Articolo 11 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Articolo 9 bisArticolo 12
Versione
26 ottobre 1990
>
Versione
1 gennaio 2001
Art. 11. Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, e' irrilevante l'eventuale involontario concorso (( , anche di natura colposa, )) della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonche' l'uso legittimo delle armi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente