarietà e che essa debba essere tenuta al pagamento dell'Imu, in relazione alla quota di sua effettiva spettanza, inferiore a quella del 33%. Deposita un precedente giurisprudenziale in termini, riguardante altre annualità ed insiste per l'accoglimento delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, considerata la comunicazione, da parte dell'Ente impositore, di avvenuta definizione agevolata della controversia, ritiene di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi degli art. 61 e 46 del D. Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, per intervenuta definizione in via amministrativa. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente e Relatore
PANNONE ANDREA, Giudice
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6010/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Isola Del Liri - Via San Giuseppe,1 03036 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 1
e pubblicata il 08/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 151 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'Accertamento IMU in oggetto, n. 151/21 notificatole il 29/3/21 con il quale si richiedeva, per quota, il 33% dell'imposta sugli immobili di proprietà in relazione all'anno di imposta 2019 e pari ad € 967,00.
Con il proposto ricorso la contribuente lamentava l'illegittimità dell'Atto per non avere l'Ente Impositore,
Comune di Isola Liri, prima dell'emissione dell'atto, verificato l'effettiva quota di proprietà della ricorrente, sulla base della quale confermare la pretesa erariale. La ricorrente eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il presupposto indefettibile, per il pagamento dell'IMU, è costituito dalla proprietà del bene in accertamento, mentre, nel caso di specie, la stessa ricorrente non era proprietaria della quota del 33% sui beni, giusta atti pubblici trascritti nei R.R.I.I. (testamenti del dante causa). Insisteva nel sostenere che l'Ente impositore aveva proceduto illegittimamente ad una ripartizione “pro capite” tra i tre coeredi e non "pro quota", ossia quella effettivamente spettante. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'Atto impugnato per illegittimità, oltre che per carenza di motivazione.
Con proprie controdeduzioni il Comune contestava la fondatezza delle avverse doglianze e ne chiedeva il rigetto. Nel merito osservava di aver avanzato legittimamente la pretesa fiscale nei confronti di tutti e tre i contitolari dei beni immobili siti sul territorio del Comune, essendo questi tutti eredi del medesimo de cuius, tenuti in solido al versamento del tributo ex art. 519 c.c. (art. 65 DPR 600/73) sempre che non vi fosse stata rinuncia all'eredità.
La C.T.P. di Frosinone adita, con sentenza. n. 190/22, rigettava il ricorso. Considerava infatti che il dante causa, sig. Nominativo_1, era deceduto il 20/2/1992, che la sua eredità era sata accettata con il Beneficio dell'Inventario e che la procedura di divisione tra i coeredi, al 2022, era ancora pendente con stato di eredità giacente, pertanto non ravvisava illegittima la pretesa erariale, poiché la stessa, per legge, era azionabile nei confronti di tutti i coeredi tenuti al pagamento in solido e con possibilità di rivalsa, dell'IMU dovuta dalla massa, fino al comprovato definitivo scioglimento della comunione ereditaria, e che la pretesa era legittima nei confronti dell'erede accettante, anche con beneficio di inventario, benchè, come nel caso di specie, l'inventario non fosse stato compiuto. Peraltro, osservava il Ente_Religioso_1 di prime cure, che la mancata redazione dell'inventario fa decadere l'accettante dal beneficio, con equiparazione all'accettazione pura e semplice dell'eredità, ex art. 485, 487 e 488 c.c. Considerava, infine, che la tassazione IMU non poteva essere ancorata alle quote di assegnazione ereditaria di pertinenza. Compensava le spese di giudizio.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone l'illegittimità. Ripropone, infatti, la doglianza relativa alla propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria pari al 33%, ribadendo di aver offerto prova (testamenti pubblici) della spettanza di una diversa quota. Ritiene che i primi giudici, non tenendo conto delle risultanze dei RR.II., abbiano erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione dell'atto impositivo, con quota del 33%. Su tali presupposti, conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con annullamento dell'atto erariale.
L'Ente Impositore non è costituito in giudizio.
Durante la discussione pubblica, la parte contribuente insiste che tra i coeredi, nel caso di specie, non ci sia vincolo di solidarietà e che essa debba essere tenuta al pagamento dell'Imu, in relazione alla quota di sua effettiva spettanza, inferiore a quella del 33%. Deposita un precedente giurisprudenziale in termini, riguardante altre annualità ed insiste per l'accoglimento delle proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, considerata la comunicazione, da parte dell'Ente impositore, di avvenuta definizione agevolata della controversia, ritiene di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi degli art. 61 e 46 del D. Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, per intervenuta definizione in via amministrativa. Spese di giudizio compensate tra le parti.