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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7031/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1798/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01697-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01697-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01697-2018 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa che ha annullato l'avviso di accertamento n. TY7013S01697/2018, relativo all'anno d'imposta 2013, notificato alla sig.ra Resistente_1 quale socio accomandatario della società Società_1 di Resistente_1 Società_2 S.a.s..
La CTP ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo illegittimo l'accertamento sul socio in quanto fondato su quello societario già annullato con sentenza n. 3858/2021.
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione, sostenendo che la sentenza relativa alla società non aveva valore di cosa giudicata e che l'accertamento era comunque legittimo.
Resisteva l'appellata chiarendo di non aver giammai eccepito la nullità dell'accertamento sul presupposto di una sua qualsivoglia carenza motivazionale, invero né esplicitamente dedotta, né altrimenti implicitamente argomentata;
al contrario, l'eccezione di nullità ritualmente dedotta in causa – e di poi sentenziata dal Giudice di prime cure – ha bensı̀ riguardato, precipuamente ed esclusivamente, la sola infondatezza sostanziale della pretesa erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le seguenti ragioni:
Connessione tra accertamento societario e accertamento sul socio L'avviso di accertamento impugnato dalla sig.ra Resistente_1 trae origine dall'accertamento emesso nei confronti della società Società_1 di Resistente_1 Società_2 S.a.s., ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., che prevede l'imputazione per trasparenza del reddito accertato ai soci. La sentenza n. 3858/2021, con cui è stato annullato l'accertamento societario, incide direttamente sul presupposto dell'accertamento sul socio.
Pertanto, la decisione della CTP di annullare l'atto impugnato è conforme al principio di consequenzialità logico-giuridica.
Assenza di prova della fondatezza della pretesa erariale
L'Ufficio si è limitato a reiterare le argomentazioni già disattese in primo grado, senza fornire elementi nuovi o idonei a dimostrare l'effettività dei costi contestati e la legittimità della ripresa fiscale. La documentazione prodotta dalla società è stata ritenuta sufficiente dal giudice di primo grado, e l'Ufficio non ha provato l'esistenza di fatti impeditivi o modificativi della decisione.
Inammissibilità dei motivi di appello estranei al thema decidendum
L'appello si fonda su presunti vizi di motivazione dell'atto impositivo, mai eccepiti dalla contribuente e non oggetto della sentenza impugnata. Tale censura è quindi irrilevante e non può condurre alla riforma della decisione.
Rispetto dei principi di diritto e giurisprudenza consolidata
La motivazione dell'avviso di accertamento, pur essendo stata ritenuta formalmente adeguata, non supera il vizio sostanziale derivante dall'annullamento dell'accertamento societario. In materia di redditi imputati per trasparenza, la sorte dell'accertamento sul socio è inscindibilmente legata a quella dell'accertamento societario.
Compensa le spese per la singolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Sicilia: Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
Conferma integralmente la sentenza impugnata;
Compensa le spese
Così deciso in Palermo 30.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7031/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1798/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01697-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01697-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013S01697-2018 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa che ha annullato l'avviso di accertamento n. TY7013S01697/2018, relativo all'anno d'imposta 2013, notificato alla sig.ra Resistente_1 quale socio accomandatario della società Società_1 di Resistente_1 Società_2 S.a.s..
La CTP ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo illegittimo l'accertamento sul socio in quanto fondato su quello societario già annullato con sentenza n. 3858/2021.
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione, sostenendo che la sentenza relativa alla società non aveva valore di cosa giudicata e che l'accertamento era comunque legittimo.
Resisteva l'appellata chiarendo di non aver giammai eccepito la nullità dell'accertamento sul presupposto di una sua qualsivoglia carenza motivazionale, invero né esplicitamente dedotta, né altrimenti implicitamente argomentata;
al contrario, l'eccezione di nullità ritualmente dedotta in causa – e di poi sentenziata dal Giudice di prime cure – ha bensı̀ riguardato, precipuamente ed esclusivamente, la sola infondatezza sostanziale della pretesa erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le seguenti ragioni:
Connessione tra accertamento societario e accertamento sul socio L'avviso di accertamento impugnato dalla sig.ra Resistente_1 trae origine dall'accertamento emesso nei confronti della società Società_1 di Resistente_1 Società_2 S.a.s., ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., che prevede l'imputazione per trasparenza del reddito accertato ai soci. La sentenza n. 3858/2021, con cui è stato annullato l'accertamento societario, incide direttamente sul presupposto dell'accertamento sul socio.
Pertanto, la decisione della CTP di annullare l'atto impugnato è conforme al principio di consequenzialità logico-giuridica.
Assenza di prova della fondatezza della pretesa erariale
L'Ufficio si è limitato a reiterare le argomentazioni già disattese in primo grado, senza fornire elementi nuovi o idonei a dimostrare l'effettività dei costi contestati e la legittimità della ripresa fiscale. La documentazione prodotta dalla società è stata ritenuta sufficiente dal giudice di primo grado, e l'Ufficio non ha provato l'esistenza di fatti impeditivi o modificativi della decisione.
Inammissibilità dei motivi di appello estranei al thema decidendum
L'appello si fonda su presunti vizi di motivazione dell'atto impositivo, mai eccepiti dalla contribuente e non oggetto della sentenza impugnata. Tale censura è quindi irrilevante e non può condurre alla riforma della decisione.
Rispetto dei principi di diritto e giurisprudenza consolidata
La motivazione dell'avviso di accertamento, pur essendo stata ritenuta formalmente adeguata, non supera il vizio sostanziale derivante dall'annullamento dell'accertamento societario. In materia di redditi imputati per trasparenza, la sorte dell'accertamento sul socio è inscindibilmente legata a quella dell'accertamento societario.
Compensa le spese per la singolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Sicilia: Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa;
Conferma integralmente la sentenza impugnata;
Compensa le spese
Così deciso in Palermo 30.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE