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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/12/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Paolo Sordi Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 3996/24 R.G. e promosso da
(c.f.: ), e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nonché (c.f.: ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Liliana Ferrazzoli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Ripi (FR), al Viale Umberto I, n. 17 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno congiuntamente domandato modificarsi le statuizioni Parte_1 Parte_2
contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata da questo
Tribunale.
A tal fine, gli istanti hanno allegato quanto segue: a) essi, in data 14/10/2000, hanno contratto matrimonio concordatario in Sora (FR); b) dall'unione sono nati i figli (in data 27/05/2001) Per_1
e (in data 14/08/2004); c) con sentenza emessa da questo Tribunale il 07/02/2022 è stata Pt_3
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) oggi anche il figlio è divenuto Pt_3
maggiorenne ed indipendente economicamente, per cui non necessita più del mantenimento dei genitori.
1 All'esito della trattazione scritta, le parti hanno ribadito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.29 c.p.c. Esso, infatti, è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023 e ha ad oggetto la pretesa delle parti di ottenere una modifica dei provvedimenti a tutela dei figli minori adottati all'esito dei pregressi giudizi svoltisi tra le parti.
Non induce ad una diversa conclusione la circostanza secondo cui i provvedimenti di cui si chiede la revisione siano stati emanati prima del 1° marzo 2023: nessun dato letterale, e tantomeno sistematico, desumibile dalla disciplina del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, infatti, consente di ritenere che tale rito sia applicabile solamente ai procedimenti di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici a loro volta pronunciati all'esito di un procedimento svoltosi secondo le nuove norme processuali.
2. Provvedimenti urgenti
In via preliminare, si osserva che, in procedimenti come quello presente, ossia caratterizzati da pattuizioni condivise e dall'esistenza di precedenti e tuttora efficaci provvedimenti in materia di minori e di contributi economici tra le parti, laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere che l'urgenza di intervenire sui provvedimenti già emanati nel precedente giudizio tra le parti sia tale da non tollerare neppure il ritardo connesso al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata (sessanta giorni dall'udienza: art. 473-bis.28, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dal citato quarto comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.), il giudice non deve pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c.
Infatti, in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la pronuncia, da parte - come quasi sempre avverrebbe - del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni massimo, eventualità che nella presente fattispecie non ricorre e, dunque, correttamente il giudice delegato per la trattazione del procedimento non ha pronunciato i provvedimenti in questione).
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3. Fatti nuovi costituenti “giustificati motivi”
Un'ulteriore premessa concerne il presupposto richiesto dalla legge per la modifica dei provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici: l'art. 473-bis.29 c.p.c., infatti, stabilisce che la revisione può essere chiesta “qualora sopravvengano giustificati motivi”.
Ritiene il Collegio che il tenore letterale della norma sia tale da non lasciare dubbi circa la necessità che si tratti di circostanze di fatto successive rispetto ai provvedimenti oggetto della richiesta di modifica, non essendo, invece, possibile procedere a quest'ultima sulla base di circostanze che avrebbero potuto essere allegate nel giudizio all'esito del quale sono stati pronunciati i provvedimenti dei quali si chiede la modifica, né tantomeno sulla base di una rivalutazione delle circostanze già valutate in quel precedente procedimento (con la doverosa precisazione che, con riferimento a richieste di modificazioni del regime di gestione della prole, rientrano nel concetto di
“giusti motivi sopravvenuti” anche le eventuali “disfunzionalità” - rispetto all'interesse dei minori - di quel regime emerse, in sede di pratica attuazione dello stesso, successivamente alla definizione del precedente giudizio).
Sotto questo profilo, la norma codifica, con portata generale riferibile alla modifica dei provvedimenti in materia di minori e di contributi economici emanati in giudizi tra le stesse parti aventi un qualsiasi oggetto (separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio), il principio secondo il quale tali modifiche possono essere richieste solamente sulla base di circostanze sopravvenute.
Principio che, sinora, solamente in alcuni casi era stato espressamente enunciato dalla norma di riferimento (art. 156, settimo comma, c.c. ed art. 9, comma 1, della legge n. 898 del 1971, abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022), mentre in altre ipotesi era frutto solamente di indirizzi interpretativi giurisprudenziali (art. 337-quinquies c.c., rispetto al quale Cass. Civ., n. 283/20 ha affermato che il principio, da esso sancito, secondo cui i genitori possono chiedere in qualsiasi tempo la revisione delle disposizioni concernenti i figli, deve essere coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, secondo cui i provvedimenti passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del precedente titolo).
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4. La domanda delle parti
Venendo al merito della presente causa, si osserva che la domanda è fondata su un fatto nuovo, ossia la sopravvenuta indipendenza economica del figlio, il quale indubbiamente assume il connotato del giustificato motivo: trattasi, infatti, di una modifica senza dubbio rilevante, in quanto incide direttamente sul mantenimento della prole.
Ciò detto, si osserva che il figlio delle parti è divenuto maggiorenne, ha terminato il loro percorso formativo e è oramai inserito nel mondo del lavoro, per cui effettivamente è indipendente dal punto di vista economico (ex plurimis, Cass. Civ., n. 26259/05; Cass. Civ., n. 18974/13; Cass. Civ., n.
23590/10).
In conclusione, la domanda va accolta.
5. Spese del giudizio
Le spese, attesa l'assenza di parti contrapposte, vanno interamente compensate..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.,G. n. 3996/24 V.G., rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta che il figlio delle parti sono indipendenti dal punto di vista economico e Pt_3
dispone, a modifica della sentenza n. 132 del 7/02/2022, che i rapporti economici fra esse, con riferimento alla prole, siano regolamentati come richiesto;
2. compensa interamente le spese del giudizio fra tutte le parti.
Frosinone, 26/11/2024
Il giudice relatore estensore Il Presidente
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