TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 18
TAR
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
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TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di esclusione per errata interpretazione del disciplinare di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che la Stazione appaltante abbia errato nel considerare 'anomala' un'offerta calcolata in conformità alle indicazioni della lex specialis di gara. La ricorrente ha formulato il proprio ribasso sull'importo dei servizi, scorporando i costi della manodopera e dichiarando un costo della manodopera superiore a quello stimato, attenendosi alle indicazioni del disciplinare.

  • Accolto
    Illegittimità dell'avvio del procedimento di verifica della congruità

    La Stazione appaltante ha illegittimamente avviato il procedimento di verifica della congruità chiedendo alla ricorrente di giustificare un importo che non corrispondeva a quello effettivamente offerto. Era impossibile giustificare un importo contrattuale inferiore ai propri costi della manodopera dichiarati.

  • Accolto
    Mancata attivazione del soccorso procedimentale

    Anche a voler ritenere dubbia l'interpretazione della lex specialis, la Stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, consentendo alla ricorrente di chiarire la portata dell'impegno negoziale assunto.

  • Accolto
    Vizio di motivazione del provvedimento di esclusione

    Il provvedimento di esclusione risulta viziato anche sotto il profilo della motivazione, laddove afferma che la ricorrente 'non ha provveduto a formulare alcuna giustifica in merito all'offerta presentata'. Invero, il RTI WM Magenta non si è sottratto all'onere di giustificazione, ma ha correttamente rappresentato l'impossibilità di giustificare un importo diverso da quello effettivamente offerto, rendendosi disponibile a fornire i giustificativi relativi all'importo corretto.

  • Accolto
    Illegittimità dell'avvio del procedimento di verifica dell'anomalia

    La Stazione appaltante ha illegittimamente avviato il procedimento di verifica della congruità chiedendo alla ricorrente di giustificare un importo che non corrispondeva a quello effettivamente offerto. Era impossibile giustificare un importo contrattuale inferiore ai propri costi della manodopera dichiarati.

  • Accolto
    Illegittimità del verbale di congruità

    Il Tribunale ha ritenuto che la Stazione appaltante abbia errato nel considerare 'anomala' un'offerta calcolata in conformità alle indicazioni della lex specialis di gara. La ricorrente ha formulato il proprio ribasso sull'importo dei servizi, scorporando i costi della manodopera e dichiarando un costo della manodopera superiore a quello stimato, attenendosi alle indicazioni del disciplinare.

  • Accolto
    Illegittimità della revoca in autotutela

    Il Tribunale ha ritenuto che l'esclusione sia derivata unicamente da un errato calcolo dell'importo offerto, a sua volta conseguente a un'interpretazione del disciplinare di gara non coerente con il suo tenore testuale. Di conseguenza, la revoca in autotutela, motivata dalla necessità di approfondire l'offerta, risulta illegittima.

  • Accolto
    Illegittimità dei verbali di gara

    Poiché i provvedimenti di esclusione e di revoca sono stati annullati, anche i verbali di gara che ne costituiscono presupposto o conseguenza sono da considerarsi illegittimi.

  • Accolto
    Interpretazione del disciplinare di gara

    Il Tribunale ha ritenuto che l'interpretazione della Stazione appaltante dei paragrafi 3 e 17 del disciplinare di gara fosse errata e contraria al tenore testuale delle clausole. Pertanto, l'annullamento di tali interpretazioni porta all'accoglimento della domanda.

  • Accolto
    Illegittimità degli atti della procedura di gara

    Poiché i provvedimenti impugnati sono stati annullati, anche gli altri atti e documenti della procedura di gara che ne costituiscono presupposto o conseguenza sono da considerarsi illegittimi.

  • Accolto
    Diritto alla riammissione e conferma dell'aggiudicazione

    Il ricorso è stato accolto e l'aggiudicazione della gara al RTI WM Magenta, già disposta con Determina n. 374 del 28.10.2025 in esecuzione dell'ordinanza cautelare, è stata confermata.

  • Accolto
    Inefficacia del contratto stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario

    L'accoglimento del ricorso e la conferma dell'aggiudicazione alla ricorrente implicano, di conseguenza, la declaratoria di inefficacia di qualsiasi contratto stipulato con altro concorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 18
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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