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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5794 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale , in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta
D A
, app e dif dagli Avv DEBORA CHIAVIELLO e MARCO Parte_1 Parte_2 BIANCHINI
RICORRENTI
CONTRO
in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta docenti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 le parti ricorrenti hanno chiesto condannare il convenuto al pagamento in loro favore degli importi previsti dalla “carta elettronica CP_1 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici in cui avevano lavorato a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo;
instauratosi il contraddittorio non si è costituita in giudizio la parte convenuta;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La “carta docente”, introdotta dalla legge 107/2015, è stata prevista allo scopo di curare e supportare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di ruolo per l'importo fisso di euro 500,00 per anno scolastico;
Secondo la S.C., adita in sede di rinvio pregiudiziale al fine della decisione di questioni di diritto analoghe a quelle da valutare nel presente giudizio (cfr sentenza n. 29961 del 2023 del 4.10.23) il fatto che il legislatore abbia costruito il beneficio della “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico importa, per il principio di parità di trattamento, che la Carta docente debba essere riconosciuta anche ai “docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” in quanto “la volontà legislativa di fornire supporto alla didattica annua.. impedisce che quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
La S.C, ha in particolare ritenuto che la sovrapponibilità di condizioni di impiego sussista nel caso delle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica di cui all'art
4 comma 1 e comma 2 L 124/1999 ritenendo in questi casi “certo… il nesso tra la formazione del docente che viene supportata attraverso la carta docenti e la funzionalità rispetto ai discenti..” evidenziando anche che il dato normativo dei 180 giorni (valorizzato da alcune norme del sistema scolastico) non poteva esser ritenuto idoneo a tal fine in quanto riferito a specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettati, a costituire un valido metro di paragone per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”
La S.C. ha inoltre precisato il diritto all'adempimento in forma specifica dei docenti che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche (con prescrizione nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito) ed il diritto al risarcimento del danno dei docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale (con prescrizione decennale decorrente dalla data della loro definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico).
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi affermati dalla S.C. ed innanzi richiamati, il ricorso va accolto considerando che i ricorrenti hanno dimostrato di essere inseriti nel sistema scolastico e di aver stipulato contratti di supplenza di cui all'art 4, comma 2, L. n. 124 del 1999 per le annualità dedotte in ricorso;
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente tenendo conto del valore della controversia, della sua serialità e della minima attività processuale svolta
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 5794 /2024
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il convenuto CP_1 all'attribuzione di 500,00 euro oltre accessori «tramite Carta Elettronica» in favore della prof.ssa per l'a.s. 2024/2025 e dell'importo di euro 1.500,00 oltre accessori “tramite Pt_2
Carta Elettronica” in favore del prof per gli a.s. 2022/23 2023/24 20204/25 Pt_1
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in euro 500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore, li 17/04/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott.ssa Raffaella Caporale )