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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1220 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale – risarcimento danni, vertente
TRA
(C.F ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Assunta Antonella Gatto, presso il cui studio sito alla via Sele, n.
9, in Lamezia Terme (CZ), ha eletto domicilio;
-Attore-
CONTRO
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'omonimo legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla via Boccaccio, n. 31, in Lamezia Terme (CZ);
-Convenuta contumace-
OGGETTO: inadempimento contrattuale – risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 11.12.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, l'impresa , in persona dell'omonimo titolare, Controparte_1 affinché venisse accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della ditta convenuta e per l'effetto venisse dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere l'integrale restituzione delle somme versate al l.r.p.t. della società convenuta e da questa indebitamente trattenuta, con ulteriore condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle richieste formulate, l'attore deduceva: - di aver concordato con
[...]
nell'agosto 2019, l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà CP_1 familiare del Cittadino sito alla via Belvedere, n. 62, in Lamezia Terme (CZ); - che in data 05.09.2019,
1 le parti formalizzavano l'accordo mediante un specifico preventivo attestante i lavori e i costi, documento su cui sarebbero stati di volta in volta annotati i pagamenti eseguiti dal committente;
- che l'importo complessivo dei lavori di ristrutturazione ammontava ad euro 23.500,00, oltre Iva;
che giusta intesa tra le parti, l'avvio dei lavori doveva avvenire al pagamento dell'acconto, e successivamente con lo stato di avanzamento dei lavori, sarebbero state corrisposte le successive rimesse fino al saldo;
che in data 12.09.2019 il committente versava il primo acconto di euro 6.500,00 ed ulteriori acconti venivano corrisposti successivamente, per un totale complessivo versato di euro
22.070,00; che nonostante l'ingente esborso, i lavori venivano solo avviati, per poi essere arbitrariamente ed immotivatamente sospesi dall'impresa incaricata;
che nonostante le rimostranze del , la ditta convenuta non dava alcun riscontro, concretizzando un inadempimento Parte_1 contrattuale che comportava un notevole pregiudizio sia morale che patrimoniale all'attore che, non potendo usufruire dell'abitazione familiare, doveva prolungare il suo periodo di permanenza in altra casa;
che tutti i solleciti, sia verbali che per iscritto, erano rimasti privi di riscontro;
che pertanto, si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Tanto premesso, concludeva come in atti.
Non si costituiva l' , in persona dell'omonimo Controparte_1 titolare, seppur ritualmente citata restava contumace.
Espletata la prova orale ammessa;
fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co. 2 c.p.c.; alla scadenza dei termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, occorre evidenziare che è pacifico, in giurisprudenza, che dal comportamento inerte della parte, la quale non si sia costituita in giudizio, non può derivare alcuna sanzione né conseguenza pregiudizievole a carico della stessa, in particolare quella di ritenere come ammesse e non contestate le circostanze dedotte dalla controparte nei propri scritti difensivi. Tale comportamento, può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice, in quanto di per sé sola considerata, essa non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697
c.c., consegue l'onere di parte attrice di provare i fatti costitutivi del diritto azionato con la propria domanda.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, per le motivazioni di seguito enunciate.
Secondo la giurisprudenza consolidata, le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrono i presupposti delle norme
2 speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art 1218 c.c. sorge allorquando egli non esegua interamente l'opera o, se l'abbia eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1665 e ss. cc., o quella dell'art. 1669 c.c. per la rovina e i difetti di beni immobili, ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica (ex multis, Cass. civ.
9.8.1996 n. 7364).
In sostanza, quindi, nel caso in cui l'opera è completata, ma presenta vizi e difformità si applica la disciplina speciale con tutte le relative conseguenze.
Più in generale, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1669, che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.
Nel caso di specie, sebbene parte attrice abbia eccepito l'esistenza di vizi dell'opera, la stessa ha anche dedotto il mancato completamento dei lavori appaltati.
Pertanto, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, nel presente giudizio deve applicarsi la disciplina generale in tema di inadempimento, e non quella speciale degli artt. 1667 e
1669 c.c..
Ciò detto, è necessario evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n.
2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
3 l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n.
23235/2018).
Nel merito, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia pienamente adempiuto all'onere di prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c..
Nello specifico, il Cittadino produce: 1) preventivo lavori del 12.09.2019 con in calce e a latere una firma per la somma ricevuta in acconto;
2) preventivo lavori con sottoscrizione del convenuto attestante l'avvenuta ricezione di euro 21.430,00, in acconto sui lavori preventivati;
3) n. 16 foto relative lo stato dell'immobile per cui è causa.
Non essendo stato versato in atti un contratto di appalto in forma scritta, va esaminato il preventivo datato 12.09.2019, allegato dall'attore ove risulta in calce una firma illeggibile presumibilmente da ricondurre al titolare dell'omonima ditta appaltatrice.
Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà delle forme, in virtù del quale il ricorso alla forma scritta è obbligatorio ai fini della validità o della prova del contratto solo quando ciò è stabilito dalla legge. Nulla di tutto ciò per il contratto di appalto che pertanto può validamente ed efficacemente essere stipulato anche in forma orale.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato: “il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia” (v. Cass. civile, sez.
I, 26/10/2009, n. 22616 ed ancora in tal senso Cass. civ. sez. II del 06/06/2003 n. 9077, Trib. Bari, sez. IV del 22/06/2015 n. 281).
Da questi principi ne consegue che i lavori edili possono essere affidati anche sulla base di un accordo o di un semplice preventivo scritto di spesa.
In quest'ultimo caso, tuttavia, occorre valutare attentamente la natura del preventivo interpretandone il contenuto ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. al fine di verificare se con esso le parti intendessero dar vita ad un vero e proprio contratto di appalto (è indifferente la qualificazione effettuata dalle parti del testo come semplice preventivo) o un accordo in vista della conclusione del contratto, pur sempre vincolante, ma fonte di obbligazioni differenti rispetto a quella di eseguire i lavori e pagare il corrispettivo.
In particolate secondo la Corte di Cassazione, se le parti stipulano un preventivo di spesa questo può avere valore di contratto di appalto a patto che il suo contenuto contenga una descrizione analitica di tempi e modalità dell'esecuzione dell'opera e di pagamento del corrispettivo, ma, altresì espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del rapporto contrattuale, ritenendo al riguardo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente non accompagnata da
4 alcuna espressione da cui potesse desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione (v. Cass.
Civ. del 06/06/2017 n. 14006).
Da tale rapporto contrattuale discendono specifici obblighi per le parti.
Come è noto, in ipotesi di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile. Secondo gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori, pertanto, incombe sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto fonte dell'obbligazione, il danno e il nesso causale tra inesatto o omesso adempimento e danno, nonché allegare in modo specifico l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligato. Grava invece su quest'ultimo provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità della corretta esecuzione della prestazione per un evento sopravvenuto non imputabile in quanto imprevedibile o inevitabile oppure dovuto a circostanze che la parte non avrebbe potuto, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Nel rispetto del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., è onere dell'attore fornire la prova dei fatti costitutivi del pretesa azionata, tale prova può formarsi, con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, attraverso elementi diversi dalla prova scritta, e questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il non abbia adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, atteso che, sulla base della Parte_1 documentazione in atti e della prova per testi acquisita in corso di causa, non è emersa con certezza la prova del rapporto contrattuale tra le parti e i relativi accordi intercorsi
Era onere dell'attore fornire la prova dell'inadempimento contrattuale alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere commissionate e di quelle effettivamente eseguite.
Sul punto, il preventivo dei lavori di ristrutturazione datato 12.09.2019 (all.1 – 1 a) fascicolo parte attrice) riporta alla voce rubricata “articoli” i lavori che presumibilmente l'impresa Controparte_1 avrebbe dovuto effettuare sull'immobile di , vista la dicitura “come da capitolato Parte_1 lavori piano terzo via belvedere sito piano 5° della completa ristrutturazione”, senza che dallo stesso sia possibile evincere la data di inizio e di fine degli stessi, così da poterne valutare il grado di difficoltà e l'esatta entità.
Il preventivo, tra l'altro, è carente di qualsivoglia sottoscrizione, sia da parte del committente che dell'appaltatore; nello specifico, la firma riportata a margine del preventivo (all.1) che dovrebbe essere riconducibile a , quale titolare dell'omonima ditta ed attesterebbe la Controparte_1 ricezione della somma di euro 6.500,00 dal Cittadino, quale acconto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
così come la firma (all. 2) sempre presumibilmente riconducibile a CP_1
5 che proverebbe la ricezione di euro 21.430,00 per l'esecuzione degli stessi, risultano essere CP_1 illeggibili ed in alcun modo attribuibili al convenuto contumace.
Tale documento nulla prova, quindi, in ordine al conferimento di un incarico da parte di Parte_1
all'impresa , non essendo riferibile ad alcuna delle
[...] Controparte_1 parti.
Detto documento, semmai, potrebbe provare la pendenza di mere trattative ai fini di una stipula di un contratto di appalto, ma non prova la conclusione di alcun contratto (per la cui stipulazione restava necessaria l'accettazione da parte dell'attore, di cui non vi è prova in nessuna forma).
Quanto detto è confermato anche dall'assenza di ogni autorizzazione da parte degli enti competenti all'inizio dei lavori, stante la mancata produzione di qualsivoglia documento propedeutico al relativo avvio da parte del , quale, ad esempio, la presentazione di una D.I.A e/o delle Parte_1 licenze autorizzative.
Parte attrice produce a sostegno della domanda, allegandola alle note di trattazione scritta depositate il 02.08.2021, una perizia, redatta in data 05.05.2021 da un consulente di parte Ing. , Persona_1 corredata da diversi rilievi fotografici e da un computo metrico, tale atto unilaterale, non può in alcun modo essere ritenuta sufficientemente idonea a supportare l'assunto attoreo.
Tenuto conto delle emergenze tecniche e dei rilievi operati dal tecnico di parte attrice, infatti, non è possibile fare alcuna valutazione sullo standard qualitativo degli stessi, poiché non vi è alcun riferimento dei luoghi ante lavori di ristrutturazione, né tantomeno allo stato di avanzamento degli stessi in un determinato arco temporale.
È, pertanto, evidente che tale relazione tecnica non può in alcun modo comprovare la conclusione del contratto di appalto tra le parti, le modalità di esecuzione dei lavori, gli accordi specifici intercorsi tra le parti.
In ordine poi al deposito della consulenza di parte in sede di udienza cartolare del 06.09.2021, va precisato che: “la consulenza tecnica di parte può essere depositata anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. La consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni”. (v. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.1.2013, n. 259)
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. II, 10.01.2021, n. 633) è tornata a pronunciarsi sul valore probatorio delle perizie di parte chiarendo che, anche qualora le stesse siano accompagnate dal giuramento, esse non possono essere qualificate come mezzo di prova.
6 Tale principio è stato più volte riconosciuto anche dalla Suprema Corte che, in diverse occasioni, ha avuto peraltro cura di aggiungere che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013,
n. 259); “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 26.03.2012, n. 4833).
Infine, vanno esaminate le risultanze della prova testimoniale espletata in corso d'istruttoria.
I testi di parte attrice, , e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dell'11.04.2023 confermavano che nel mese di agosto 2019, e Parte_1 CP_1
, titolare dell'impresa omonima concordavano l'affidamento dei lavori di
[...] Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile di proprietà familiare del sito a Lamezia Terme, in via Parte_1
Belvedere n. 62; riferivano, inoltre, di essere presenti, in alcune circostanze, al pagamento delle somme date in acconto al , omonimo titolare dell'impresa edile, per un totale di Controparte_1 euro 21.430,00.
In ordine ai pagamenti effettuati in contanti, occorre evidenziare che in linea generale ex artt. 2721 e
2726 c.c., la prova testimoniale non è ammessa, salvo che il Giudice la ammetta tenuto conto delle qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi escussi, oltre ad essere generiche e non circostanziate nel tempo e nello spazio (i testi si sono limitati a confermare i capitoli di prova senza nulla aggiungere sul periodo in cui si sarebbero verificati i pagamenti, i luoghi dove avvenivano e se alla presenza di altre persone), risultano poco attendibili in ragione del rapporto di parentela intercorrente con l'attore
(padre, madre e fratello dell'attore), tali dichiarazioni proprio perché non provenienti da terzi imparziali e tendenzialmente indifferenti agli interessi in giudizio hanno reso carente e non assolto l'onere probatorio ex art. 2697 co.
1. c.c., con la conseguenza che anche la CTU richiesta in corso di causa, è stata ritenuta superflua in quanto meramente esplorativa (cfr. Cass. civ. 20 gennaio 2014 n.
1299: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
7 fatti o circostanze non provati”; si vedano, altresì, Cass. civ. 8 febbraio 2011 n. 3130; Cass. civ. 5 ottobre 2006 n. 21412).
Si ritiene, pertanto, che sulla base del corredo probatorio in atti, non possa ascriversi in capo CP_ all'impresa , in persona dell'omonimo titolare, alcun profilo Controparte_1 di responsabilità contrattuale.
Per quanto riguarda invece la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionale rilevante, la stessa deve essere rigettata, perché non provata.
Nel caso in esame, l'attore non ha fornito alcun elemento al fine di provare le eventuali perdite economiche subite. Da ciò consegue senz'altro che la mancata produzione di elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno, da parte di colui che ne richiede ristoro, non consente un puntuale apprezzamento dello stesso e dunque una sua idonea liquidazione.
Nella fattispecie in esame non si configura e, soprattutto, non è stato dimostrato alcun pregiudizio patito da . Parte_1
Segue il rigetto della domanda risarcitoria svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della materia trattata e la mancata costituzione in giudizio dell'impresa convenuta, le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria
Leone, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 1220/2020 R.G., pendente tra
-attore- contro , Parte_1 Controparte_1 in persona dell'omonimo legale rappresentante pro tempore, - convenuta contumace- disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 14.02.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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