Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1967-1968 l'Istituto universitario pareggiato di magistero "G. Cuomo" di Salerno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 , e' compreso fra quelli previsti dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.
L'istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di magistero statale di Salerno.
Il direttore, che e' preside della facolta' ed e' presidente del consiglio di amministrazione, e' eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo dell'istituto ed e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
A decorrere dall'anno accademico 1967-1968 l'Istituto universitario pareggiato di magistero "G. Cuomo" di Salerno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 , e' compreso fra quelli previsti dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni.
L'istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di magistero statale di Salerno.
Il direttore, che e' preside della facolta' ed e' presidente del consiglio di amministrazione, e' eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo dell'istituto ed e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.