Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
G. n. 1023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 378/2024 del Tribunale di Massa promossa da:
rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Parte_1
Avv.ti Luca Benedetti e Alice Ciolfi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Massa, alla Via Benedetto Croce n. 7, come da mandato in atti
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Miele, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Via P. Pellegrini n. 2/C, come da mandato in atti
Appellato e Appellante incidentale e contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Rizzo Pinna, ed elettivamente domiciliata
[...] presso il suo studio in Massa, Via P. Pellegrini 2/c, come da mandato in atti
Appellata e Appellante incidentale nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio De Santis, ed elettivamente _4 domiciliata presso il suo studio in Massa, Piazza De Gasperi 15, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e per i motivi ivi esposti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione:
A) nel merito ed in via principale: riformare la sentenza n. 378/2024 emessa in data 7.6.2024 dal Tribunale di Massa nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità dei convenuti per il danno subito da e per l'effetto e conseguentemente rigettare la domanda _4 proposta dall'attrice con ogni statuizione conseguente;
B) in tutti i casi: condannare _4
a rifondere interamente al convenuto le spese di lite e le spese di C.t.u. C) sempre in
[...] tutti i casi. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per l'appellato ed appellante incidentale : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
1) riformare la sentenza n. 378/2024 emessa in data 7.06.2024 nell'ambito del procedimento
n. RG 1532/2021 dal Tribunale di Massa nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità dei convenuti per i danni subiti da e conseguentemente rigettare la domanda _4 proposta da perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e _4 comunque non provata;
2) riformare la sentenza n. 378/2024 emessa in data 7.06.2024 nell'ambito del procedimento n. RG 1532/2021 dal Tribunale di Massa nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite tra convenuti e terzo chiamato e per l'effetto condannare chi di giustizia al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente grado oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CAP come per legge.”
Per l'appellata ed appellante incidentale Controparte_2 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 378/2024 pubblicata in data 07/06/2024 dal
Tribunale di Massa e non notificata: 1). Voglia la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare in toto l'impugnata sentenza perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provata per i motivi puntualmente ed analiticamente rappresentati nel presente atto;
2). Voglia la Corte di Appello di Genova condannare alla restituzione delle eventuali somme che quest'ultima _4 dovesse percepire a seguito dell'adempimento di parte appellante o a seguito dell'azione esecutiva che dovesse promuovere nei confronti di Controparte_3 somme da intendersi maggiorate degli interessi legali dalla data del versamento alla data della domanda e degli interessi moratori dalla domanda al saldo. 3). Voglia, infine, l'adita
Corte condannare alle spese, diritti e onorario, in entrambi i gradi di giudizio, _4 con attribuzione al sottoscritto anticipante, oltre IVA e CNA”
Per l'appellata : _4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
Rigettare l'appello principale proposto da e gli appelli incidentali proposti Parte_1 dall'appellata di e dal chiamato in causa Controparte_3 Controparte_2
, in quanto infondati in fatto ed in diritto. Vittoria di Controparte_1 spese e competenze professionali, di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il _4
Tribunale di Massa, e per sentirli condannare in solido tra Controparte_3 Parte_1 loro al risarcimento dei danni patiti a causa di una caduta avvenuta durante una lezione di guida al fine di conseguire il patentino per il motorino.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -in data 07.05.2019, mentre svolgeva un'esercitazione di guida utilizzando un motociclo messo a disposizione da parte dell'autoscuola presso la pista della Motorizzazione civile in località Cinquale, alla presenza dell'istruttore perdeva l'equilibrio a causa della presenza di sabbia sul suolo Parte_1
e cadeva rovinosamente a terra, rimanendo schiacciata dal peso del motociclo sul piede destro;
-l'istruttore, prima di iniziare il percorso di guida, non le aveva impartito alcuna istruzione in merito e non si era preoccupato di vigilarla durante l'esercitazione tanto più che, essendo impegnato in una telefonata, non si era neanche accorto dell'accaduto, se non successivamente all'intervento di terzi;
-nonostante il dolore al braccio e al piede,
l'attrice veniva invitata da a riprendere la guida del motociclo;
-veniva poi Parte_1 riaccompagnata presso la sede dell'autoscuola in attesa della madre che, successivamente la trasportava al Pronto Soccorso Apuano, dove le diagnosticavano un “trauma arto superiore e inferiore” che la costringeva all'apposizione di una stecca gessata per 25 giorni;
-successivamente, a seguito di Radiografia RX al piede destro, si rendeva necessario uno
“stivaletto gessato” con ulteriore prognosi di 30 giorni.
Si costituivano in giudizio domandando rigettare la Controparte_5 domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provata. Deducevano di non aver mai contravvenuto ai principi di buona fede e correttezza e di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari al fine di istruire l'allieva e tutelarne l'incolumità, impartendo tutte le necessarie istruzioni teoriche e pratiche, assolvendo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Chiedevano, inoltre, essere autorizzati a chiamare in causa il , quale ente gestore dell'area di esercitazione, per Controparte_1 essere dallo stesso manlevati e tenuti indenni da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando la domanda attorea ed il diritto di manleva dei chiamanti in ordine all'occorso.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attrice modificava le proprie conclusioni estendendo la domanda anche nei confronti del terzo chiamato.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa mediante escussione di testi, acquisizione dei documenti prodotti e CTU medico legale, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva:
“- in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice condanna i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all'attrice la somma di € 6.665,50, oltre interessi legali dal momento del sinistro e rivalutazione dalla data della sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra attrice e convenuti e tra convenuti e chiamato in causa;
- pone definitivamente le spese di CTU al 50% a carico dell'attrice ed al 50% a carico dei convenuti in solido tra loro”.
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando, previa sospensione Parte_1 dell'esecutività della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dall'attrice, con condanna della stessa a rifondere integralmente le spese di lite.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha dichiarato la responsabilità, seppur in concorso con l'attrice, di , non tenendo Parte_1 in considerazione le risultanze ottenute all'esito dell'istruttoria; 2) ha pronunciato illegittimamente la condanna alla rifusione delle spese di lite e delle spese di ctu.
Si costituiva, altresì, in giudizio spiegando appello incidentale al fine di Controparte_2 riformare integralmente la sentenza impugnata perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provata. In particolare, impugnava i capi della sentenza in cui la stessa afferma la sussistenza: 1) di un concorso di pari responsabilità tra istruttore e allieva, assumendo che era l'istruttore a dover valutare il grado di capacità dell'allieva prima di sottoporla ad un determinato percorso. Errata valutazione di quanto emerso nel giudizio di primo grado;
2) di una responsabilità oggettiva dell'istruttore; 3) del concorso di pari responsabilità fra istruttore e allieva perché il primo ha sottoposto la seconda ad “un percorso preposto all'esame finale. Contraddizione con la motivazione del rigetto della domanda contro il terzo chiamato ed errata valutazione di quanto emerso nel giudizio di primo grado: 4) del concorso di pari responsabilità dell'istruttore perché, essendo prevedibile la possibilità di errore, doveva far utilizzare all'allieva le protezioni che, sebbene obbligatorie solo in sede di esame, potevano comunque essere consigliabili. Errata valutazione di quanto emerso nel giudizio di primo grado e violazione o falsa interpretazione di una norma di legge.
Chiedeva altresì la condanna di alla restituzione delle eventuali somme che _4 quest'ultima dovesse percepire a seguito dell'adempimento di parte appellante o a seguito dell'azione esecutiva che dovesse promuovere nei confronti di Controparte_3
con condanna di al pagamento delle spese, diritti e onorari in
[...] _4 entrambi i gradi di giudizio,
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, revocare il provvedimento di _4 sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado emessa inaudita altera parte con provvedimento del 25.11.24 o, in subordine, in caso di conferma del provvedimento, determinare idonea cauzione. Nel merito, domandava rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attore e, in via incidentale, la parziale riforma della sentenza appellata nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite tra convenuti e terzo chiamato e per l'effetto condannare chi di giustizia al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Con ordinanza del 16.01.2025, veniva confermato il provvedimento presidenziale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Massa. Con provvedimento del 21.5.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 20.05.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce l'insussistenza della propria responsabilità nella causazione del Pt_1 sinistro, lamentando la motivazione carente ed illogica della sentenza appellata.
Innanzitutto, si duole della errata valutazione delle risultanze istruttorie, laddove secondo il
Tribunale “sussiste un concorso di pari responsabilità tra istruttore ed allieva, in quanto è
l'istruttore che deve valutare il grado di capacità dell'allieva prima di sottoporla ad un determinato percorso, in questo caso un percorso preposto all'esame finale (che si presume di grado elevato di difficoltà dovendo l'allieva effettuare manovre piuttosto complicate quali slalom, percorso a forma di otto, corridoio e frenata di precisione ecc..), e magari, essendo prevedibile la possibilità di errore, visto che l'istruttore non ha la possibilità di intervenire direttamente sui comandi del motociclo, far utilizzare all'allieva stessa protezioni, che sebbene obbligatorie solo in caso di esame, potevano comunque essere nella fattispecie consigliabili, visto l'esito dell'esercitazione. O magari l'istruttore avrebbe potuto utilizzare precauzionalmente gli auricolari, per supportare l'allieva durante il percorso, nella traiettoria della curva o nella velocità di percorrenza. Tuttavia è emerso che l'allieva era all'ottava lezione di guida quindi, sebbene non fosse certo una guidatrice esperta di motocicli, poteva ritenersi dotata di un certo grado di conoscenza della guida del mezzo, che giustifica il riconoscimento di un suo apporto concausale alla determinazione dell'evento (art. 1227
CC). In tal senso la sentenza ha comunque ravvisato un concorso di responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento nella misura del 50%.
Deduce l'appellante che l'attrice non è riuscita a dimostrare alcuna delle circostanze in fatto allegate nell'atto di citazione. Richiama sul punto le testimonianze rese dalle persone presenti al momento dell'incidente al fine di evidenziare che non sussistono omissioni da parte dell'istruttore.
Lamenta quindi Ia violazione di legge, in particolare degli artt. 1218 c.c e/o 2043 c.c e/o
2049 c.c., e la mancata individuazione da parte della sentenza appellata del titolo che giustifica la ritenuta responsabilità dei convenuti in primo grado. Aggiunge che avendo la sentenza, nel motivare l'esclusione della responsabilità ex art 2051
c.c. del , affermato: “ Nel caso di specie l'area privata di Controparte_1 esercitazione, (…………)non è risultata presentare particolari insidie o pericoli, non essendo confermata la presenza di residui sabbiosi sparsi lungo il percorso adibito all'esercitazione alla guida dei motoveicoli, mentre la causa dell'evento può essere ricondotta all'imperizia della conducente, che, quale fatto del terzo, esime il gestore da responsabilità”, tale statuizione avente efficacia di giudicato in quanto non impugnata dalla danneggiata, deve ritenersi il riconoscimento della sussistenza del caso fortuito, atto ad escludere altresì la responsabilità del medesimo appellante.
Alla riforma della statuizione di primo e quindi all'accertamento della esclusione della responsabilità dell'appellante – secondo l'assunto di quest'ultimo- deve quindi seguire la riforma della condanna alle spese.
quale legale rappresentante dell' Controparte_2 Controparte_3 formula appello incidentale avverso la sentenza laddove statuisce che “E', altresì, fonte di responsabilità addebitabile all'istruttore, a titolo di colpa grave, il non aver egli graduato le difficoltà dell'allievo allo scopo di evitare inconvenienti e pericoli ed, in particolare, senza che gli stessi potessero essere evitati dall'istruttore con il suo intervento”.
Deduce altresì che l'incidente deve ritenersi conseguenza di un'imprevedibile manovra dell'allieva che l'istruttore, nonostante la sua presenza e vigilanza, non ha potuto evitare.
E' altresì impugnato il capo della sentenza in cui è affermata la sussistenza del concorso di pari responsabilità fra istruttore e allieva sul presupposto che invece l'incidente è avvenuto nell'ambito del “rischio consentito”, insito nel fatto stesso di effettuare lezioni pratiche di guida su un motociclo.
Da ultimo, si duole dell'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale “essendo prevedibile la possibilità di errore, visto che l'istruttore non ha la possibilità di intervenire direttamente sui comandi del motociclo,” doveva “far utilizzare all'allieva stessa protezioni, che sebbene obbligatorie solo in sede di esame, potevano comunque essere nella fattispecie consigliabili, visto l'esito dell'esercitazione”.
Oltre a ribadire che nessun obbligo di legge ne impone l'uso (l'inesistenza di questo obbligo durante le esercitazioni (fatto tra l'altro mai contestato dall'attrice) risulta chiaramente dal
Decreto del 26/09/2018 MIT ed è stata ribadita dal teste Ing. direttore della MCTC di Tes_1
Massa Carrara), rileva che per il tipo di lesioni riportate dalla (per lo più frattura alla _4 caviglia), le protezioni, anche se utilizzate, non avrebbero impedito il verificarsi del danno I motivi di appello principale ed incidentale sono trattati congiuntamente in quanto afferiscono all'accertamento della responsabilità in ordine all'incidente.
Sul punto la appellata deduce la responsabilità contrattuale in capo all'autoscuola e _4 la responsabilità oggettiva dell'istruttore ai sensi degli artt. 2050 e 2049 cc, assumendo la carenza di prova offerta dai medesimi circa il fatto di avere adottato misure idonee ad evitare il danno.
Orbene, l'accertamento della responsabilità dell'istruttore si colloca nell'alveo dell'art. 2043 cc, mentre, stante a riconducibilità della responsabilità dell'autoscuola alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., deve farsi applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cc (quindi l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso
è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, con un onere probatorio che si traduce nella dimostrazione dell'imprevedibilità dell'evento si v. Cass.
31.3.2007 n. 8067).
Va premesso che l'esclusione della responsabilità del statuita dalla sentenza CP appellata, con pronuncia in giudicato, non comporta di per sé il venire meno di eventuale responsabilità in capo all'istruttore ed alla scuola guida, in ragione della diversa posizione assunta da questi ultimi rispetto all'allieva.
In ordine alle allegazioni di parte attrice/appellata, deve rilevarsi che l'istruttoria svolta ha escluso la presenza di sabbia ove la stessa svolgeva la lezione di guida, ha escluso la distrazione dell'istruttore per essere lo stesso al telefono, ha comprovato la assenza di obbligatorietà di indossare protezioni da parte di chi svolge esercitazioni pratiche di guida non durante l'esame, così come di comunicazione tra allievo e istruttori mediante auricolari nel caso di lezioni non su strada (testi , dipendente dell' Testimone_2 CP_6
teste , direttore della Motorizzazione di Massa Carrara, la teste
[...] Tes_3 [...]
, allieva dell'autoscuola guida . Tes_4 CP_3
Né è emersa alcuna inidoneità del mezzo messo a disposizione dall'autoscuola.
È inoltre circostanza pacifica quella per cui la aveva svolto sette lezioni pratiche di _4 esercitazione alla guida del ciclomotore presso l antecedentemente a Controparte_3 quella nel corso della quale è avvenuta la caduta.
Alla luce di evidenze, sono state adottate, anche in via preventiva, tutte le cautele anche organizzative, ordinariamente esigibili, idonee a evitare l'evento lesivo. La cautela va parametrata alla situazione concreta che viene in rilievo, considerate in particolare le competenze maturate dall'allieva e l'assenza di anomalie con riferimento al luogo oggetto di esercitazione.
La caduta dell'attrice/appellata non trascende nella fattispecie il “rischio consentito” connaturato al fatto stesso di effettuare delle lezioni pratiche di guida sul ciclomotore, non essendo presente un pericolo superiore rispetto ai rischi normalmente prevedibili ed accettati al momento dell'iscrizione per conseguire l'abilitazione a condurre il ciclomotore.
Ne consegue, in accoglimento dell'appello principale di ed incidentale di Parte_1
nella qualità di legale rappresentante dell' Controparte_2 Controparte_3
la riforma della sentenza appellata, stante l'esclusione della responsabilità di questi
[...] ultimi ed il conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da
. _4
Da ultimo si esamina l'appello incidentale svolto da , esente Controparte_1 da responsabilità con pronuncia in giudicato, svolto al fine di ottenere la condanna di chi ritenuto di giustizia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in quanto non essendo emersa alcuna responsabilità a carico del , era da Controparte_1 ritenersi ingiusta la compensazione delle spese di lite disposta dalla sentenza appellata.
La sentenza non motiva tale statuizione.
Orbene, in considerazione dell'accertamento dell'esclusione di responsabilità in capo al
, la attrice/appellata – in applicazione del principio della soccombenza - deve CP essere condannata alla refusione delle spese di lite di primo grado sostenute dal , CP al quale aveva altresì esteso la domanda risarcitoria, nella misura che si liquida come in dispositivo in conformità al DM 55/2014.
La riforma della sentenza appellata comporta altresì la condanna della appellata _4
, alla refusione delle spese di lite sostenute da e da
[...] Parte_1 [...]
in entrambi i gradi di giudizio (per quanto concerne il primo grado Controparte_3 considerata la difesa congiunta e l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 DM 55/2014), così come delle spese sostenute da nel presente grado di giudizio, Controparte_1 tutte liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Per le stesse ragioni le spese di ctu svolta nel primo grado di giudizio sono poste definitivamente a carico di . _4
P.Q.M.
La Corte d'Appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza N. 378/2024 del
Tribunale di Massa così decide:
-in accoglimento dell'appello proposto da e dell'appello incidentale proposto Parte_1 da ed in riforma della sentenza impugnata, Controparte_3 rigetta la domanda di nei confronti di e di _4 Parte_1 Controparte_3
[...] in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Controparte_1 condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado sostenute da _4
, che liquida in € 2540,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet Controparte_1 gen, iva e cpa come per legge.
Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida: _4 per il primo grado di giudizio in favore di e di Parte_1 Controparte_3 in € 3302,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet gen, iva e cpa come per legge;
[...] per il presente grado di giudizio in favore di in € 2906,00 per competenze, oltre Parte_1
15% rimb forfet gen, iva e cpa come per legge;
in favore di in € 2906,00 per competenze, oltre 15% Controparte_3 rimb forfet gen, iva e cpa come per legge;
in favore di , che liquida in € 2906,00 per competenze, oltre Controparte_1
15% rimb forfet gen, iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente le spese della ctu licenziata in primo grado a carico di _4
Genova, 26.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno