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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2637/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2637 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a[...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Alessandra Vitale, sito ad Alia (PA) in via Croce di Pietra n.21, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ( ), residente ad Alia Controparte_1 C.F._2
(PA) in via Vittorio Veneto n.10 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Spataro, sito a Palermo in via P.pe di Belmonte n.78, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 24.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 5200/2020 del 03.03.2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 110/2019 R.G.
Del pari può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda divorzile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso il venir meno della comunione tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituzione della stessa, come desumibile dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del
22.02.2024.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie va emessa sentenza parziale relativa alla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia finale.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come proposta tra le parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cefalù (PA) in data
08.09.2015 da , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), trascritto nel registro di stato civile del medesimo comune al n. 89, C.F._2
parte II, serie A, anno 2015; - ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
- riserva alla pronuncia finale ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.02.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2637 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a[...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Alessandra Vitale, sito ad Alia (PA) in via Croce di Pietra n.21, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ( ), residente ad Alia Controparte_1 C.F._2
(PA) in via Vittorio Veneto n.10 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Spataro, sito a Palermo in via P.pe di Belmonte n.78, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 24.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 5200/2020 del 03.03.2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio n. 110/2019 R.G.
Del pari può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda divorzile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso il venir meno della comunione tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituzione della stessa, come desumibile dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del
22.02.2024.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie va emessa sentenza parziale relativa alla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia finale.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come proposta tra le parti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cefalù (PA) in data
08.09.2015 da , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), trascritto nel registro di stato civile del medesimo comune al n. 89, C.F._2
parte II, serie A, anno 2015; - ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
- riserva alla pronuncia finale ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.02.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle