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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5400/2021 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti VIANELLO ALESSIO e FAVARO MARCO P.IVA_1
attore
contro
c.f. , con l'avv. BELTRAMI MAURO Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
Nel merito, in via principale
1. accertarsi e dichiararsi la revoca ex art. 67 c. 2 L.F. di tutti i pagamenti (e di qualsiasi atto
presupposto o comunque connesso) indicati in narrativa dell'atto di citazione (ed in particolare ai
paragrafi 1 e 2) effettuati a favore della ON come sopra esposti per l'importo complessivo di
euro 8.503,00 nel periodo di sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, (o della diversa,
anche maggiore, somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa), e per l'effetto,
2. dichiararsi il diritto del alla restituzione di tali somme e per l'effetto condannarsi la Parte_1
pagina 1 di 11 ON (C.F. ) con sede legale in via Colombaia n. 6, Controparte_1 P.IVA_2
Presezzo (BG) in persona del legale rappresentante protempore alla restituzione in favore del
della somma complessiva di euro 8.503,00 o la somma maggiore o minore che risulterà in Parte_1
corso di causa o di giustizia, oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo;
In via subordinata
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda formulata in via
principale, accertarsi e dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c.
l'inefficacia/revoca di tutti i pagamenti (e di qualsiasi atto presupposto o comunque connesso) indicati in narrativa dell'atto di citazione per l'importo complessivo di euro 8.503,00 e conseguentemente
condannarsi la società ON (C.F. ) con sede legale in via Controparte_1 P.IVA_2
Colombaia n. 6, Presezzo (BG) in persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione al
Fallimento attore dell'importo complessivo di euro 8.503,00 (o alla diversa, anche maggiore, somma
che dovesse risultare dovuta in corso di causa) oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo.
In via istruttoria
Anche in riforma/revoca dell'ordinanza resa in data 13 ottobre 2022, in via del tutto subordinata, restando del tutto dirimente ai fini dell'accoglimento dell'azione quanto già ampiamente argomentato,
prodotto dedotto ed esposto, per sommo scrupolo, si chiede, l'ammissione della prova testimoniale sui
seguenti capitoli di prova:
(1) “Vero che, sin dal mese di marzo 2017, svolgeva attività di consulenza professionale per conto della ON;
Controparte_1
(2) “Vero che, nel mese di marzo 2017, aveva incontrato, per conto di Controparte_1 [...]
al fine di presentare i servizi di gestione del contenzioso a favore delle Parte_1
imprese svolti da parte della ON;
Controparte_1
(4) “Vero che negli incontri che si sono svolti tra e Parte_1 [...]
nel mese di marzo 2017 erano presenti il sig. la sig.ra CP_1 Parte_2 Pt_3
pagina 2 di 11 ed il direttore tecnico di;
Pt_4 Controparte_1
(5) “Vero che poco dopo la conclusione del contratto di Parte_1
incarico del 20.40.2017 di cui al doc. 4 che si rammostra, si rese inadempiente sui pagamenti delle
fatture emesse nei mesi di aprile, maggio e giugno 2017 come risulta dalle Sue dichiarazioni contenute
nel doc. 13 che si rammostra”;
(6) “Vero che, dopo la conclusione del contratto del 20.4.2017 di cui al doc. 4 che si rammostra, a causa dell'inadempimento di delle fatture emesse da Parte_1 [...]
le azioni intraprese da vennero limitate alle diffide/messe in mora in CP_1 Controparte_1
quanto il deposito dei ricorsi per ingiunzione avrebbe richiesto il pagamento delle fatture che invece
erano rimaste insolute come risulta dalle Sue dichiarazioni contenute nel doc. 13 che si rammostra”;
(7) “Vero che, a seguito dell'inadempimento di delle fatture Parte_1 Parte_1
emesse da nei mesi di aprile-maggio-giugno 2017, si recò da Controparte_1 Parte_1
assieme al direttore tecnico di e Le venne comunicata la messa in
[...] Controparte_1
liquidazione nonché la condizione di difficolta di come risulta Parte_1
dalle dichiarazioni di cui al doc. 13 che si rammostra”;
(8) “Vero che tra l'estate 2017 e l'autunno 2017 proseguiva il Parte_1
proprio inadempimento nei pagamenti delle fatture emesse da come risulta dalle Controparte_1
Sue dichiarazioni di cui al doc. 13 che si rammostra”;
(9) “Vero che nel mese di gennaio 2018 Le venne proposto da parte di Parte_1
di assumere l'incarico di liquidatore”;
[...]
