Art. 2.
All'onere annuo di lire 160 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico del capitolo 1535 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1980 e mediante riduzione dello stesso capitolo 1535 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 160 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico del capitolo 1535 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1980 e mediante riduzione dello stesso capitolo 1535 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.