Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Iannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto, prot. n. -OMISSIS- recante il diniego rilascio porto armi fucile uso caccia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
con ricorso, notificato alla Questura di Catanzaro e al Ministero dell’Interno, -OMISSIS- è insorto avverso il decreto, prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo-OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Catanzaro ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente e intesa a ottenere il rilascio del porto di fucile per uso caccia, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente inconseguenza dell’illegittimo atto impugnato;
Considerato che:
con memoria ex art. 73 c.p.a. la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande formulate in ricorso con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite;
all’udienza del 21 maggio 2025, l’Avvocatura dello Stato non si è opposta alla suddetta rinuncia, pur insistendo per la condanna alle spese di lite.
Ritenuto:
pertanto che, alla luce dell’atto di rinuncia depositato dalla parte, corredato da procura speciale finalizzata anche a manifestare la suddetta volontà, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
le spese di lite, vanno poste a carico della parte rinunciante, in forza dell’art. 84 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sopportate dall’amministrazione resistente, che liquida in € 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese, iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.