(10) “Vero che nel mese di gennaio 2018 aveva realizzato che Parte_1
stava agonizzando sui flussi di liquidità come risulta dalle dichiarazioni di cui al doc. 13 che si rammostra”;
(11) “Vero che nel mese di gennaio 2018 il direttore tecnico di contestava a Controparte_1
l'inadempimento sui pagamenti rispetto alle fatture emesse da Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 11 nei mesi precedenti”; Controparte_1
(12) “Vero che nel mese di gennaio 2018 apprendeva che Parte_1
versava in stato di grave difficoltà causata anche della mole dei creditori, dalla condizione con i
dipendenti e dalla posizione debitoria con l'Erario”.
Si indica quale teste sui precedenti capitoli di prova, il sig. (C.F. Testimone_1
) residente in [...] Camponogara (VE). C.F._1
(13) “Vero che era presente all'incontro svoltosi nel mese di marzo 2017 tra e Controparte_1
in occasione del quale erano presenti anche il sig. Parte_1 [...]
, il direttore tecnico di ed il sig. ”; Tes_1 Controparte_1 Parte_2
(14) “Vero che si rese inadempiente sui pagamenti delle fatture Parte_1
emesse a partire dalla primavera 2017 a seguito dell'incarico conferito alla Società in data
20.04.2017”;
(15) “Vero che, a seguito dell'inadempimento da parte di delle Parte_1
fatture emesse da a partire dalla primavera 2017, il sig. ed il direttore Controparte_1 Tes_1
tecnico di Servizi Legali si recarono dalla Fallita e venne loro comunicata la messa in liquidazione di
nonché la condizione di difficolta in cui versava Parte_1 [...]
; Parte_1
(16) “Vero che, tra l'estate e l'autunno 2017, proseguiva il Parte_1
proprio inadempimento nei pagamenti delle fatture emesse da Servizi Legali”;
(17) “Vero che, nel mese di gennaio 2018, venne proposto al sig. di assumere l'incarico di Tes_1
liquidatore di;
Parte_1
(18) “Vero che nel mese di gennaio 2018, il direttore tecnico di Servizi Legali contestava a
[...]
l'inadempimento sui pagamenti delle fatture emesse da Parte_1 Controparte_1
;
[...]
(19) “Vero che nel mese di gennaio 2018, il direttore tecnico di Servizi Legali aveva espressamente
pagina 4 di 11 chiesto a quali erano le condizioni economiche della stessa”. Parte_1
Si indica quale teste sui precedenti capitoli di prova da n. 13 a n. 19 la signora C.F. Testimone_2
, con domicilio/residente in [...] Chirignago (VE). C.F._2
Si indicano inoltre quali testi sui capitoli sopra indicati da n. 14 a n. 19:
- la signora (C.F. con domicilio in Via Zandonai 6/6 - 30174 Controparte_2 C.F._3
- Venezia (VE);
- la signora (C.F. ) residente in [...] Controparte_3 C.F._4
Mirano.
Fermo restando il rigetto delle istanze istruttorie avversarie, siccome del tutto inammissibili e
comunque irrilevanti per quanto esposto in atti e, in particolare, nella terza memoria ex art. 183, co. 6
c.p.c. e nelle note scritte per l'udienza del 13 ottobre 2022.
In ogni caso
Con vittoria di spese, spese generali, competenze di causa ed accessori di legge.
