Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00807/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Le AM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato IS Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune LO AT, non costituito in giudizio;
nei confronti
Selmabipiemme Leasing S.p.A., Euganea Pannelli s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- dell’ordinanza del Comune di LO AT n. 15 del 28 settembre 2023, notificata in data 4 ottobre 2023, avente ad oggetto “ ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo a carico delle società Selmabipiemme leasing spa e Le AM srl ” con la quale è stata ordinata (anche) nei confronti del legale rappresentante pro tempore della ricorrente “ la demolizione con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, delle opere realizzate in assenza dal titolo abilitativo ” meglio indicate nel provvedimento stesso “ site in via Lanzetta n. 23-25-27, individuate al Catasto Terreni del Comune di LO AT, foglio 1, mappali 199-202 ”;
- della nota del Comune di LO AT prot. 7143 in data 2 agosto 2023, avente ad oggetto “ Comunicazione di avvio procedimento sanzionatorio. Pratica Edilizia n. 107/23 ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, inerente, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi: il rapporto di sopralluogo del Corpo di Polizia Locale di Este in data 27 giugno 2023 (protocollato dal Comune di LO AT al n. 6548 del 12 luglio 2023) ed integrato in data 17 luglio 2023 Prot. 6696; le relazioni istruttorie del Responsabile del Procedimento in data 31 luglio 2023 e 22 settembre 2023, richiamate nell’ordinanza di demolizione n. 15 del 28 settembre 2023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 maggio 2024
- dell’ordinanza del Comune di LO AT n. 15 del 28 settembre 2023, notificata in data 4 ottobre 2023, avente ad oggetto “ ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo a carico delle società Selmabipiemme leasing spa e Le AM srl ” con la quale è stata ordinata (anche) nei confronti del legale rappresentante pro tempore della ricorrente “ la demolizione con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, delle opere realizzate in assenza dal titolo abilitativ o” meglio indicate nel provvedimento stesso “ site in via Lanzetta n. 23-25-27, individuate al Catasto Terreni del Comune di LO AT, foglio 1, mappali 199-202 ”;
- della nota del Comune di LO AT prot. 7143 in data 2 agosto 2023, avente ad oggetto “ Comunicazione di avvio procedimento sanzionatorio. Pratica Edilizia n. 107/23 ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, inerente, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi: il rapporto di sopralluogo del Corpo di Polizia Locale di Este in data 27 giugno 2023 (protocollato dal Comune di LO AT al n. 6548 del 12 luglio 2023) ed integrato in data 17 luglio 2023 Prot. 6696; le relazioni istruttorie del Responsabile del Procedimento in data 31 luglio 2023 e 22 settembre 2023, richiamate nell’ordinanza di demolizione n. 15 del 28 settembre 2023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 luglio 2024
- del provvedimento del Comune di LO AT prot. n. 5267 del 13 giugno 2024 avente ad oggetto “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 10821 del 01/12/2023 e contestuale istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167-181 del D.Lgs. 42/2004. Comunicazione di diniego degli atti di assenso e di archiviazione della Scia in sanatoria. Pratica Edilizia n. 218/23. Pratica SUAP: 04248070288-29112023-1620 ”;
- del parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 0017357-P del 23 maggio 2024, comunicato in data 24 maggio 2024, avente ad oggetto “ LO AT (PD); Codice Pratica SUAP: 04248070288-29112023-1620; Ditta: Le AM S.r.l.; Lavori: Realizzazione di volume tecnico e tettoia con struttura metallica; Vincoli: art. 142, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004; Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 – Parere ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, inerente, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi: la relazione tecnica illustrativa del Responsabile dell’Ufficio del Paesaggio del 13 febbraio 2024; l’istruttoria del Responsabile del Procedimento dell’ufficio edilizia privata del 25 gennaio 2024; la nota del Comune di LO AT prot. n. 1445 del 14 febbraio 2024;
- e, per quanto occorra, la Circolare del Segretariato Generale del Ministero della Cultura n. 38 del 4 settembre 2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La questione sulla quale si controverte attiene all’ordinanza n. 15 del 28 settembre 2023, con la quale il Comune di LO AT ha ordinato la demolizione (con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi) di “ opere realizzate in assenza d [e] l titolo abilitativo ” nei confronti della signora IS RT, legale rappresentante di Le AM s.r.l., “ quale proprietaria degli immobili individuati al mappale 202, del foglio 1 ” e del signor GE RI, legale rappresentante di SelmaBipiemme Leasing S.p.A., “ quale proprietaria degli immobili individuati al mappale 199, del foglio 1 ”.
La vicenda trae origine dall’acquisto degli immobili operato nel 2008 dalla Palladio Leasing S.p.A. (oggi divenuta SelmaBipiemme Leasing S.p.A.) – costituiti da un capannone ad uso industriale, composto da tre unità immobiliari, sito alla Via Lanzetta del Comune di LO AT (individuato al Catasto Fabbricati alla sez. U, foglio 1, mappale 199) nonché dall’appezzamento del terreno di pertinenza (individuato al Catasto Terreni alla sez. U, foglio 1, mappale 484) – allo scopo esclusivo di concederli in locazione finanziaria alla ricorrente, ossia a Le AM s.r.l.
Quest’ultima – che ha concesso in locazione il predetto compendio ad altra società – è anche proprietaria di un lotto adiacente a quello sopra indicato, censito al Catasto Fabbricati alla sez. U, foglio 1, mappali 202, 204, 284, 572, 574, 576, 839.
1.1. Nel corso di un sopralluogo eseguito in data 27 giugno 2023 dal Corpo di Polizia Locale di Este (coadiuvato dall’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di LO AT) presso gli immobili in argomento – finalizzato a verificare l’ottemperanza di un’ordinanza di demolizione risalente a quattro anni prima – sarebbe “ emersa la presenza di nuovi manufatti [...] realizzati in assenza di titolo abilitativo ”.
In particolare, come rappresentato nella “ comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ” del 2 agosto 2023 emessa dal Comune di LO AT, sono state rilevate, nel lotto censito al foglio 1 mappale 199 di proprietà di Selmabipiemme Leasing s.r.l. (concesso in locazione finanziaria alla ricorrente), le seguenti opere ritenute abusive:
(i) un “ manufatto addossato al prospetto sud dello stabilimento ad uso ricovero compressori e altri macchinari ” (identificato con il n. 12);
(ii) “ un manufatto ricovero materiali posto sul lato ovest dello stabilimento [...] , costituito da n. 13 monoblocchi metallici aderenti tra loro [...] semplicemente appoggiati a terra su pavimentazione in cls ” (identificato con il n. 13);
(iii) una “ tettoia posta sul lato nord della cabina elettrica ad una distanza di circa cm 50 dal muro, aperta su tutti i lati ” (identificato con il n. 14);
Altre opere ritenute parimenti abusive sono state rilevate sul lotto di cui al foglio 1, mappale 202, di proprietà della ricorrente; nello specifico, sono state identificate come tali “ n. 2 cassoni centinati per autocarri [...] , ad uso deposito materiali ” (identificato con il n. 15)
1.2. In conseguenza dell’esito del menzionato sopralluogo, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 15/2023 con la quale è stata disposta la demolizione con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
A parere dell’amministrazione, da un lato, “ le opere abusive suindicate rientr [erebbero] nella fattispecie degli interventi di “nuova costruzione” come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. 380/01 e s.m.i., pertanto soggetti a Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 10 del medesimo D.P.R. 380/01 ”, dall’altro, “ l’area sulla quale insistono i manufatti abusivi [sarebbe] assoggettata a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ”.
Ravvisando una carenza motivazionale del provvedimento, la ricorrente si è adoperata per acquisire copia degli atti istruttori presupposti e trovare conferma delle supposte lacune istruttorie e motivazionali del provvedimento stesso.
Nelle more, la stessa società ha presentato, in data 1° dicembre 2023, al Comune di LO AT – senza volere prestare acquiescenza all’ordinanza in parola – apposita istanza di accertamento di conformità/sanatoria delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo.
1.3. Con nota prot. 11.191 in data 13 dicembre 2023, il Comune ha comunicato “ la sospensione dell’iter procedurale ” relativo all’esame della suddetta istanza di sanatoria per “ l’acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167-181 del D.Lgs. 42/2004 ”, precisando che lo stesso sarebbe ripreso al rilascio del “ parere vincolante di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza di Venezia ”, in concreto richiesto con nota n. 1445 del 14 febbraio 2024.
1.4. Ottenuto quest’ultimo riscontro, avverso l’ordinanza comunale, la società ha ritenuto di proporre gravame, con atto introduttivo notificato in data 4 dicembre 2023 e depositato in data 2 gennaio 2024, articolato sulle seguenti censure: (i) “ I. VIOLAZIONE DI LEGGE Violazione degli articoli 3, 6, 10 e 31 del D.P.R. 380/2001. Violazione dell’articolo 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell’azione amministrativa. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per difetto, carenza, erroneità e perplessità di istruttoria, e per travisamento delle circostanze di fatto ”; (ii) “ II. VIOLAZIONE DI LEGGE Violazione dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001 sotto differente profilo. Violazione degli articoli 142 e 146 del D.Lgs. 42/2004. Violazione dell’articolo 2 e dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 (in particolare dei punti A.5, A.17 e A.22). Violazione dell’articolo 3 della L. 241/1990. Violazione dell’articolo 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza efficienza e correttezza dell’azione amministrativa. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento di circostanze di fatto e per carenza e/o comunque insufficienza di motivazione ”; (iii) “ III. VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, ed efficacia dell’azione amministrativa. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per apoditticità e/o insufficienza di motivazione ”.
