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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati: 1) Dott. CH De IA Presidente
2) Dott. CI LC Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 1114 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via Valerio Villareale n. 6, domicilia per legge. Appellante CONTRO
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Valplatani n.6, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Seminara, che lo rappresenta e difende. Appellato
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza del 6 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 marzo 2022, presso il Tribunale G.L. di Palermo, aveva dedotto di essere stato illegittimamente escluso dal Controparte_1 bacino “Emergenza Palermo” con DDG n.0067/2014, in base all'art.34 della L.R. n.5/2014, e di essere stato reinserito con DDS 5512/2017 del 28.7.2017; chiedeva la condanna dell convenuto alla corresponsione del beneficio Parte_1 assistenziale dalla data di esclusione e fino all'effettivo reinserimento. 1 Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, con sentenza n.3227/2023, emessa il 28 settembre 2023, disattesa l'eccezione di giudicato e quella di prescrizione quinquennale, ha dichiarato illegittima l'esclusione del ricorrente dall'elenco previsto dall'art. 34 L.R. n.5/14 e condannato l'Assessorato convenuto a corrispondere in suo favore l'assegno assistenziale con decorrenza dalla data di esclusione (15.5.2014) sino all'effettivo reinserimento (16.6.2017), oltre interessi di legge dal dovuto al saldo e spese di lite. Il Giudice – richiamato il disposto dell'art.15 della L.R. n.24/2000 (“Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri.”) in forza del quale il ricorrente era stato inserito negli elenchi del c.d. “Progetto Emergenza Palermo” – riteneva che la permanenza in tali elenchi, per i soggetti ivi iscritti sulla base della legge regionale 24/2000, richiedesse la conservazione dei requisiti originariamente stabiliti, come confermato dalle disposizioni normative, nazionali e regionali, posteriori alla citata legge (D.lgs. n.276/2003, L.R. n. 4/2006, L.R. n. 52/2010), le quali avevano espressamente disposto la “prosecuzione” dell'intervento (cfr. l'art. 52 della L.R. n. 11/2010). Osservava, altresì, che l'art.43 comma 2 della L.R. n. 9/2013 precludeva l'erogazione dell'assegno di sostegno del reddito - previsto per i soggetti già inseriti nel bacino dal primo comma della medesima norma di legge – nelle sole ipotesi in cui i medesimi soggetti si fossero resi “responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”; che tale art.43 era stato abrogato con l'art.68 della L.R. del 7.5.2015 n. 9, mentre, con la L.R. 9.5.2017, n. 8, il legislatore siciliano era intervenuto stabilendo all'art. 23 che “alla lettera C) del comma 6 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole “commesse successivamente alla data di entrata in vigore della regionale n.9/2013”; che di conseguenza, il novellato articolo 68, comma 6, lett. C), L.R. n. 9/2015 dispone che “La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: … c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013”, cosicchè, riteneva, che tutte le condotte
2 contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone poste in essere successivamente al maggio 2013, da soggetti inseriti negli elenchi del c.d. bacino emergenza Palermo determinano la loro decadenza automatica. Constatava che le condotte penalmente rilevanti addebitate all'odierno ricorrente risultano pacificamente essersi perfezionate nell'anno 2006, e dunque, in data anteriore rispetto alla data prevista dalla normativa succitata (“commesse successivamente alla data di entrata in vigore della regionale n.9/2013”) e concludeva che dovesse ritenersi illegittima l'esclusione del ricorrente dall'elenco previsto dall'art. 34 L.R. n. 5/14. Tanto premesso, riscontrato il reinserimento del ricorrente nell'elenco (come da allegato DDG 5071/2017 del 21.06.2017, in base alla L.R. n.8/2017), affermava il diritto del al conseguimento dell'assegno di sostengo al reddito sospeso con CP_1 decorrenza dalla data di esclusione dall'elenco suddetto (15.05.2014), sino all'effettivo reinserimento (16.06.2017). Per la riforma di tale decisione ha proposto appello, con ricorso depositato il 26 ottobre 2023, la Parte_2
, lamentando la violazione del principio del ne bis in
[...] idem, in quanto con pregressa sentenza n.472/2017, passata in giudicato ex art.324 c.p.c., il Tribunale di Palermo G.L. si era già pronunciato su identico thema decidendum e tra le stesse parti, rigettando il ricorso del ed affermando la CP_1 legittimità della sua esclusione dall'Elenco in parola. Ha resistito , con memoria dell'1 ottobre 2025, per il Controparte_1 rigetto del gravame. Indi, all'odierna udienza la causa, previa discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
******* L'appello è infondato. Con il ricorso depositato l'1 febbraio 2016 - già inserito negli Controparte_1 elenchi del c.d. “progetto Emergenza Palermo” (poi , ex art Controparte_2
13 d.lgs. n.276/2003) - aveva impugnato il Decreto con il quale era stato dichiarato decaduto dal bacino “Emergenza Palermo ex PIP” perché non più in possesso dei
“requisiti di moralità e buona condotta necessari per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale presso Amministrazioni ed Enti Pubblici” e la domanda era stata respinta dal Tribunale di Palermo G.L. con sentenza n.1472/2017 del 9.02.2017, poi passata in autorità di cosa giudicata, in conformità alla normativa di settore illo tempore vigente (l'art.43, comma 2°, L.r. Sicilia n.9/2013) . Il Giudice, sulla scorta di tale disposizione - ritenuto che l'assegno rivendicato non potesse essere erogato in favore di coloro che avevano commesso gravi reati
3 dopo il loro inserimento all'interno del bacino in oggetto - aveva riscontrato dal Certificato generale del Casellario Giudiziale, versato in atti, che il ricorrente ha commesso reati per cui è stato condannato in via definitiva dopo la sua ammissione al Bacino Emergenza Palermo, così causando il venir meno delle condizioni legittimanti l'inserimento nell'elenco. Successivamente a tale decisione l'amministrazione regionale, con DDG n.5071/2017 del 21.06.2017, aveva disposto il reinserimento di nel Controparte_1 bacino “Emergenza Palermo ex PIP. Con la domanda definita con la sentenza oggi appellata, , Controparte_1 preso atto dell'anzidetto provvedimento di reinserimento e della nuova previsione normativa (L.R. n.8 del 9/05/2017), ha chiesto la condanna della Pt_2 [...]
, al Parte_2 risarcimento del danno sofferto in misura pari all'indennità a lui spettante e non percepita nel periodo in cui è stato estromesso dal Bacino. Domanda, all'evidenza, distinta da quella introduttiva del giudizio definito nel 2016 - divergendo la causa petendi (rispettivamente l'illegittimità del Decreto di esclusione n.0067 del 15 maggio 2014, il decreto di reinserimento in applicazione della L.R. n.8/2017) e il petitum (revoca del provvedimento di esclusione, corresponsione dell'indennità per effetto del reinserimento) - ragion per cui correttamente il Tribunale ha già disatteso l'eccezione di giudicato. Non coglie, quindi, nel segno l'eccezione secondo cui con l'impugnata sentenza il Tribunale, nel riconoscere esistente un nuovo diritto soggettivo tuttavia mai attribuito, ha dunque emesso una sentenza di sostanziale revisione di un precedente giudicato, fondata sull'assunto che l'art. 23 L.R. n. 8/2017 aveva natura di interpretazione autentica – in quanto diretta a specificare l'ambito di applicazione di una norma preesistente e perciò inidonea ad introdurre nuovi diritti – così da potere avere efficacia anche per i processi in corso, con la conseguenza che la sua non corretta applicazione da parte del Tribunale di Palermo nella sentenza n. 472/2017 doveva essere censurata dalla controparte proponendo tempestivo ricorso in appello avverso quella sentenza, (n. 472/2017) che era stata depositata il 09/02/2017 sicché alla data di entrata in vigore della L.R. n. 8/2017, vale a dire il 24/05/2017, era ancora impugnabile. L'odierna domanda, tuttavia, si ribadisce, si fonda (causa petendi), non tanto sull'errata applicazione della normativa sopravvenuta - L.R.n.8/2017 art.23 - di interpretazione autentica dell'art.68 c.6 lett C L.R. n.9/2015, quanto sul sopravvenuto
– rispetto a quel giudizio - decreto di reinserimento del giugno 2017. La sentenza va, quindi, confermata.
4 Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si Parte_1 liquidano come da dispositivo in favore dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3227/2023 emessa dal Tribunale GL di Palermo il 28 settembre 2023.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore del difensore dell'appellato, quale distrattario, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Così deciso in Palermo, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CI LC CH De IA
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