Salvis iuribus
Conclusioni della convenuta:
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, rigettare le domande svolte da
controparte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria del compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.7.2021 il Parte_1
conveniva in giudizio la società chiedendo pronunciarsi la
[...] Controparte_1
revoca ex art. 67, secondo comma, L.F. dei pagamenti eseguiti da Parte_1
in favore della convenuta tra il 5.3.2018 ed il 18.6.2018 per complessivi € 8.503,00, in quanto
[...]
effettuati nel “periodo sospetto” ed in un momento in cui era a conoscenza Controparte_1
dello stato di crisi in cui versava l'attrice ancora in bonis, con conseguente condanna della convenuta pagina 5 di 11 alla restituzione della relativa somma oltre interessi;
in subordine dichiararsi, ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dei medesimi pagamenti.
Secondo l'assunto di parte attrice in particolare:
- in data 20.4.2017 la stipulava con la società Parte_1 Parte_1 Controparte_1
un contratto per la gestione di attività legali stragiudiziali e giudiziali finalizzate al recupero di
[...]
crediti maturati nell'esercizio dell'attività dell'attrice per il tramite di iniziative condotte da avvocati;
- in data 13.7.2018 il Tribunale di Venezia dichiarava il fallimento della Parte_1
[...]
- la società attrice, nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento (c.d. “periodo sospetto”),
effettuava pagamenti in favore di per un ammontare complessivo di € Controparte_1
8.503,00 (in data 5.3.2018 l'importo di € 2.000,00, in data 26.4.2018 l'importo di € 3.500,00 e in data
18.6.2018 l'importo di € 3.003,00), in un momento in cui la convenuta era a conoscenza dello stato di crisi in cui versava come comprovato: i) dalla qualifica Parte_1
professionale della società convenuta;
ii) dal bilancio di esercizio 2016 della fallenda da cui emergeva un gravissimo incremento delle perdite, per € 247.810,00 rispetto ad € 6.6.92,00 del 2015; iii) dal fatto che la società era stata posta in liquidazione in data 4.7.2017, poco tempo prima dei pagamenti;
iv) dal fatto che , liquidatore della fallita dal gennaio 2018, operava contemporaneamente Testimone_1
anche come consigliere di Servizi sin dal 10.8.17; CP_1 CP_1
- sussistono in subordine tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c., ovvero la sussistenza del credito, l'eventus damni e il consilium fraudis.
si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
siccome infondate.
La convenuta, in particolare, contestava che i pagamenti ricevuti avessero depauperato il patrimonio aziendale in quanto, grazie all'attività di recupero, era stata incassata la maggior somma di € 10.692,32;
contestava la revocabilità dei pagamenti effettuati in quanto funzionali all'esercizio dell'attività
pagina 6 di 11 d'impresa della come tali non soggetti ad azione revocatoria Parte_1
come previsto all'art. 67 co.3 lett. a) L.F.; quanto alla scientia decoctionis contestava l'idoneità delle circostanze evidenziate dall'attore a comprovarne la sussistenza, giacché, da un lato Controparte_1
al momento dell'assunzione dell'incarico non aveva effettuato (né era tenuta a farlo) alcuna
[...]
valutazione sullo stato patrimoniale e finanziario del proprio cliente e comunque dal bilancio 2016
allegato dal non emergevano evidenze univoche dello stato di insolvenza, dall'altro lo stato Parte_1
di liquidazione non costituiva indizio univoco dello stato di crisi ed il liquidatore , Testimone_1
per quanto consigliere della aveva sempre mantenuto il dovuto riserbo sulle CP_1
informazioni riguardanti acquisite nella qualità di liquidatore. Parte_1
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e respinte le istanze di prova orale formulate dall'attrice,
la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione il 27.6.2024 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti.
La domanda attorea è fondata.
Non ha pregio, va innanzitutto osservato, l'eccepita esenzione dei pagamenti oggetto di causa dall'azione revocatoria ex art. 67 co.3 lett. a) L.F.
Dalla ratio dalla norma, che è quella di “ridimensionare la portata economica di talune applicazioni dell'azione revocatoria e di evitare in un certo senso l'isolamento dell'impresa che, pur non ancora in palese stato di decozione, si trovi in difficoltà economica.” (Trib. Asti, 23.06.2017), e dalla prevalente interpretazione giurisprudenziale emerge chiaramente che i pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa rientranti nel perimetro dell'esenzione dall'azione revocatoria corrispondono a quelli eseguiti per la fornitura di beni e servizi nello svolgimento dell'attività dell'impresa e/o che abbiano un nesso con l'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, rimanendo comunque esclusi quelli posti in essere successivamente alla messa in liquidazione dell'impresa.
In tal senso, ad esempio, Trib. Asti, 23.06.2017 secondo cui “devono essere esclusi dall'esenzione di
cui alla citata norma tutti i pagamenti che, se pur riferibili a pregresse forniture di beni o servizi utili
pagina 7 di 11 all'esercizio dell'impresa, sono stati però effettuati solo successivamente alla cessazione dell'attività di
impresa ovvero alla sua messa in liquidazione, pena la compromissione della par condicio
creditorum”; oppure Trib. Bergamo 14.11.2012, n. 2486, secondo cui “Sono esenti dall'azione
revocatoria, ex art. 67, comma 3, lett. a) l. fall., solo i pagamenti relativi a forniture di beni e servizi
attinenti alla vita ordinaria e corrente dell'impresa, a condizione che siano eseguiti nei termini d'uso;
ne restano, quindi, esclusi quelli afferenti ad operazioni straordinarie e/o estranee all'oggetto tipico
dell'attività d'impresa ed all'ordinario esercizio dell'azienda”.
Anche i pagamenti relativi alle prestazioni rese dagli avvocati, assimilabili quanto a finalità a quelli eseguiti in favore delle società di recupero credito, sono stati dalla giurisprudenza ritenuti non rientranti nell'esenzione invocata (si vedano, in tal senso, Trib. Napoli 24.02.2012 e Trib. Napoli 19.2.2013).
Nel caso, l'attività imprenditoriale della società fallita aveva ad oggetto il “compimento di attività di costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di impianti tecnologici” (all. 11 attoreo), mentre i pagamenti revocandi rappresentano il corrispettivo per l'attività di recupero crediti affidata alla
, attività quest'ultima non riconducibile all'oggetto tipico dell'impresa, non Controparte_1
assumibile come attività ordinaria espletata da una società commerciale e relativa, nel caso, ad una fase patologica e non fisiologica della vita della società, che in data 4.7.2017 è stata assoggettata a liquidazione.
Quanto al requisito oggettivo dell'azione revocatoria, la convenuta non contesta la ricezione dei pagamenti nel periodo sospetto.
La convenuta assume che alcun pregiudizio sarebbe stato recato alla fallita giacché, a fronte dei pagamenti di cui viene richiesta la revoca, la fallita avrebbe recuperato, grazie all'opera professionale svolta da la maggior somma di € 10.692,32. CP_1
L'argomento non ha pregio giacché la ratio della revoca prevista dall'art. 67 L.F. è la tutela della par
condicio creditorum, ovvero il divieto di pagamenti preferenziali al di fuori delle regole del concorso.
Quanto alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza, valga quanto segue.
pagina 8 di 11 Come precisato dalla giurisprudenza, “in tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere
della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto
mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati
necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il
giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata
anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato
concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del
debitore” (Cass. n. 13445/2023 e, in senso conforme, Cass. n. 27070/2022).
Nel caso plurimi elementi concorrono a ritenere raggiunta in via presuntiva la prova di tale conoscenza.
innanzitutto, veniva posta in liquidazione in data 4.7.2017, dopo l'incarico Parte_1
conferito alla convenuta e prima dell'esecuzione dei pagamenti oggetto di causa.
Di tale circostanza era sicuramente edotta, come si evince dalla relazione al Controparte_1
Curatore redatta dal liquidatore (all. 13). Testimone_1
Quest'ultimo, in particolare, riferisce dei fatti, prima della formale assunzione della qualifica di liquidare della società poi fallita, in qualità di referente della convenuta e, in tale veste, dichiara “ci
recammo insieme al direttore tecnico della Società dalla Fallita per capire quali fossero le
problematiche ed in quella sede ci venne rappresentata sia la messa in liquidazione sia la condizione
debitoria”.
