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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/25 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________
___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 184/25 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositata in data 07.05.2025
da
(C.F. ), con sede in Milano, Piazza del Duomo Parte_1 P.IVA_1
n. 20, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor Parte_2
assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Racalbuto del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bergamo, Via Masone n. 19/A RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott. , con sede legale in Nembro Controparte_2
(BG), via Trevasco n° 17
assistita, difesa e rappresentata, dall'Avv. Silvia Bevione del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Torino, via Magenta n. 57
CONVENUTA
pagina1 di 4 ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da (C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Piazza del Duomo n. 20, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor , per la dichiarazione di apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale della società (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2 CP_2
, con sede legale in Nembro (BG), via Trevasco n° 17;
[...] considerato che la debitrice si è costituita con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 21.06.2025. depositando la prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 24.06.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e la debitrice si è associata alla richiesta;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro principale dei suoi interessi in Nembro, Comune sito nel Circondario dell'intestato Tribunale.; ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, ha depositato le scritture Controparte_1 contabili obbligatorie dalle quali si evince inequivocabilmente il superamento dei parametri per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… l'acquisto, la vendita, la trasformazione, il miglioramento, la lottizzazione, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione (il tutto con opere edilizie da eseguire direttamente o per conto terzi e con il conferimento di appalto a terzi) di beni immobili d'ogni natura (e cosi', a titolo esemplificativo e non esaustivo : immobili civili, alberghieri, turistico/alberghieri, industriali, commerciali, artigianali, agricoli, ecc. ecc.);
.…”, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti della sola ricorrente ammontano ad oltre euro 6.000.000,00, e ad essi vanno aggiunti i debiti verso l'Erario, dell'importo di euro 712.965,53); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile: il bilancio al pagina2 di 4 31.12.2022 prodotto dalla stessa debitrice attesta l'esistenza di debiti dell'importo di euro 5.702.853,00 a fronte di un attivo di euro 5.568.091,00; la circostanza, poi, che la debitrice abbia aderito all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale testimonia, oltre ogni dubbio, la sussistenza dello tato di insolvenza, peraltro espressamente riconosciuto dalla debitrice medesima;
ritenuto di indicare come curatrice il dott. con Studio Persona_1 in Bergamo, via Vigliani n. 1/3, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, dott. , con sede legale in Nembro (BG), via Trevasco Controparte_2
n° 17; Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina curatore il dott. con Studio in Bergamo, via Vigliani Persona_1
n. 1/3; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 28.10.2025, ore 11.30;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina3 di 4 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 25 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________
___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 184/25 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositata in data 07.05.2025
da
(C.F. ), con sede in Milano, Piazza del Duomo Parte_1 P.IVA_1
n. 20, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor Parte_2
assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Racalbuto del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bergamo, Via Masone n. 19/A RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott. , con sede legale in Nembro Controparte_2
(BG), via Trevasco n° 17
assistita, difesa e rappresentata, dall'Avv. Silvia Bevione del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Torino, via Magenta n. 57
CONVENUTA
pagina1 di 4 ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da (C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Piazza del Duomo n. 20, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor , per la dichiarazione di apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale della società (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2 CP_2
, con sede legale in Nembro (BG), via Trevasco n° 17;
[...] considerato che la debitrice si è costituita con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 21.06.2025. depositando la prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 24.06.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e la debitrice si è associata alla richiesta;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro principale dei suoi interessi in Nembro, Comune sito nel Circondario dell'intestato Tribunale.; ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, ha depositato le scritture Controparte_1 contabili obbligatorie dalle quali si evince inequivocabilmente il superamento dei parametri per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… l'acquisto, la vendita, la trasformazione, il miglioramento, la lottizzazione, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione (il tutto con opere edilizie da eseguire direttamente o per conto terzi e con il conferimento di appalto a terzi) di beni immobili d'ogni natura (e cosi', a titolo esemplificativo e non esaustivo : immobili civili, alberghieri, turistico/alberghieri, industriali, commerciali, artigianali, agricoli, ecc. ecc.);
.…”, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti della sola ricorrente ammontano ad oltre euro 6.000.000,00, e ad essi vanno aggiunti i debiti verso l'Erario, dell'importo di euro 712.965,53); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile: il bilancio al pagina2 di 4 31.12.2022 prodotto dalla stessa debitrice attesta l'esistenza di debiti dell'importo di euro 5.702.853,00 a fronte di un attivo di euro 5.568.091,00; la circostanza, poi, che la debitrice abbia aderito all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale testimonia, oltre ogni dubbio, la sussistenza dello tato di insolvenza, peraltro espressamente riconosciuto dalla debitrice medesima;
ritenuto di indicare come curatrice il dott. con Studio Persona_1 in Bergamo, via Vigliani n. 1/3, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, dott. , con sede legale in Nembro (BG), via Trevasco Controparte_2
n° 17; Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina curatore il dott. con Studio in Bergamo, via Vigliani Persona_1
n. 1/3; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 28.10.2025, ore 11.30;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina3 di 4 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 25 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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