Sentenza 15 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00989/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2025, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Spirito Santo Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Cantile e Donato Lettieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Caliendo in Roma, via del Trullo, n. 6,
la NAPAC Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 103/2025, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Spirito Santo Società Cooperativa a r.l.;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che l’appello cautelare sia assistito del prescritto fumus boni iuris con riferimento, quantomeno, ai profili di rito con esso sollevati, atteso che:
- ove si ravvisi l’impugnabilità del verbale avverso il quale si rivolge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la sua promotrice avrebbe avuto l’onere di notificarlo alla parte controinteressata, non individuabile nella notificata NAPAC Costruzioni s.r.l. (la quale semmai è qualificabile come parte cointeressata), ma nella ditta collocatasi in prima posizione subito a ridosso della originaria soglia di anomalia ed a favore della quale il Seggio di gara, con il suddetto verbale, ha formulato la proposta di aggiudicazione;
- sussistono comunque ragionevoli dubbi in ordine alla stessa impugnabilità del suddetto verbale, in quanto recante la mera proposta di aggiudicazione a favore della controinteressata (pretermessa), atteso che, sebbene l’art. 108, comma 12, d.lvo n. 36/2023 preveda che “ ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara ”, sì che l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione, una volta che venisse disposta, non recherebbe alcun vantaggio alla ricorrente ed il relativo eventuale ricorso andrebbe qualificato per tale ragione come inammissibile, la sussistenza di tale preclusione processuale all’impugnazione del suddetto provvedimento non giustifica l’”aggiramento” della disposizione citata, attraverso l’affermazione della immediata impugnabilità di un mero atto endoprocedimentale;
Ritenuto di condannare l’originaria ricorrente alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare a favore della odierna appellante, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello cautelare e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza appellata, respinge l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente in primo grado.
Condanna l’originaria ricorrente alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare a favore dell’odierna appellante, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO