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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/09/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 960 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GRECO MARCO;
C.F._1
attore contro con l'avv. AZZARO Controparte_1
LOREDANA;
(c.f. Controparte_2
), con l'avv. MARTUCCI LUCIANO;
P.IVA_1
convenuti avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare posta in decisione con ordinanza del 16.6.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.02.2018, ha Parte_1
proposto opposizione, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., avverso la cartella esattoriale n. 297/2017, notificata in data 1.2.2018, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 232.815,95, a titolo di recupero di agevolazioni pubbliche ex L. 662/1996, a seguito di surroga del Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Controparte_3
L'opponente ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per omessa notifica della comunicazione di surroga da parte del Garanzia gestito da CP_4 [...]
Tale comunicazione, secondo la Controparte_3
prospettazione attorea, costituirebbe l'atto prodromico necessario alla formazione del ruolo e alla successiva emissione della cartella. In mancanza di tale notifica, il credito non potrebbe considerarsi né liquido né esigibile, con conseguente nullità della cartella per difetto di presupposto legittimante l'azione esecutiva.
L'opponente richiama in proposito l'art. 2 del R.D. 639/1910, sostenendo che la surroga deve essere portata a conoscenza del garante mediante atto formale, in quanto incidente sulla sua posizione giuridica. La mancata notifica impedirebbe, inoltre, l'esercizio del diritto di difesa, precludendo la possibilità di proporre opposizione ex art. 32 D.Lgs. 150/2011.
Altro profilo di censura riguarda la motivazione dell'atto impugnato. L'opponente lamenta che la cartella non indichi in modo chiaro e intelligibile:
- la natura del credito;
- il titolo su cui si fonda la pretesa;
- i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della surroga;
- l'identità del soggetto creditore originario e del surrogante;
- il calcolo degli interessi e degli oneri accessori.
Tale carenza, secondo l'opponente, si pone in contrasto con i principi generali dell'azione amministrativa e con le disposizioni dello Statuto del contribuente, che impongono la motivazione degli atti impositivi e la loro intelligibilità, anche al fine di consentire un'effettiva tutela giurisdizionale.
L'opponente ha contestato gli importi richiesti con la cartella, pari a complessivi €
232.815,95, affermando di non aver mai ricevuto comunicazioni relative all'escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice, né di aver avuto modo di verificare la correttezza delle somme indicate. In particolare, si contesta:
- la mancata indicazione dell'importo originario del finanziamento;
- l'assenza di documentazione attestante l'effettiva erogazione e l'inadempimento;
- la mancata partecipazione al procedimento di escussione.
Tale omissione, secondo l'opponente, si traduce in una violazione del principio del contraddittorio e comporta la nullità della cartella per indeterminatezza dell'oggetto e per impossibilità di verificare la fondatezza della pretesa
L'opponente ha poi contestato la riferibilità del debito alla propria persona, affermando di non essere mai stata parte del contratto di finanziamento né di aver ricevuto comunicazioni formali in qualità di garante. La cartella non indicherebbe con chiarezza il titolo giuridico su cui si fonda la pretesa (mutuo, fideiussione, surroga), né fornirebbe elementi idonei a ricondurre il debito all'opponente. Da ciò deriverebbe l'inesistenza del titolo esecutivo e la nullità dell'atto impugnato.
Si è costituita l , eccependo in via preliminare Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero agente della riscossione, estraneo alla formazione del ruolo. Nel merito, ha dedotto la regolarità formale della cartella, redatta secondo i modelli normativi, ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, con eventuale condanna dell'Ente impositore al rimborso delle somme e delle spese sostenute.
Si è costituita altresì Controparte_3
ricostruendo il quadro normativo di riferimento, ed evidenziando che il credito oggetto di riscossione traeva origine dalla surroga del Fondo di Garanzia ex art. 2, comma 100, L. 662/1996, gestito dalla stessa convenuta, a seguito dell'escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice. Ha evidenziato che l'opponente aveva sottoscritto, a favore della banca finanziatrice, una garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, da qualificare come contratto autonomo di garanzia, che escludeva la possibilità di sollevare eccezioni. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità della cartella esattoriale.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ha ulteriormente dedotto la nullità della fideiussione bancaria omnibus allegata dalla banca resistente, per violazione del paragrafo 4.4. del D.M. 23.9.2005. In particolare, si evidenzia che:
- la garanzia è stata prestata anche sulla quota già coperta dal Fondo di
Garanzia, in violazione del divieto di cumulo di garanzie previsto dalla normativa;
- la fideiussione garantisce un importo (€ 525.000) sproporzionato rispetto alla parte residua del finanziamento, sulla quale solo potrebbero acquisirsi ulteriori garanzie, così determinandosi una violazione (rectius elusione) dell'art. 1938 c.c.
*
L'opposizione è infondata.
Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della cartella per omessa preventiva notifica dell'atto presupposto, è infondato. Infatti, la normativa richiamata dall'opponente non sancisce la nullità della cartella in mancanza della notificazione dell'atto presupposto, né prevede che questa debba avvenire entro un certo termine a pena di decadenza dall'azione esecutiva esattoriale.
Conseguentemente, la mancata notificazione dell'atto presupposto determina semplicemente la possibilità di recuperare l'opposizione avverso tale atto nell'ambito dell'opposizione avverso la cartella (c.d. opposizione recuperatoria: cfr. C. 3318/2021 e 22094/2019 relative a sanzioni per violazione del codice della strada, C. 7514/2022 in tema di contributi previdenziali, C. 11900/2019 in tema di entrate tributarie), il che supera anche lo specifico profilo di doglianza relativo alla violazione del diritto di difesa.
L'eccezione relativa al difetto di motivazione è infondata. Infatti, la cartella, che consiste nella “intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25 co. 2 d.p.r. 602/1973), contiene l'indicazione: delle somme dovute;
del soggetto creditore;
della natura del credito
(recupero agevolazioni ex l. 662/1996); del fatto che la pretesa è sorta a seguito dell'escussione della garanzia pubblica;
degli interessi al saggio legale. Il significato dell'atto è quindi perfettamente intellegibile, emergendone chiaramente la pretesa, le relative ragioni, ed il soggetto creditore.
Quanto alla contestazione degli importi si osserva quanto segue.
L'eventuale mancata comunicazione dell'escussione della garanzia e la conseguente impossibilità di verificare la correttezza degli importi sono irrilevanti perché si tratta di profili relativi alla notificazione dell'atto presupposto alla cartella la cui omissione, come si è visto, determina solo la possibilità di contestare il merito della pretesa in sede di opposizione alla cartella.
La mancata indicazione dell'importo originario del finanziamento è irrilevante, perché ciò che conta è la pretesa attuale, potendo al più l'opponente contestarne specificamente l'importo alla luce dell'ammontare del credito originario (ad es. sostenendo l'erroneità dei conteggi alla luce dell'importo originario e del saggio d'interesse applicabile); contestazione che, tuttavia, manca nel caso specifico.
La documentazione attestante l'effettiva erogazione e l'inadempimento non deve essere allegata alla cartella: del resto nemmeno l'opponente invoca alcuna disposizione normativa in tal senso. Ed in questo giudizio, la creditrice ha specificamente ricostruito tutta la vicenda che ha portato alla pretesa azionata (cfr. comparsa di costituzione di ), senza ricevere alcuna Controparte_3
specifica contestazione dall'opponente, ricordandosi che la deduzione della mancanza di prova di un fatto non equivale alla contestazione del fatto stesso
(17889/2020). Tali considerazioni evidenziano l'irrilevanza della mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di escussione della garanzia, e comportano il superamento anche delle doglianze relative alla riferibilità all'opponente del credito azionato. Le doglianze relative alla fideiussione, sollevate con la prima memoria, sono infondate.
Il par.
4.4. del d.m. 23.9.2005, invocato dall'opponente, prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal non può essere acquisita alcuna altra garanzia CP_4
reale, assicurativa e bancaria”: esso, pertanto, non vieta l'acquisizione di una fideiussione da parte di una persona fisica, non trattandosi né di garanzia reale, né essendo la garante una banca o una compagnia d'assicurazione.
Da ciò deriva la palese infondatezza dell'eccezione di nullità per sproporzione dell'importo garantito e conseguente violazione dell'art. 1938 c.c. Tale eccezione si fonda sulla sproporzione tra la somma garantita e l'importo del finanziamento non coperto dalla garanzia pubblica, sul quale solo sarebbe ammissibile l'acquisizione di ulteriore garanzia: e si è visto che in realtà la fideiussione di cui si discute può avere ad oggetto l'intero importo finanziato, il che fa venir meno la dedotta sproporzione.
E comunque l'invocato art. 1938 c.c. riguarda la “fideiussione per obbligazioni future o condizionali” mentre nel caso di specie l'obbligazione restitutoria del finanziamento garantito non era né futura né condizionale, sorgendo da un contratto già stipulato e non sottoposto condizione.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza. La diversa liquidazione per le due convenute si giustifica nel fatto che l Controparte_5
non ha depositato conclusionali.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_5
, le spese di lite, liquidate in € 9000 oltre iva cpa rimborso spese
[...]
forfetario al 15%; - condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_6
le spese di lite, liquidate in € 11000 oltre iva cpa rimborso
[...]
spese forfetario al 15%.
Ragusa, 13/09/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 960 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GRECO MARCO;
C.F._1
attore contro con l'avv. AZZARO Controparte_1
LOREDANA;
(c.f. Controparte_2
), con l'avv. MARTUCCI LUCIANO;
P.IVA_1
convenuti avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare posta in decisione con ordinanza del 16.6.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.02.2018, ha Parte_1
proposto opposizione, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., avverso la cartella esattoriale n. 297/2017, notificata in data 1.2.2018, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 232.815,95, a titolo di recupero di agevolazioni pubbliche ex L. 662/1996, a seguito di surroga del Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Controparte_3
L'opponente ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per omessa notifica della comunicazione di surroga da parte del Garanzia gestito da CP_4 [...]
Tale comunicazione, secondo la Controparte_3
prospettazione attorea, costituirebbe l'atto prodromico necessario alla formazione del ruolo e alla successiva emissione della cartella. In mancanza di tale notifica, il credito non potrebbe considerarsi né liquido né esigibile, con conseguente nullità della cartella per difetto di presupposto legittimante l'azione esecutiva.
L'opponente richiama in proposito l'art. 2 del R.D. 639/1910, sostenendo che la surroga deve essere portata a conoscenza del garante mediante atto formale, in quanto incidente sulla sua posizione giuridica. La mancata notifica impedirebbe, inoltre, l'esercizio del diritto di difesa, precludendo la possibilità di proporre opposizione ex art. 32 D.Lgs. 150/2011.
Altro profilo di censura riguarda la motivazione dell'atto impugnato. L'opponente lamenta che la cartella non indichi in modo chiaro e intelligibile:
- la natura del credito;
- il titolo su cui si fonda la pretesa;
- i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della surroga;
- l'identità del soggetto creditore originario e del surrogante;
- il calcolo degli interessi e degli oneri accessori.
Tale carenza, secondo l'opponente, si pone in contrasto con i principi generali dell'azione amministrativa e con le disposizioni dello Statuto del contribuente, che impongono la motivazione degli atti impositivi e la loro intelligibilità, anche al fine di consentire un'effettiva tutela giurisdizionale.
L'opponente ha contestato gli importi richiesti con la cartella, pari a complessivi €
232.815,95, affermando di non aver mai ricevuto comunicazioni relative all'escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice, né di aver avuto modo di verificare la correttezza delle somme indicate. In particolare, si contesta:
- la mancata indicazione dell'importo originario del finanziamento;
- l'assenza di documentazione attestante l'effettiva erogazione e l'inadempimento;
- la mancata partecipazione al procedimento di escussione.
Tale omissione, secondo l'opponente, si traduce in una violazione del principio del contraddittorio e comporta la nullità della cartella per indeterminatezza dell'oggetto e per impossibilità di verificare la fondatezza della pretesa
L'opponente ha poi contestato la riferibilità del debito alla propria persona, affermando di non essere mai stata parte del contratto di finanziamento né di aver ricevuto comunicazioni formali in qualità di garante. La cartella non indicherebbe con chiarezza il titolo giuridico su cui si fonda la pretesa (mutuo, fideiussione, surroga), né fornirebbe elementi idonei a ricondurre il debito all'opponente. Da ciò deriverebbe l'inesistenza del titolo esecutivo e la nullità dell'atto impugnato.
Si è costituita l , eccependo in via preliminare Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero agente della riscossione, estraneo alla formazione del ruolo. Nel merito, ha dedotto la regolarità formale della cartella, redatta secondo i modelli normativi, ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, con eventuale condanna dell'Ente impositore al rimborso delle somme e delle spese sostenute.
Si è costituita altresì Controparte_3
ricostruendo il quadro normativo di riferimento, ed evidenziando che il credito oggetto di riscossione traeva origine dalla surroga del Fondo di Garanzia ex art. 2, comma 100, L. 662/1996, gestito dalla stessa convenuta, a seguito dell'escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice. Ha evidenziato che l'opponente aveva sottoscritto, a favore della banca finanziatrice, una garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, da qualificare come contratto autonomo di garanzia, che escludeva la possibilità di sollevare eccezioni. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità della cartella esattoriale.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ha ulteriormente dedotto la nullità della fideiussione bancaria omnibus allegata dalla banca resistente, per violazione del paragrafo 4.4. del D.M. 23.9.2005. In particolare, si evidenzia che:
- la garanzia è stata prestata anche sulla quota già coperta dal Fondo di
Garanzia, in violazione del divieto di cumulo di garanzie previsto dalla normativa;
- la fideiussione garantisce un importo (€ 525.000) sproporzionato rispetto alla parte residua del finanziamento, sulla quale solo potrebbero acquisirsi ulteriori garanzie, così determinandosi una violazione (rectius elusione) dell'art. 1938 c.c.
*
L'opposizione è infondata.
Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della cartella per omessa preventiva notifica dell'atto presupposto, è infondato. Infatti, la normativa richiamata dall'opponente non sancisce la nullità della cartella in mancanza della notificazione dell'atto presupposto, né prevede che questa debba avvenire entro un certo termine a pena di decadenza dall'azione esecutiva esattoriale.
Conseguentemente, la mancata notificazione dell'atto presupposto determina semplicemente la possibilità di recuperare l'opposizione avverso tale atto nell'ambito dell'opposizione avverso la cartella (c.d. opposizione recuperatoria: cfr. C. 3318/2021 e 22094/2019 relative a sanzioni per violazione del codice della strada, C. 7514/2022 in tema di contributi previdenziali, C. 11900/2019 in tema di entrate tributarie), il che supera anche lo specifico profilo di doglianza relativo alla violazione del diritto di difesa.
L'eccezione relativa al difetto di motivazione è infondata. Infatti, la cartella, che consiste nella “intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25 co. 2 d.p.r. 602/1973), contiene l'indicazione: delle somme dovute;
del soggetto creditore;
della natura del credito
(recupero agevolazioni ex l. 662/1996); del fatto che la pretesa è sorta a seguito dell'escussione della garanzia pubblica;
degli interessi al saggio legale. Il significato dell'atto è quindi perfettamente intellegibile, emergendone chiaramente la pretesa, le relative ragioni, ed il soggetto creditore.
Quanto alla contestazione degli importi si osserva quanto segue.
L'eventuale mancata comunicazione dell'escussione della garanzia e la conseguente impossibilità di verificare la correttezza degli importi sono irrilevanti perché si tratta di profili relativi alla notificazione dell'atto presupposto alla cartella la cui omissione, come si è visto, determina solo la possibilità di contestare il merito della pretesa in sede di opposizione alla cartella.
La mancata indicazione dell'importo originario del finanziamento è irrilevante, perché ciò che conta è la pretesa attuale, potendo al più l'opponente contestarne specificamente l'importo alla luce dell'ammontare del credito originario (ad es. sostenendo l'erroneità dei conteggi alla luce dell'importo originario e del saggio d'interesse applicabile); contestazione che, tuttavia, manca nel caso specifico.
La documentazione attestante l'effettiva erogazione e l'inadempimento non deve essere allegata alla cartella: del resto nemmeno l'opponente invoca alcuna disposizione normativa in tal senso. Ed in questo giudizio, la creditrice ha specificamente ricostruito tutta la vicenda che ha portato alla pretesa azionata (cfr. comparsa di costituzione di ), senza ricevere alcuna Controparte_3
specifica contestazione dall'opponente, ricordandosi che la deduzione della mancanza di prova di un fatto non equivale alla contestazione del fatto stesso
(17889/2020). Tali considerazioni evidenziano l'irrilevanza della mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di escussione della garanzia, e comportano il superamento anche delle doglianze relative alla riferibilità all'opponente del credito azionato. Le doglianze relative alla fideiussione, sollevate con la prima memoria, sono infondate.
Il par.
4.4. del d.m. 23.9.2005, invocato dall'opponente, prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal non può essere acquisita alcuna altra garanzia CP_4
reale, assicurativa e bancaria”: esso, pertanto, non vieta l'acquisizione di una fideiussione da parte di una persona fisica, non trattandosi né di garanzia reale, né essendo la garante una banca o una compagnia d'assicurazione.
Da ciò deriva la palese infondatezza dell'eccezione di nullità per sproporzione dell'importo garantito e conseguente violazione dell'art. 1938 c.c. Tale eccezione si fonda sulla sproporzione tra la somma garantita e l'importo del finanziamento non coperto dalla garanzia pubblica, sul quale solo sarebbe ammissibile l'acquisizione di ulteriore garanzia: e si è visto che in realtà la fideiussione di cui si discute può avere ad oggetto l'intero importo finanziato, il che fa venir meno la dedotta sproporzione.
E comunque l'invocato art. 1938 c.c. riguarda la “fideiussione per obbligazioni future o condizionali” mentre nel caso di specie l'obbligazione restitutoria del finanziamento garantito non era né futura né condizionale, sorgendo da un contratto già stipulato e non sottoposto condizione.
L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza. La diversa liquidazione per le due convenute si giustifica nel fatto che l Controparte_5
non ha depositato conclusionali.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_5
, le spese di lite, liquidate in € 9000 oltre iva cpa rimborso spese
[...]
forfetario al 15%; - condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_6
le spese di lite, liquidate in € 11000 oltre iva cpa rimborso
[...]
spese forfetario al 15%.
Ragusa, 13/09/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)