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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/10/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 316/2025
Oggi 07/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa MO GE sono comparsi:
Per l'avv.to DE ANGELIS GENNARO Parte_1
Per e per nessuno è comparso Controparte_1 CP_2
L'avv. De Angelis fa presente che la cliente non gli ha fornito il certificato di residenza e pertanto discute la causa riportandosi al ricorso e a quanto verbalizzato alla scorsa udienza ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Nel caso in cui il giudice ritenesse la causa matura per la decisione dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - RG. n 316/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MO GE , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa. promossa da:
difesa e rappresentata dall'avv. Gennaro De Angelis e dall'Avv. Parte_1
UI OC
PARTE RICORRENTE contro assistito e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1
Carrea
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
In via preliminare
1) Tenuto conto dell'urgenza rappresentata circa la gravità degli effetti che un eventuale procedura esecutiva (fermo o ipoteca) potrebbe determinare sull'utilizzabilità di mezzi di proprietà del ricorrente ovvero sui beni immobili, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati inaudita altera parte ovvero anche previa fissazione anticipata di udienza con notifica a carico della ricorrente, per i provvedimenti idonei e necessari.
Sempre in via preliminare
- 2 - 2) Farsi ordine al deposito in originale della documentazione di pertinenza e relativa agli atti della procedura di riscossione esattoriale (cartelle, intimazioni etc. etc.) ex art. 26 D.P.R. 602/73.
Nel merito
3) Dichiarare illegittima la procedura di riscossione per mancata notifica degli atti di cui 1) Tenuto conto dell'urgenza rappresentata circa la gravità degli effetti che un eventuale procedura esecutiva
(fermo o ipoteca) potrebbe determinare sull'utilizzabilità di mezzi di proprietà del ricorrente ovvero sui beni immobili, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati inaudita altera parte ovvero anche previa fissazione anticipata di udienza con notifica a carico della ricorrente, per i provvedimenti idonei e necessari.
Sempre in via preliminare
2) Farsi ordine al deposito in originale della documentazione di pertinenza e relativa agli atti della procedura di riscossione esattoriale (cartelle, intimazioni etc. etc.) ex art. 26 D.P.R. 602/73.
Nel merito
3) Dichiarare illegittima la procedura di riscossione per mancata notifica degli atti di cui all'intimazione impugnata e quindi carenza di un valido titolo per procedere alla riscossione esattoriale.
4) Dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione del credito per decorso del termine quinquennale con inesigibilità del credito e, che nulla quindi è dovuto dal ricorrente.
5) Dichiararsi la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme in applicazione del D. Legisl.
46/99.
6) Condanna in solido dei resistenti all'onorario di lite con attribuzione nonchè alle spese di CU a favore del ricorrente.
Per CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare il ricorso in opposizione in quanto privo di fondamento;
per la CP_ denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la prescrizione dei crediti dell' oggetto degli avvisi di addebito menzionati in ricorso e richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, dichiarare la esclusiva responsabilità dell'Agente della Riscossione Controparte_3
CP_
per il pregiudizio subito dall' alle proprie ragioni creditorie, in conseguenza del
[...] negligente adempimento, da parte dell'Agente stesso, delle azioni di recupero e tutela dei crediti ad esso demandate.
Spese di lite in ogni caso rifuse.
PER CP_4
Voglia il Tribunale adito, gradatamente:
- 3 - - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente in relazione alle domande afferenti la prescrizione della pretesa creditoria, l'attività che precede la consegna del ruolo e la notifica degli avvisi di addebito, come indicate in narrativa e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di , adottare i provvedimenti che saranno ritenuti Controparte_1 di giustizia;
- respingere il ricorso in quanto infondato.
Con vittoria di spese e onorari di lite da distarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.4.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n . in ordine ai soli atti impositivi di competenza PartitaIVA_1 del giudice adito per un importo complessivo di euro 17.574,75 eccependo preliminarmente di non aver ricevuto la notifica dei 5 avvisi di addebito sottesi alla stessa , ossia gli AVA n. CP_2
6420190000626488000, n. 36420190001695584000, n. 3642021000035321900 ,n.
36420220000652620000 e n. 36420220001410869000
Eccepiva altresì la prescrizione per decorso dei termini relativi all'esercizio del diritto alla riscossione e del diritto alla riscossione , nonché la decadenza del diritto alla riscossione in applicazione del d.lgvo n. 46/99 e rassegnava le conclusioni sopra indicate
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_2
Il procuratore dell' rilevava che gli avvisi di addebito impugnati si Controparte_5 riferiscono ai contributi fissi dovuti nella gestione dei commercianti presso la quale la sig. risulta iscritta dal 04/2018 ad oggi (cod azienda 21291641) e che poiché tali contributi Parte_1 non sono stati pagati alle scadenze di legge né successivamente, si è provveduto ad affidare, nei termini, il loro recupero al Concessionario della Riscossione;
che essi sono stati tutti regolarmente notificati come da copie dell'esito delle raccomandate AR versate in atti con notifica regolarmente perfezionata, per “compiuta giacenza”, trascorsi dieci giorni dalla data del rilascio, da parte dell'ufficiale postale, dell'avviso di giacenza , con la conseguenza che il credito contributivo di cui si discute è divenuto ormai non più contestabile ed “irretrattabile”
In ordine alla eccepita prescrizione dei crediti contributivi oggetto degli avvisi in esame, rilevava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a tali doglianze di controparte, posto che unico soggetto competente a porre in essere gli atti successivi alla formazione del ruolo da parte dell'Ente impositore (tra i quali, oltre alla emissione e notificazione della cartella esattoriale, ed alle azioni di recupero del credito affidato, anche tutti gli atti destinati alla tutela del credito stesso come quelli
- 4 - interruttivi dei termini prescrizionali) è la società concessionaria della riscossione, oggi
[...]
. Controparte_3
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente anche contestando a sua volta la fondatezza del ricorso con ampie CP_4
e articolate argomentazioni giuridiche .
Il procuratore dell'Agenzia convenuta eccepiva il difetto di legittimazione in ordine alla notifica degli AVA di competenze dell' e, quindi, quale unico soggetto legittimato a fornire la prova CP_2 della rituale notifica degli avvisi di addebito impugnato, nonché in relazione alla contestazione relativa all'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, rilevando che è mero CP_4 destinatario del pagamento e trattandosi di contestazione da rivolgere nei confronti dell'ente creditore, titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
In ogni caso sottolineava che la ricorrente , oltre alla notifica degli atti impositivi, ha altresì ricevuto la notifica dei seguenti atti interruttivi: intimazione di pagamento n.
06420229002055610000 in data 10.11.2022 e intimazione di pagamento n.
06420239004353905000 in data 8.1.2023, con la conseguenza, che anche per effetto della sospensione/proroga dei termini voluta dalla normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da Covid-19, la prescrizione, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (12.3.2025), non è affatto maturata.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Andrà premesso che nessuna rilevanza puo' essere attribuita all'affermazione del procuratore del ricorrente (verbalizzata in data 16.9.25), secondo il quale la non avrebbe mai risieduto Parte_1 in via Leon Battista Alberti 6 Sabbioneta (MN) ma sempre in Sabbioneta (MN), ZZ NI
Bibiena – Villa Pasquali, posto che la stessa non ha assolto all'onere di dimostrare quanto ha asserito non avendo ottemperato all'invito del giudice contenuto nell'ordinanza 18.9.2025 di produrre il certificato storico di residenza .
Detto questo si osserva che per il cd principio della ragione piu' liquida occorre dichiarare l'inammissibilità della opposizione per mancato rispetto del termine , previsto a pena di decadenza
, di giorni 40 dal ricevimento dell'atto impugnato .
Tutte le difese della ricorrente poggiano, in sostanza, sulla mancata notifica degli atti impositivi richiamati nell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, mancata notifica che
- 5 - comporterebbe la mancata conoscenza da parte della stessa opponente dei suddetti atti impositivi, quali atti presupposti dell'intimazione di pagamento.
Con la conseguenza che avendo la avuto conoscenza della loro esistenza soltanto con Parte_1 la notifica di quest'ultimo atto, avvenuta pacificamente il 28.2.25 , ella ben potrebbe far valere la prescrizione dei crediti contributivi cui si riferisce l'intimazione di pagamento.
Ebbene, anche a non voler considerare valida la notifica dei 5 avvisi di addebito sottesi all'atto qui impugnato , come sostenuto dalla ha documentato in atti che nel 2022 ha Parte_1 CP_4 notificato alla ricorrente , ai sensi dell'art.140 c.p.c, l'atto di intimazione n.
06420229002055610000 e successivamente , in data 8.1.24 e con consegna al destinatario, l'atto di intimazione n. 06420239004353905000 .
La ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla regolarità della notifica di quest'ultimo atto per cui deve ritenersi che, quanto meno alla data della notifica di questa intimazione di pagamento, la abbia avuto conoscenza degli avvisi in questione. Parte_1
Da questa data, la ricorrente avendo avuto sicura conoscenza degli avvisi di addebito, avrebbe potuto proporre opposizione avverso questi atti impositivi nel termine perentorio di legge di 40 per come previsto dall'art.24 del d.lgs.46 del 1999, in funzione recuperatoria delle difese che la stessa, in tesi, non aveva potuto proporre tempestivamente, per la mancanza di valida notifica degli atti impositivi originari e presupposti.
Ed invero, le difese relative all'invalidità o alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti e posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta, sono certamente difese con funzione recuperatoria, volte cioè a far valere la mancata valida conoscenza di detti atti impositivi e quindi a recuperare quel momento di garanzia dato dalla necessità della loro valida notifica, che è indispensabile per consentire al soggetto destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa, momento, in tesi, venuto meno, secondo la prospettazione della ricorrente , per l'assenza di valida notifica degli atti impositivi oggetto di giudizio.
Se così è, non può che trovare applicazione il consolidato principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel caso di mancata notifica o di invalidità della notifica dell'atto impositivo, il momento di garanzia di cui si è appena detto può essere recuperato impugnando il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa e con riferimento a questo atto, avendo la sua impugnazione appunto funzione recuperatoria dell'impugnazione che non si è potuta proporre prima avverso l'atto impositivo non validamente notificato, trova applicazione la disciplina impugnatoria propria di quest'ultimo atto impositivo (cfr.tra le varie Cass.24506/2016 e Cass.8757/2023).
- 6 - Nel caso in esame, stando alla originaria prospettazione della ricorrente, il primo atto che ha posto la ricorrente in grado di esercitare il proprio diritto di difesa è appunto l'intimazione di pagamento del 2023 ( notificata il 2024) e la disciplina impugnatoria che regola gli atti impositivi richiamati dalla stessa intimazione (ossia gli avvisi di addebito oggetto di giudizio) prevede che l'opposizione debba essere proposta entro 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (cfr.il già cit.art.24 del d.lgs.46 del 1999).
La ricorrente non ha invece proposto alcuna opposizione avverso la suddetta intimazione di pagamento (né nel termine perentorio di 40 giorni, né oltre questo termine), con la conseguenza che i debiti portati dagli avvisi richiamati dal medesimo atto devono ritenersi ormai definitivi e non più contestabili.
Vi è da aggiungere inoltre che la ricorrente ha ricevuto regolarmente l'atto di intimazione qui impugnato in data 28.2.25 e avendo ella depositato l'atto di opposizione allo stesso in data
26.4.2025( ossia decorsi i 40 giorni di cui sopra) , sussiste un ulteriore motivo per ritenere gli atti impositivi in essa portati definitivi e irretrattabili
Nulla piu' vi è da aggiungere , dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione sollevata
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n.06420249004563235 ; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da e che liquida , per CP_2 CP_4 ciascuno di essi, in euro 1.864,00 , oltre rimb. forf, IVA e CPA se dovuti con distrazione , per quanto concerne l' al procuratore della stessa Controparte_1
Così deciso in Mantova , il 7.10.25
Il Giudice
MO GE
- 7 -
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 316/2025
Oggi 07/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa MO GE sono comparsi:
Per l'avv.to DE ANGELIS GENNARO Parte_1
Per e per nessuno è comparso Controparte_1 CP_2
L'avv. De Angelis fa presente che la cliente non gli ha fornito il certificato di residenza e pertanto discute la causa riportandosi al ricorso e a quanto verbalizzato alla scorsa udienza ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Nel caso in cui il giudice ritenesse la causa matura per la decisione dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - RG. n 316/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MO GE , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa. promossa da:
difesa e rappresentata dall'avv. Gennaro De Angelis e dall'Avv. Parte_1
UI OC
PARTE RICORRENTE contro assistito e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1
Carrea
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
In via preliminare
1) Tenuto conto dell'urgenza rappresentata circa la gravità degli effetti che un eventuale procedura esecutiva (fermo o ipoteca) potrebbe determinare sull'utilizzabilità di mezzi di proprietà del ricorrente ovvero sui beni immobili, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati inaudita altera parte ovvero anche previa fissazione anticipata di udienza con notifica a carico della ricorrente, per i provvedimenti idonei e necessari.
Sempre in via preliminare
- 2 - 2) Farsi ordine al deposito in originale della documentazione di pertinenza e relativa agli atti della procedura di riscossione esattoriale (cartelle, intimazioni etc. etc.) ex art. 26 D.P.R. 602/73.
Nel merito
3) Dichiarare illegittima la procedura di riscossione per mancata notifica degli atti di cui 1) Tenuto conto dell'urgenza rappresentata circa la gravità degli effetti che un eventuale procedura esecutiva
(fermo o ipoteca) potrebbe determinare sull'utilizzabilità di mezzi di proprietà del ricorrente ovvero sui beni immobili, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati inaudita altera parte ovvero anche previa fissazione anticipata di udienza con notifica a carico della ricorrente, per i provvedimenti idonei e necessari.
Sempre in via preliminare
2) Farsi ordine al deposito in originale della documentazione di pertinenza e relativa agli atti della procedura di riscossione esattoriale (cartelle, intimazioni etc. etc.) ex art. 26 D.P.R. 602/73.
Nel merito
3) Dichiarare illegittima la procedura di riscossione per mancata notifica degli atti di cui all'intimazione impugnata e quindi carenza di un valido titolo per procedere alla riscossione esattoriale.
4) Dichiarare la prescrizione del diritto alla riscossione del credito per decorso del termine quinquennale con inesigibilità del credito e, che nulla quindi è dovuto dal ricorrente.
5) Dichiararsi la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme in applicazione del D. Legisl.
46/99.
6) Condanna in solido dei resistenti all'onorario di lite con attribuzione nonchè alle spese di CU a favore del ricorrente.
Per CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare il ricorso in opposizione in quanto privo di fondamento;
per la CP_ denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la prescrizione dei crediti dell' oggetto degli avvisi di addebito menzionati in ricorso e richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata, dichiarare la esclusiva responsabilità dell'Agente della Riscossione Controparte_3
CP_
per il pregiudizio subito dall' alle proprie ragioni creditorie, in conseguenza del
[...] negligente adempimento, da parte dell'Agente stesso, delle azioni di recupero e tutela dei crediti ad esso demandate.
Spese di lite in ogni caso rifuse.
PER CP_4
Voglia il Tribunale adito, gradatamente:
- 3 - - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente in relazione alle domande afferenti la prescrizione della pretesa creditoria, l'attività che precede la consegna del ruolo e la notifica degli avvisi di addebito, come indicate in narrativa e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di , adottare i provvedimenti che saranno ritenuti Controparte_1 di giustizia;
- respingere il ricorso in quanto infondato.
Con vittoria di spese e onorari di lite da distarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.4.2025 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n . in ordine ai soli atti impositivi di competenza PartitaIVA_1 del giudice adito per un importo complessivo di euro 17.574,75 eccependo preliminarmente di non aver ricevuto la notifica dei 5 avvisi di addebito sottesi alla stessa , ossia gli AVA n. CP_2
6420190000626488000, n. 36420190001695584000, n. 3642021000035321900 ,n.
36420220000652620000 e n. 36420220001410869000
Eccepiva altresì la prescrizione per decorso dei termini relativi all'esercizio del diritto alla riscossione e del diritto alla riscossione , nonché la decadenza del diritto alla riscossione in applicazione del d.lgvo n. 46/99 e rassegnava le conclusioni sopra indicate
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_2
Il procuratore dell' rilevava che gli avvisi di addebito impugnati si Controparte_5 riferiscono ai contributi fissi dovuti nella gestione dei commercianti presso la quale la sig. risulta iscritta dal 04/2018 ad oggi (cod azienda 21291641) e che poiché tali contributi Parte_1 non sono stati pagati alle scadenze di legge né successivamente, si è provveduto ad affidare, nei termini, il loro recupero al Concessionario della Riscossione;
che essi sono stati tutti regolarmente notificati come da copie dell'esito delle raccomandate AR versate in atti con notifica regolarmente perfezionata, per “compiuta giacenza”, trascorsi dieci giorni dalla data del rilascio, da parte dell'ufficiale postale, dell'avviso di giacenza , con la conseguenza che il credito contributivo di cui si discute è divenuto ormai non più contestabile ed “irretrattabile”
In ordine alla eccepita prescrizione dei crediti contributivi oggetto degli avvisi in esame, rilevava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a tali doglianze di controparte, posto che unico soggetto competente a porre in essere gli atti successivi alla formazione del ruolo da parte dell'Ente impositore (tra i quali, oltre alla emissione e notificazione della cartella esattoriale, ed alle azioni di recupero del credito affidato, anche tutti gli atti destinati alla tutela del credito stesso come quelli
- 4 - interruttivi dei termini prescrizionali) è la società concessionaria della riscossione, oggi
[...]
. Controparte_3
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente anche contestando a sua volta la fondatezza del ricorso con ampie CP_4
e articolate argomentazioni giuridiche .
Il procuratore dell'Agenzia convenuta eccepiva il difetto di legittimazione in ordine alla notifica degli AVA di competenze dell' e, quindi, quale unico soggetto legittimato a fornire la prova CP_2 della rituale notifica degli avvisi di addebito impugnato, nonché in relazione alla contestazione relativa all'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, rilevando che è mero CP_4 destinatario del pagamento e trattandosi di contestazione da rivolgere nei confronti dell'ente creditore, titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
In ogni caso sottolineava che la ricorrente , oltre alla notifica degli atti impositivi, ha altresì ricevuto la notifica dei seguenti atti interruttivi: intimazione di pagamento n.
06420229002055610000 in data 10.11.2022 e intimazione di pagamento n.
06420239004353905000 in data 8.1.2023, con la conseguenza, che anche per effetto della sospensione/proroga dei termini voluta dalla normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da Covid-19, la prescrizione, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (12.3.2025), non è affatto maturata.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Andrà premesso che nessuna rilevanza puo' essere attribuita all'affermazione del procuratore del ricorrente (verbalizzata in data 16.9.25), secondo il quale la non avrebbe mai risieduto Parte_1 in via Leon Battista Alberti 6 Sabbioneta (MN) ma sempre in Sabbioneta (MN), ZZ NI
Bibiena – Villa Pasquali, posto che la stessa non ha assolto all'onere di dimostrare quanto ha asserito non avendo ottemperato all'invito del giudice contenuto nell'ordinanza 18.9.2025 di produrre il certificato storico di residenza .
Detto questo si osserva che per il cd principio della ragione piu' liquida occorre dichiarare l'inammissibilità della opposizione per mancato rispetto del termine , previsto a pena di decadenza
, di giorni 40 dal ricevimento dell'atto impugnato .
Tutte le difese della ricorrente poggiano, in sostanza, sulla mancata notifica degli atti impositivi richiamati nell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, mancata notifica che
- 5 - comporterebbe la mancata conoscenza da parte della stessa opponente dei suddetti atti impositivi, quali atti presupposti dell'intimazione di pagamento.
Con la conseguenza che avendo la avuto conoscenza della loro esistenza soltanto con Parte_1 la notifica di quest'ultimo atto, avvenuta pacificamente il 28.2.25 , ella ben potrebbe far valere la prescrizione dei crediti contributivi cui si riferisce l'intimazione di pagamento.
Ebbene, anche a non voler considerare valida la notifica dei 5 avvisi di addebito sottesi all'atto qui impugnato , come sostenuto dalla ha documentato in atti che nel 2022 ha Parte_1 CP_4 notificato alla ricorrente , ai sensi dell'art.140 c.p.c, l'atto di intimazione n.
06420229002055610000 e successivamente , in data 8.1.24 e con consegna al destinatario, l'atto di intimazione n. 06420239004353905000 .
La ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla regolarità della notifica di quest'ultimo atto per cui deve ritenersi che, quanto meno alla data della notifica di questa intimazione di pagamento, la abbia avuto conoscenza degli avvisi in questione. Parte_1
Da questa data, la ricorrente avendo avuto sicura conoscenza degli avvisi di addebito, avrebbe potuto proporre opposizione avverso questi atti impositivi nel termine perentorio di legge di 40 per come previsto dall'art.24 del d.lgs.46 del 1999, in funzione recuperatoria delle difese che la stessa, in tesi, non aveva potuto proporre tempestivamente, per la mancanza di valida notifica degli atti impositivi originari e presupposti.
Ed invero, le difese relative all'invalidità o alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti e posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta, sono certamente difese con funzione recuperatoria, volte cioè a far valere la mancata valida conoscenza di detti atti impositivi e quindi a recuperare quel momento di garanzia dato dalla necessità della loro valida notifica, che è indispensabile per consentire al soggetto destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa, momento, in tesi, venuto meno, secondo la prospettazione della ricorrente , per l'assenza di valida notifica degli atti impositivi oggetto di giudizio.
Se così è, non può che trovare applicazione il consolidato principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel caso di mancata notifica o di invalidità della notifica dell'atto impositivo, il momento di garanzia di cui si è appena detto può essere recuperato impugnando il primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa e con riferimento a questo atto, avendo la sua impugnazione appunto funzione recuperatoria dell'impugnazione che non si è potuta proporre prima avverso l'atto impositivo non validamente notificato, trova applicazione la disciplina impugnatoria propria di quest'ultimo atto impositivo (cfr.tra le varie Cass.24506/2016 e Cass.8757/2023).
- 6 - Nel caso in esame, stando alla originaria prospettazione della ricorrente, il primo atto che ha posto la ricorrente in grado di esercitare il proprio diritto di difesa è appunto l'intimazione di pagamento del 2023 ( notificata il 2024) e la disciplina impugnatoria che regola gli atti impositivi richiamati dalla stessa intimazione (ossia gli avvisi di addebito oggetto di giudizio) prevede che l'opposizione debba essere proposta entro 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (cfr.il già cit.art.24 del d.lgs.46 del 1999).
La ricorrente non ha invece proposto alcuna opposizione avverso la suddetta intimazione di pagamento (né nel termine perentorio di 40 giorni, né oltre questo termine), con la conseguenza che i debiti portati dagli avvisi richiamati dal medesimo atto devono ritenersi ormai definitivi e non più contestabili.
Vi è da aggiungere inoltre che la ricorrente ha ricevuto regolarmente l'atto di intimazione qui impugnato in data 28.2.25 e avendo ella depositato l'atto di opposizione allo stesso in data
26.4.2025( ossia decorsi i 40 giorni di cui sopra) , sussiste un ulteriore motivo per ritenere gli atti impositivi in essa portati definitivi e irretrattabili
Nulla piu' vi è da aggiungere , dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione sollevata
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n.06420249004563235 ; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da e che liquida , per CP_2 CP_4 ciascuno di essi, in euro 1.864,00 , oltre rimb. forf, IVA e CPA se dovuti con distrazione , per quanto concerne l' al procuratore della stessa Controparte_1
Così deciso in Mantova , il 7.10.25
Il Giudice
MO GE
- 7 -