Art. 10.
Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 9 si applicano anche alla revisione generale delle patenti di abilitazione alla guida di automobili disposta per l'anno 1949.
Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 9 si applicano anche alla revisione generale delle patenti di abilitazione alla guida di automobili disposta per l'anno 1949.