Se è vero che lo stato di liquidazione non sempre è indice univoco dello stato di insolvenza, potendo lo stesso dipendere da vicende anomale nella vita della società integranti cause di scioglimento previste all'art. 2484 c.c., nel caso lo stesso derivava dall'esposizione debitoria che affliggeva la fallita.
Circostanza di cui, come visto, la convenuta era a conoscenza.
Si evince, inoltre, dalla suddetta relazione, che non provvedeva a saldare le Parte_1
competenze maturate dalla convenuta per i servizi forniti;
ciò che sicuramente dovette mettere sull'avviso la creditrice in ordine alla presumibile situazione di insolvenza della committente.
pagina 9 di 11 Per ammissione della stessa convenuta, inoltre, quest'ultima assunse la gestione di crediti da riscuotere per complessivi € 206.817,58, ma riuscì a recuperare solo l'esiguo importo di € 10.692,32. Servizi
Legali, quindi, non poteva non avere contezza del fatto che il risultato ottenuto non fosse sufficiente a far superare alla società lo stato di crisi.
Sempre , infatti, riferisce al Curatore che, prima di assumere la qualifica di Testimone_1
liquidatore della fallita all'inizio del 2018, “nel gennaio 2018 mi venne richiesto se potessi assumere
l'incarico di liquidatore anche considerando il fatto rilevante che la Società con la quale collaboro si
stava occupando dei crediti che, a quel punto, erano diventati fondamentali. In altre parole si era
realizzato quanto ipotizzato in primo incontro: la non avendo la possibilità di procacciare Pt_5
nuovi affari stava agonizzando sui flussi di liquidità”.
Nell'apprezzamento di tutte le suindicate circostanze, apprese dalla convenuta prima dei contestati pagamenti, e del significato sintomatico desumibile dalle stesse sul piano giuridico/patrimoniale, non può non considerarsi la specifica qualifica professionale di . Controparte_1
Infatti, anche ammesso che la convenuta non fosse tenuta in ragione dell'incarico assunto ad effettuare apposita valutazione circa lo stato di solvibilità del proprio cliente ( e, quindi, ad Parte_1
analizzare ad esempio i bilanci depositati, l'attività espletata, anche per quanto riferito al Curatore dal sig. a nome della convenuta stessa, ha implicato comunque l'assunzione di informazioni in Tes_1
ordine ai flussi di liquidità, al fatturato ed allo stato di liquidazione dalle quali un soggetto sicuramente dotato di specifiche competenze giuridiche ed economiche doveva trarre eloquenti segnali dello stato di crisi della società.
Tutti gli indizi sopra esaminati, valutati complessivamente, portano a ritenere presuntivamente che la convenuta, anche facendo uso delle proprie specifiche competenze professionali, abbia avuto sicura conoscenza dello stato di insolvenza della fallenda nel momento in cui ha ricevuto i pagamenti contestati, che, per l'effetto, vanno revocati con condanna della convenuta alla restituzione dei relativi importi oltre ad interessi legali dal 6.3.18, sulla somma di € 2.000,00, dal 27.4.18 sulla somma di €
pagina 10 di 11 3.500,00 e dal 19.6.18 sulla somma di € 3.003,00.
La domanda di revocatoria ordinaria, ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c., azionata in via subordinata, è
assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- revoca ex art. 67, comma 2 L.F., i pagamenti effettuati da in Parte_1
favore della nel periodo dal 5.3.2018 al 18.6.2018 per complessivi € Controparte_1
8.503,00;
- condanna la convenuta alla restituzione in favore del Parte_1
della somma di € 8.503,00, oltre ad interessi al tasso legale dal 6.3.18, sulla
[...]
somma di € 2.000,00, dal 27.4.18 sulla somma di € 3.500,00 e dal 19.6.18 sulla somma di € 3.003,00;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del attore, che si Parte_1
liquidano in € 4.200,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 11 di 11