Nella circostanza, oltre a svolgere delle puntuali considerazioni in ordine agli effetti della presentazione della domanda in sanatoria e alla propria legittimazione ad agire, la ricorrente ha avanzato istanza di misure cautelari per ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
2. In data 17 gennaio 2024, nel valorizzare il contenuto della comunicazione dell’amministrazione del 13 dicembre 2023, relativa alla sospensione dell’iter procedurale e al coinvolgimento della Soprintendenza, la ricorrente ha depositato la rinuncia all’istanza cautelare facendo espressa riserva di riproporre la medesima al ricorrere dei relativi presupposti.
3. In data 24 maggio 2024, sulla scorta degli atti nel frattempo acquisiti in ragione dell’istanza di accesso avanzata, è stato depositato un secondo ricorso per motivi aggiunti diretto a meglio illustrare le carenze istruttorie dell’azione amministrativa con conseguente formulazione di due ulteriori censure così intestate: “ IV. VIOLAZIONE DI LEGGE Violazione degli articoli 3, 6, 10 e 31 del D.P.R. 380/2001 sotto ulteriore profilo. Violazione dell’articolo 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza correttezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per difetto, erroneità e perplessità di istruttoria, per travisamento delle circostanze di fatto e per erroneità di motivazione ”; (ii) “ V. VIOLAZIONE DI LEGGE Violazione degli articoli 3, 6, 10 e 31 del D.P.R. 380/2001 sotto ulteriore profilo. Violazione e/o erronea applicazione degli articoli 1.2, 1.6, 3 e 6 delle N.T.A. del P.R.G di LO AT. Violazione dell’articolo 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell’azione amministrativa. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per difetto, erroneità e perplessità di istruttoria, per travisamento delle circostanze di fatto e per erroneità di motivazione ”.
4. Contestualmente al deposito dei motivi aggiunti, sempre in data 24 maggio 2024, è stata notificata la nota prot. 17357 del 23 maggio 2024 con la quale la Soprintendenza, scaduto il termine ex lege previsto per il rilascio di parere vincolante e in assenza della previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis legge 241/1990, ha espresso parere negativo circa la compatibilità paesaggistica dei manufatti in argomento.
Sulla base di tale atto, il Comune, con nota prot. 5267 del 13 giugno 2024, ha comunicato il diniego al rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 d.lgs.42/2004, con la conseguente archiviazione della SCIA in sanatoria.
I suindicati provvedimenti sono stati contestati con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 23 luglio 2024, ove, nell’avanzare la richiesta di sospensione della loro efficacia, sono state formulate le seguenti nuove censure: (i) “ VI. VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione degli articoli 7 e seguenti e dell’articolo 10 bis della L. 241/1990. Violazione degli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004. Violazione dell’articolo 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione delle garanzie procedimentali della ricorrente. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria ”; (ii) “ VII. VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 167 del D.lgs. 42/2004 e del punto A.31 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017. Violazione dell’articolo 36 del D.P.R. 380/2001. Violazione dell’articolo 3 e degli articoli 7 e seguenti della L. 241/1990. Violazione dell’articolo 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza e ragionevolezza dell’azione amministrativa. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria e per insufficienza ed illogicità di motivazione ”; (iii) “ VIII. VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 167 e 181 del D.lgs. 42/2004 sotto ulteriore profilo. Violazione dell’articolo 36 del D.P.R. 380/2001. Violazione dell’articolo 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza e ragionevolezza dell’azione amministrativa. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà estrinseca tra atti e per difetto di istruttoria ”; (iv) “ IX. VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione degli articoli 3, 6, 10 31 e 36 del D.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 873 c.c.. Violazione dell’articolo 97 Cost.. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell’azione amministrativa. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per difetto, carenza, erroneità e perplessità di istruttoria, per travisamento delle circostanze di fatto e per erroneità ed illogicità di motivazione ”; (v) “ X. VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione degli articoli 3, 6, 10, 31 e 36 del D.P.R. 380/2001 sotto ulteriore profilo. Violazione e/o erronea applicazione degli articoli 1.6, 3 e 6 delle N.T.A. del P.R.G di LO AT. Violazione dell’articolo 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell’azione amministrativa. ECCESSO DI POTERE: Eccesso di potere per difetto, erroneità e perplessità di istruttoria, per travisamento delle circostanze di fatto e per erroneità di motivazione ”.
5. All’esito dell’udienza cautelare fissata per discutere dell’istanza di sospensiva formulata con i suddetti motivi aggiunti, questo Tribunale, dato atto della mancata costituzione in giudizio dell’Ente intimato pur “ a fronte della rituale notifica dei ricorsi proposti ”, con ordinanza n. 371/2024 pubblicata il 9 settembre 2024, ha sospeso i provvedimenti impugnati.
La predetta decisione è stata assunta, all’esito sommario proprio della specifica fase cautelare, ritenendo che le strutture oggetto della prima ordinanza (“ che [aveva] determinato la presentazione dell’istanza in sanatoria e il suo successivo rigetto ”) non fossero “ inquadrabili tra le “nuove costruzioni,” così come intese dalla disciplina di settore e, in particolare, dall’art. 3, comma 1, lett. e), stante l’assenza di una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio a carattere permanente e la natura pertinenziale di alcune di esse ”.
6. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2025, rilevata la persistente mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione nonché valutate gli ulteriori atti depositati dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso merita l’accoglimento per la fondatezza della prima e della quarta censura formulate, rispettivamente, nel ricorso introduttivo e nel primo ricorso per motivi aggiunti, in ragione del loro carattere assorbente.
2. Come dettagliatamente illustrato dalla ricorrente nei menzionati motivi di gravame, l’ordinanza impugnata si basa sull’erronea qualificazione dei manufatti, asseritamente realizzati in assenza di titolo edilizio, alla stregua di “ nuove costruzioni ” ovvero di interventi riconducibili alle tipologie di cui alla lettera e5) dell’art. 3, comma 1, d.P.R. 380/2001.
In tal senso, depone sia la descrizione della consistenza dei manufatti riportata nell’ordinanza sia la documentazione fotografica degli stessi versata agli atti del giudizio.
Per quanto concerne il manufatto individuato con il numero 12 nel provvedimento gravato, esso consiste in un prefabbricato in ferro tamponato, di modeste dimensioni, avente funzione di ricovero e protezione di compressori ed altri macchinari ed impianti strettamente funzionali all’attività produttiva. Esso pertanto costituisce un volume tecnico, la cui realizzazione non necessita il rilascio di un permesso di costruire, come attestato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2020, n. 4358).
Per quanto concerne il manufatto identificato con il numero 13, lo stesso è composto da tredici distinti monoblocchi in ferro; ciascuno di questi presenta dimensioni contenute con sovrastante copertura in lamiera, è tamponato solamente su un lato, è aperto sugli altri tre lati, è utilizzato per proteggere i materiali, è poggiato a terra sulla pavimentazione esistente, è dotato di due montanti posti sulla copertura per permettere lo spostamento degli stessi tramite muletto, è separato dagli altri monoblocchi e, da ultimo, funge da tettoia mobile modulare.
Per quanto concerne il manufatto individuato con il numero 14, lo stesso consiste in una tettoia di dimensioni obiettivamente contenute, facilmente amovibile, aperta su tutti i lati, avente la funzione di proteggere dalle intemperie la pesa che sotto vi è collocata.
In definitiva, entrambe le tipologie di manufatti, come correttamente rilevato dalla ricorrente, sono qualificabili quali pertinenze urbanistiche e, pertanto, di massima, soggette al regime di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e- quinquies ), d.P.R. 380/2001.
Al riguardo, infatti, sovviene il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il concetto di pertinenza urbanistica è diverso e più ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica «e si identifica con il manufatto di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell’edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2019, n.3716).» ” (Cons. Stato, sez. VI, 25 maggio 2022, n. 4181).
Nella fattispecie concreta, non può dubitarsi che le opere siano “ funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura [...] , in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono ” ed “ in modo da evitare il c.d. carico urbanistico ” (Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2024, n. 2584).
Per quanto concerne il manufatto indicato con il numero 15, lo stesso è dato da due cassoni centinati per autocarri funzionali al trasporto di merci, i quali ontologicamente non possono essere considerati nuove costruzioni non essendo nemmeno stabilmente ancorati al terreno.
La loro installazione in loco , anche solo per il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee, non può condurre ad ipotizzare la realizzazione di un intervento edilizio da assentire con permesso di costruire.
In conclusione, come già evidenziato in sede cautelare, nessuna delle strutture sopra elencate, per le ragioni esposte, diverse ma convergenti verso l’illegittimità dell’azione amministrativa, risulta inquadrabile nel concetto di “ nuova costruzione ”, così come intesa dalla disciplina di settore e, in particolare, dall’art. 3, comma 1, lett. e), stante l’assenza di una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio a carattere permanente e la natura pertinenziale di alcune di esse.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento demolitorio gravato nonché quella dei suoi atti presupposti in quanto basata su un travisamento dei fatti.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite tutte le altre censure, i ricorsi vanno accolti e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
4. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.000 (duemila/00), oltre a spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta, e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Andrea Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Rizzo | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO