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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
RG n. 1522/2024
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.03.2025, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c. e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il Persona_1
29.09.2009, chiedevano, in via cautelare d'urgenza, al Tribunale di Vercelli di corrispondere ai ricorrenti “l'importo che sarà ritenuto di giustizia e comunque non inferiore ad € 100.000,00 al fine di sostenere almeno una parte degli esborsi di cui in narrativa, in ogni caso idoneo a tutelare il diritto alla salute e ad un'esistenza libera e dignitosa di
[...]
e dei suoi genitori, nonché il diritto alla effettiva abitabilità della casa familiare, con Per_1
vittoria di spese e onorari da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”; che si costituiva la chiedendo, Controparte_1
in via preliminare, di estendere il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, e cioè il proprietario del veicolo sul quale era trasportato il signor Persona_1
al momento del sinistro;
nel merito, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la domanda attorea, col favore delle spese di giudizio;
rilevato che, integrato il contraddittorio nei confronti si , quest'ultimo si CP_2
costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale, nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la domanda dei ricorrenti in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse fondata in tutto o in parte la domanda di parte ricorrente, dichiarare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a tenere Controparte_3
indenne e a manlevare in forza di idonea polizza assicurativa e, quindi, CP_2
condannare la stessa al pagamento di quanto eventualmente dal medesimo dovuto ai ricorrenti, con vittoria di spese e onorari da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
1 rilevato che nel corso del procedimento la compagnia assicurativa resistente dichiarava che la stessa aveva conferito nuovo incarico al Collegio dei medici legali per valutare la misura dei postumi invalidanti ed anche le necessità in termini di assistenza e di eventuali adeguamenti strutturali dell'abitazione del leso previa visita domiciliare, poi avvenuta in data
21.03.2025, facendo presente che erano stati erogati già dei rimborsi per circa 36 mila euro;
preso atto che, nel caso in esame, non vi è contestazione sulla responsabilità ma solo sul quantum del risarcimento, il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 26 marzo
2025 al fine di verificare la possibilità di una soluzione conciliativa, invitando la Compagnia ad effettuare quanto prima la visita domiciliare;
fallito il tentativo di conciliazione e riservata la decisione;
OSSERVA
Il ricorso è infondato per difetto di residualità dell'azione ex art. 700 c.p.c., in quanto rimedio volto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Nel caso di specie, la vicenda riguarda il tragico sinistro stradale del 7.09.2023 avvenuto lungo la SP142 del Comune di Roasio tra il motociclo Beta E9 14C targato EK99558 di proprietà di , assicurato con e condotto dal di CP_2 Controparte_3 lui figlio , ove viaggiava quale terzo trasportato, e l'autovettura Persona_2 Persona_1
Land Rover Range Rover targata FW079YN condotta da nonché Controparte_4
l'autocarro Isuzu N2R 75D targato EZ036HK condotto da . Parte_3
veniva riconosciuto invalido civile dalla Commissione INPS di Novara in data Persona_1
7.03.2024 con la seguente diagnosi: paraplegia quasi completa livello D9-D10 e lieve deficit estensorio del gomito sinistro in esito a politrauma contusivo e fratturativo da incidente stradale.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il rimedio tipico della condanna al pagamento in favore dei danneggiati di una provvisionale ex art. 147 del
Codice delle Assicurazioni Private:
“1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.
Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura
2 penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito”.
La domanda di provvisionale potrà e dovrà, dunque, essere richiesta al giudice presso cui pende il giudizio di merito, dovendosi sottolineare in questa sede che nulla osta all'instaurazione del relativo giudizio in considerazione anche del tempo trascorso dal sinistro, della documentazione medica in atti e dell'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile.
In tale caso, quindi, l'eventuale pronuncia ex art. 700 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, non essendo idonea a neutralizzare il pericolo di infruttuosità pratica della decisione né quello di tardività, venendo meno la funzione conservativa ed anticipatoria della relativa tutela in presenza del suddetto rimedio tipico urgente azionabile dai ricorrenti.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della decisione in rito e comunque della mancata contestazione sull'an del risarcimento.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vercelli, 12/04/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili
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SEZIONE CIVILE
RG n. 1522/2024
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.03.2025, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c. e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il Persona_1
29.09.2009, chiedevano, in via cautelare d'urgenza, al Tribunale di Vercelli di corrispondere ai ricorrenti “l'importo che sarà ritenuto di giustizia e comunque non inferiore ad € 100.000,00 al fine di sostenere almeno una parte degli esborsi di cui in narrativa, in ogni caso idoneo a tutelare il diritto alla salute e ad un'esistenza libera e dignitosa di
[...]
e dei suoi genitori, nonché il diritto alla effettiva abitabilità della casa familiare, con Per_1
vittoria di spese e onorari da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”; che si costituiva la chiedendo, Controparte_1
in via preliminare, di estendere il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, e cioè il proprietario del veicolo sul quale era trasportato il signor Persona_1
al momento del sinistro;
nel merito, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la domanda attorea, col favore delle spese di giudizio;
rilevato che, integrato il contraddittorio nei confronti si , quest'ultimo si CP_2
costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale, nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la domanda dei ricorrenti in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse fondata in tutto o in parte la domanda di parte ricorrente, dichiarare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a tenere Controparte_3
indenne e a manlevare in forza di idonea polizza assicurativa e, quindi, CP_2
condannare la stessa al pagamento di quanto eventualmente dal medesimo dovuto ai ricorrenti, con vittoria di spese e onorari da liquidarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
1 rilevato che nel corso del procedimento la compagnia assicurativa resistente dichiarava che la stessa aveva conferito nuovo incarico al Collegio dei medici legali per valutare la misura dei postumi invalidanti ed anche le necessità in termini di assistenza e di eventuali adeguamenti strutturali dell'abitazione del leso previa visita domiciliare, poi avvenuta in data
21.03.2025, facendo presente che erano stati erogati già dei rimborsi per circa 36 mila euro;
preso atto che, nel caso in esame, non vi è contestazione sulla responsabilità ma solo sul quantum del risarcimento, il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 26 marzo
2025 al fine di verificare la possibilità di una soluzione conciliativa, invitando la Compagnia ad effettuare quanto prima la visita domiciliare;
fallito il tentativo di conciliazione e riservata la decisione;
OSSERVA
Il ricorso è infondato per difetto di residualità dell'azione ex art. 700 c.p.c., in quanto rimedio volto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Nel caso di specie, la vicenda riguarda il tragico sinistro stradale del 7.09.2023 avvenuto lungo la SP142 del Comune di Roasio tra il motociclo Beta E9 14C targato EK99558 di proprietà di , assicurato con e condotto dal di CP_2 Controparte_3 lui figlio , ove viaggiava quale terzo trasportato, e l'autovettura Persona_2 Persona_1
Land Rover Range Rover targata FW079YN condotta da nonché Controparte_4
l'autocarro Isuzu N2R 75D targato EZ036HK condotto da . Parte_3
veniva riconosciuto invalido civile dalla Commissione INPS di Novara in data Persona_1
7.03.2024 con la seguente diagnosi: paraplegia quasi completa livello D9-D10 e lieve deficit estensorio del gomito sinistro in esito a politrauma contusivo e fratturativo da incidente stradale.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il rimedio tipico della condanna al pagamento in favore dei danneggiati di una provvisionale ex art. 147 del
Codice delle Assicurazioni Private:
“1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.
Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura
2 penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito”.
La domanda di provvisionale potrà e dovrà, dunque, essere richiesta al giudice presso cui pende il giudizio di merito, dovendosi sottolineare in questa sede che nulla osta all'instaurazione del relativo giudizio in considerazione anche del tempo trascorso dal sinistro, della documentazione medica in atti e dell'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile.
In tale caso, quindi, l'eventuale pronuncia ex art. 700 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, non essendo idonea a neutralizzare il pericolo di infruttuosità pratica della decisione né quello di tardività, venendo meno la funzione conservativa ed anticipatoria della relativa tutela in presenza del suddetto rimedio tipico urgente azionabile dai ricorrenti.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della decisione in rito e comunque della mancata contestazione sull'an del risarcimento.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vercelli, 12/04/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili
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