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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE PRIMA composto dai magistrati: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott.ssa Aurelia Cuomo giudice est./rel dott.ssa Jone Galasso giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3044/2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], (Atto N. 141 parte I Parte_1 serie A - anno 2003 - Comune di MERCATO SAN SEVERINO (SA)), elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Toledo 156 presso lo studio dell'Avv. Mara Biancamano;
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
OGGETTO: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere indicato nei registri dello
Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
premesso di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale femminile Parte_1 fin dall'infanzia e di aver intrapreso una terapia ormonale, ha rappresentato di avere interesse ad ottenere la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del sesso femminile e del nome, sostituendo l'attuale nome maschile con quello femminile di “ ”. Per_1
Considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nella ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo maschile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo femminile, non sono in accordo Part con quelle somatiche sessuali maschili (v. relazione psicodiagnostica dell' allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, avendo la parte rappresentato e documentato di aver intrapreso una cura ormonale da tempo (Da ottobre 2023 pratica terapia ormonale sostitutiva, femminilizzante, con assunzione di androcur + progynova, seguita dalla Dott.ssa , Per_2 endocrinologa, MD, PHD, cfr. certificazione prescrizioni endocrinologiche Dott.ssa – Per_2
All. 2) e di voler altresì procedere alla riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali.
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, va accolta la domanda di rettifica del nome al pari del sesso indicato nei registri dell'anagrafe.
In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Inoltre, tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n.
164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost. n. 180 del 2017 e C. Cost.
n. 221 del 2015).
In considerazione della natura del giudizio dichiara la integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
I) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali, la rettifica degli atti dello stato civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso maschile e del nome “ ” , il sesso femminile ed il nome di “ ” ; Pt_1 Parte_1 Per_1 Parte_1
II) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE PRIMA composto dai magistrati: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott.ssa Aurelia Cuomo giudice est./rel dott.ssa Jone Galasso giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3044/2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], (Atto N. 141 parte I Parte_1 serie A - anno 2003 - Comune di MERCATO SAN SEVERINO (SA)), elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Toledo 156 presso lo studio dell'Avv. Mara Biancamano;
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
OGGETTO: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere indicato nei registri dello
Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
premesso di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale femminile Parte_1 fin dall'infanzia e di aver intrapreso una terapia ormonale, ha rappresentato di avere interesse ad ottenere la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del sesso femminile e del nome, sostituendo l'attuale nome maschile con quello femminile di “ ”. Per_1
Considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nella ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo maschile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo femminile, non sono in accordo Part con quelle somatiche sessuali maschili (v. relazione psicodiagnostica dell' allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, avendo la parte rappresentato e documentato di aver intrapreso una cura ormonale da tempo (Da ottobre 2023 pratica terapia ormonale sostitutiva, femminilizzante, con assunzione di androcur + progynova, seguita dalla Dott.ssa , Per_2 endocrinologa, MD, PHD, cfr. certificazione prescrizioni endocrinologiche Dott.ssa – Per_2
All. 2) e di voler altresì procedere alla riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali.
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, va accolta la domanda di rettifica del nome al pari del sesso indicato nei registri dell'anagrafe.
In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Inoltre, tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n.
164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost. n. 180 del 2017 e C. Cost.
n. 221 del 2015).
In considerazione della natura del giudizio dichiara la integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
I) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali, la rettifica degli atti dello stato civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso maschile e del nome “ ” , il sesso femminile ed il nome di “ ” ; Pt_1 Parte_1 Per_1 Parte_1
II) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire