Art. 11. Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, e' irrilevante l'eventuale involontario concorso (( , anche di natura colposa, )) della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonche' l'uso legittimo delle armi.
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26 ottobre 1990
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1 gennaio 2001
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Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 23/07/2015, n. 2156Provvedimento: […] Quesito sull'applicazione dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, modificato dall'art. 82, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 n. 388: corresponsione dei benefìci previsti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.Leggi di più...
- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2025, n. 19585Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 02116/2020 R.G., proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di SANDRO LATTUCA, rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Perrotta, in virtù di procura a margine del ricorso; MARIO LATTUCA, FRANCESCO LATTUCA, ROSA BARTOLO; rappresentati e difesi Civile Sent. Sez. 3 Num. 19585 Anno 2025 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 15/07/2025 2 Paolo Spaziani est. dall'Avv. Stefano Edoardo, in virtù di procura a margine del ricorso; con domiciliazione …Leggi di più...
- vittime del terrorismo e criminalità organizzata·
- diritto soggettivo·
- principio tempus regit actum·
- giurisdizione amministrativa·
- legge n. 302 del 1990·
- principio di solidarietà·
- elemento costitutivo negativo·
- decreto-legge n. 151 del 2008·
- estraneità ad ambienti malavitosi·
- onere della prova