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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2098/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/04/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. STANGHELLINI PAOLO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. La casa coniugale viene assegnata alla moglie, mentre il sig. si Parte_2 farà carico del pagamento mensile del canone locatizio, nonché del pagamento integrale delle utenze.
3. I ricorrenti pattuiscono che i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, rimarranno in uso alla moglie.
4. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di €
300,00; detto importo verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
5. A partire dal momento in cui la sig.ra , lascerà Parte_1 l'immobile di Goito (MN) Via G. Puccini n. 31/B, il marito continuerà a corrisponderle la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento;
detto importo verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
6. I coniugi si rilasciano, fin d'ora, reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente.
7. Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Goito (MN) in data 27/08/2011 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 11, Parte I, Ufficio 1, Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Goito di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2098/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/04/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. STANGHELLINI PAOLO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. La casa coniugale viene assegnata alla moglie, mentre il sig. si Parte_2 farà carico del pagamento mensile del canone locatizio, nonché del pagamento integrale delle utenze.
3. I ricorrenti pattuiscono che i beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, rimarranno in uso alla moglie.
4. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di €
300,00; detto importo verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
5. A partire dal momento in cui la sig.ra , lascerà Parte_1 l'immobile di Goito (MN) Via G. Puccini n. 31/B, il marito continuerà a corrisponderle la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento;
detto importo verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
6. I coniugi si rilasciano, fin d'ora, reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente.
7. Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Goito (MN) in data 27/08/2011 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 11, Parte I, Ufficio 1, Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Goito di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 05/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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