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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1372/2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e assistita dall'Avv. Piero Pompameo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rende (CS) Piazza della Libertà
n. 30
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO
, (p.iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili ed elettivamente pagina 1 di 7 domiciliata, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia 2171/2023 emessa a definizione del giudizio r.g.n. 5306/2022 depositata in data 13.7.2023 non notificata.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione CP_1 alla cartella di pagamento n. 13920180004520314000, notificata il 27.9.2019 e avente ad oggetto crediti maturati nei confronti della relativi al Controparte_2 pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013-2014.
A fondamento della domanda l'attore deduceva la prescrizione del credito per tardiva notifica della cartella di pagamento.
L' si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione Parte_1 per carenza di agire per l'impossibilità della cartella, di essere posta in esecuzione, ex art 50, comma 2, del D.p.r. 602/73, nel merito, il mancato decorso del termine di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n.
2171/2023 dopo avere preliminarmente affermato che la prescrizione del credito post- cartella spetta al giudice ordinario e non a quello tributario, accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito annullando la cartella di pagamento impugnata.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “ Voglia I'Ill.mo Giudice Adito, in funzione di Giudice di Secondo grado, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma totale della sentenza n.
2171/2023, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia: 1) In via preliminare,
pagina 2 di 7 riformare la sentenza numero 2171/2023, emessa in data 13.07.2023, dal Giudice di
Pace di Vibo Valentia, e sulla scorta del principio statuito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite sent. n. 34447 del 24.12.2019, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, per l'eccezione di prescrizione del credito portato in cartella, per il periodo precedente alla sua notificazione, con la giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, per essere la residenza del signor CP_1
, (Vibo Valentia), inclusa nel Circondario della predetta autorità, per i motivi
[...] sopraindicati. 2) Dichiarare la nullità della sentenza n.2171/2023, emessa da Giudice di Pace di Vibo Valenzia, per l'omessa pronuncia del Giudicante sull'eccezione preliminare formalizzata dalla concessionaria, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, inerente l'inammissibilità della proposta opposizione, avverso la cartella di pagamento n. 13920180004520314000, notificata in data 27.09.2019, per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dovuto alla mancanza di un atto successivo alla notifica della cartella ex art. 50, comma 2, D.pr. 602/73, oltre al fatto che l'eccezione di prescrizione non può essere eccepita in via d'azione, per i motivi sopraindicati;
3) Nel merito, si chiede la riforma della sentenza n.2171/2023, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, nella parte in cui dichiarava la prescrizione del credito vantato dalla concessionaria (tassa automobilistica), per il periodo precedente alla notifica della cartella, per essere l'eccezione inammissibile, posto che come specificato nel motivo numero uno del presente gravame, la questione avrebbe dovuto essere proposta innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo
Valentia, nel cui circondario rientrava il Comune di residenza dell'opponente, e per il motivo numero due, entro il termine perentorio statuito dall'art. 21, del D.lgs. 546/92,
(sessanta giorni dalla notifica stessa), opposizione mai proposta, con la conseguente inammissibilità dell'eccezione (si sarebbe prodotto l'effetto di irretrattabilità del credito), mentre la stessa deve essere dichiarata anche infondata per il periodo successivo, per il motivo sopraindicato. Con condanna della parte dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.”
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, improcedibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire e, nel merito, mancato decorso del termine di prescrizione.
pagina 3 di 7 La si costituiva proponendo appello incidentale e deduceva Controparte_2 preliminarmente la nullità della sentenza per aver dichiarato la contumacia della nonostante l'omessa notifica alla stessa dell'atto di citazione avversario;
CP_2
l'improcedibilità per il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice tributario;
nel merito, il rispetto dell'iter di notificazione degli atti impositivi e dunque il mancato decorso del termine di prescrizione. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 25.2.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
L'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto pagina 4 di 7 giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima.
Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della tardiva notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli pagina 5 di 7 atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della pagina 6 di 7 esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920180004520314000 afferente tassa automobilistica, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' nonché l'appello Parte_1 incidentale proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della sentenza Controparte_2 impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 3.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1372/2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e assistita dall'Avv. Piero Pompameo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rende (CS) Piazza della Libertà
n. 30
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO
, (p.iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili ed elettivamente pagina 1 di 7 domiciliata, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, loc. Germaneto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia 2171/2023 emessa a definizione del giudizio r.g.n. 5306/2022 depositata in data 13.7.2023 non notificata.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione CP_1 alla cartella di pagamento n. 13920180004520314000, notificata il 27.9.2019 e avente ad oggetto crediti maturati nei confronti della relativi al Controparte_2 pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013-2014.
A fondamento della domanda l'attore deduceva la prescrizione del credito per tardiva notifica della cartella di pagamento.
L' si costituiva deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione Parte_1 per carenza di agire per l'impossibilità della cartella, di essere posta in esecuzione, ex art 50, comma 2, del D.p.r. 602/73, nel merito, il mancato decorso del termine di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n.
2171/2023 dopo avere preliminarmente affermato che la prescrizione del credito post- cartella spetta al giudice ordinario e non a quello tributario, accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito annullando la cartella di pagamento impugnata.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “ Voglia I'Ill.mo Giudice Adito, in funzione di Giudice di Secondo grado, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma totale della sentenza n.
2171/2023, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia: 1) In via preliminare,
pagina 2 di 7 riformare la sentenza numero 2171/2023, emessa in data 13.07.2023, dal Giudice di
Pace di Vibo Valentia, e sulla scorta del principio statuito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite sent. n. 34447 del 24.12.2019, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, per l'eccezione di prescrizione del credito portato in cartella, per il periodo precedente alla sua notificazione, con la giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, per essere la residenza del signor CP_1
, (Vibo Valentia), inclusa nel Circondario della predetta autorità, per i motivi
[...] sopraindicati. 2) Dichiarare la nullità della sentenza n.2171/2023, emessa da Giudice di Pace di Vibo Valenzia, per l'omessa pronuncia del Giudicante sull'eccezione preliminare formalizzata dalla concessionaria, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, inerente l'inammissibilità della proposta opposizione, avverso la cartella di pagamento n. 13920180004520314000, notificata in data 27.09.2019, per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dovuto alla mancanza di un atto successivo alla notifica della cartella ex art. 50, comma 2, D.pr. 602/73, oltre al fatto che l'eccezione di prescrizione non può essere eccepita in via d'azione, per i motivi sopraindicati;
3) Nel merito, si chiede la riforma della sentenza n.2171/2023, emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, nella parte in cui dichiarava la prescrizione del credito vantato dalla concessionaria (tassa automobilistica), per il periodo precedente alla notifica della cartella, per essere l'eccezione inammissibile, posto che come specificato nel motivo numero uno del presente gravame, la questione avrebbe dovuto essere proposta innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo
Valentia, nel cui circondario rientrava il Comune di residenza dell'opponente, e per il motivo numero due, entro il termine perentorio statuito dall'art. 21, del D.lgs. 546/92,
(sessanta giorni dalla notifica stessa), opposizione mai proposta, con la conseguente inammissibilità dell'eccezione (si sarebbe prodotto l'effetto di irretrattabilità del credito), mentre la stessa deve essere dichiarata anche infondata per il periodo successivo, per il motivo sopraindicato. Con condanna della parte dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.”
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, improcedibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire e, nel merito, mancato decorso del termine di prescrizione.
pagina 3 di 7 La si costituiva proponendo appello incidentale e deduceva Controparte_2 preliminarmente la nullità della sentenza per aver dichiarato la contumacia della nonostante l'omessa notifica alla stessa dell'atto di citazione avversario;
CP_2
l'improcedibilità per il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice tributario;
nel merito, il rispetto dell'iter di notificazione degli atti impositivi e dunque il mancato decorso del termine di prescrizione. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 25.2.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
L'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto pagina 4 di 7 giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima.
Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della tardiva notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli pagina 5 di 7 atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della pagina 6 di 7 esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920180004520314000 afferente tassa automobilistica, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' nonché l'appello Parte_1 incidentale proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della sentenza Controparte_2 impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 3.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7