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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. CH UV Presidente rel./est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1258/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
promossa da nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Agatino Scaringi (pec domiciliazione: Email_1
ricorrente
nei confronti di
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Angela Cardella (pec domiciliazione: Email_2
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1258/2025
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “Istanza di Conversione” sottoscritta da entrambe le parti depositata in data 31.10.2025.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a PA (TP) il 20.8.2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di PA (TP), al n. 22, parte II, serie A, anno 2007, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli Salvatore, in CE il 18.9.2008, , in CE il Per_1
15.9.2009 e in CE il 21.12.2012. Per_2
In data 31.10.2025 è stata depositata “Istanza di Conversione” sottoscritta da
[...]
e da con cui hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del CP_1 Parte_1
matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandone l'annotazione al
competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di PA;
- Nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento tra i coniugi, stante che gli stessi sono
entrambi economicamente indipendenti;
- In merito alla prole:
Disporre l'affidamento condiviso dei figli con domicilio prevalente e residenza presso la madre;
Stabilire che il Signor trascorra con i minori o il sabato o la domenica dalle Parte_1
10.00 alle 22.00 a settimane alternate nonché due pomeriggi a settimana dalle 17.30 alle 19.30, salvo
impegni scolastici dei minori e/o lavorativi del padre, ad anni alterni, natale con la madre e capodanno
con il padre, pasqua con la madre e lunedì dell'Angelo con il padre;
Disporre che il Signor versi alla Signora entro il 15gg di ogni mese l'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento per la prole pari ad Euro 600,00 , ossia 200,00 per ciascun figlio- da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT ai consumo - oltre alle spese straordinarie nella misura del
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1258/2025
50% secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Trapani ;”
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare ed insistito per l'accoglimento delle richieste e delle conclusioni contenute nell'istanza di conversione.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• ai sensi dell'art. 3, co. 1 n. 2 lett. b), legge n. 898/1970, la separazione personale tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 7618/2021 emesso da questo Tribunale il
17.9.2021 e pubblicato in pari data (R.G. n. 1092/2021);
• detta separazione si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
***
Con riferimento alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio da ultimo rassegnate, deve innanzitutto osservarsi che alla luce della recente giurisprudenza di legittimità “nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare
provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e
materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il
collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata
al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente
la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate
con la specifica realtà familiare" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2025, n. 1486).
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1258/2025
Tanto premesso, il Tribunale accoglie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle sopra riportate condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
Visto l'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita,
definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
PA (TP) il 20.8.2007 tra nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile C.F._2
del Comune di PA (TP), al n. 22, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti di cui all'“Istanza di Conversione” sottoscritta da entrambe le parti e depositata in data 31.10.2025;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato,
venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Trapani in data 18.12.2025
Il Presidente est.
CH UV
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. CH UV Presidente rel./est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1258/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
promossa da nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. Agatino Scaringi (pec domiciliazione: Email_1
ricorrente
nei confronti di
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Angela Cardella (pec domiciliazione: Email_2
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1258/2025
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “Istanza di Conversione” sottoscritta da entrambe le parti depositata in data 31.10.2025.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a PA (TP) il 20.8.2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di PA (TP), al n. 22, parte II, serie A, anno 2007, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli Salvatore, in CE il 18.9.2008, , in CE il Per_1
15.9.2009 e in CE il 21.12.2012. Per_2
In data 31.10.2025 è stata depositata “Istanza di Conversione” sottoscritta da
[...]
e da con cui hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del CP_1 Parte_1
matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandone l'annotazione al
competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di PA;
- Nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento tra i coniugi, stante che gli stessi sono
entrambi economicamente indipendenti;
- In merito alla prole:
Disporre l'affidamento condiviso dei figli con domicilio prevalente e residenza presso la madre;
Stabilire che il Signor trascorra con i minori o il sabato o la domenica dalle Parte_1
10.00 alle 22.00 a settimane alternate nonché due pomeriggi a settimana dalle 17.30 alle 19.30, salvo
impegni scolastici dei minori e/o lavorativi del padre, ad anni alterni, natale con la madre e capodanno
con il padre, pasqua con la madre e lunedì dell'Angelo con il padre;
Disporre che il Signor versi alla Signora entro il 15gg di ogni mese l'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento per la prole pari ad Euro 600,00 , ossia 200,00 per ciascun figlio- da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT ai consumo - oltre alle spese straordinarie nella misura del
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1258/2025
50% secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Trapani ;”
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare ed insistito per l'accoglimento delle richieste e delle conclusioni contenute nell'istanza di conversione.
Indi, la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• ai sensi dell'art. 3, co. 1 n. 2 lett. b), legge n. 898/1970, la separazione personale tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 7618/2021 emesso da questo Tribunale il
17.9.2021 e pubblicato in pari data (R.G. n. 1092/2021);
• detta separazione si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
***
Con riferimento alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio da ultimo rassegnate, deve innanzitutto osservarsi che alla luce della recente giurisprudenza di legittimità “nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare
provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e
materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il
collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata
al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente
la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate
con la specifica realtà familiare" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21.1.2025, n. 1486).
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Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 1258/2025
Tanto premesso, il Tribunale accoglie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle sopra riportate condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
Visto l'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita,
definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
PA (TP) il 20.8.2007 tra nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata ad [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile C.F._2
del Comune di PA (TP), al n. 22, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni concordate dalle parti di cui all'“Istanza di Conversione” sottoscritta da entrambe le parti e depositata in data 31.10.2025;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato,
venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Trapani in data 18.12.2025
Il Presidente est.
CH UV
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Tribunale di Trapani
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