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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/09/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott. Francesco Rizzi Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 884/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. promossa da
(CF ) nato a [...] il [...] res. a Parte_1 C.F._1 NA (GE) 16018 Via Donatori del Sangue n. 2 e (CF Parte_2
nato a [...] il [...] res. a Tortona (AL) Via Strada C.F._2 Comunale Bertana n. 9, entrambi elettivamente domiciliati in Alessandria Via Canefri n. 3/5 presso lo studio dell'Avv. Antonella Zocco (CF pec C.F._3
) e dell'Avv. Mariapaola Marro (CF pec Email_1 C.F._4
che li rappresentano e difendono come da procura Email_2 in atti APPELLANTI CONTRO (P IVA ), in persona del liquidatore Sig. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Viguzzolo (AL) Via Vecchia Fornace n. 14, elettivamente CP_2 domiciliata in Voghera Via Emilia n. 58 presso lo studio dell'Avv. Laura Muggiati (CF
pec che la rappresenta e C.F._5 Email_3 difende come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 15.5.2025
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14.3.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale: disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. apparendo, l'impugnazione, manifestamente fondata e richiamandosi tutti i motivi innanzi dedotti;
- in via principale e nel merito, dichiarare nulla la sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria sezione prima civile, Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola in data 07 giugno 2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. 689/2023, notificata in data 18.06.2024, per motivazione apparente in quanto, pur graficamente esistente, è stata espressa “in termini meramente assertivi”, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado per giungere alla decisione resa, come argomentato nella parte descrittiva del presente atto;
- in via subordinata e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, sezione prima civile, Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola in data 07.06.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. 689/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
- NELMERITO
- dichiarare tenuta e condannare , in persona del liquidatore, Controparte_3 Sig. sita in Viguzzolo (AL), via Vecchia Fornace n. 14, P.IVA , a CP_4 P.IVA_1 risarcire integralmente al sig. e al Sig. , in solido, il danno subito Parte_1 Parte_2 per le causali di cui in narrativa, pari ad € 25.000 oltre a rivalutazione ed interessi maturandi o per altro importo ritenuto congruo, determinato in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria delle spese e degli onorari di lite oltre oneri accessori
- In via di ulteriore subordine: In riforma parziale della sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, sezione prima civile, Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola in data 07.06.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. 689/2023 ridurre la condanna alle spese di lite nella misura ritenuta equa e di giustizia.
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14.3.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, NEL MERITO: respingere integralmente la domanda ex adverso proposta di riforma della sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 7/06/2024 e notificata il 18/06/2024 nella causa RGN. 689/2023 e, conseguentemente, confermare tutte le statuizioni della sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 7/06/2024.
- Con vittoria di spese e compenso di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato e conveniva in giudizio avanti Pt_1 Pt_2 al Tribunale di Alessandria la affinché detta società fosse Controparte_5 condannata a pagare loro la somma di € 25.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, o altro importo accertato in corso di causa, a seguito del furto dell'autovettura Mercedes Modello C 220 Blue TEC Station Wagon tg FV444KY.
Gli attori allegavano che commerciante autorizzato di veicoli a motore e rimorchi, Pt_1 aveva venduto ad la vettura Mercedes modello C220 Blue TEC Station Wagon targata Pt_2 FV444KY verso il corrispettivo di € 25.000,00; avvedendosi di un problema alla centralina elettrica, il 14.10.2020 (nelle more della registrazione del passaggio di proprietà), Pt_2 aveva consegnato l'autovettura al Sig. all'epoca dipendente dell'officina Parte_3 [...]
affinché individuasse il problema e provvedesse alla riparazione CP_5 Il 15.10.2020, verso le ore 12,00, mentre si recava presso l'officina, aveva incrociato Pt_2 l'autovettura pensando che gli addetti di la stessero provando;
giunto sul posto, CP_5 si avvedeva del fatto che l'auto, che la sera precedente era stata parcheggiata all'esterno dell'officina, era stata rubata. sporgeva denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Tortona. Pt_2 Il 4.11.2020 gli attori, per il tramite del loro legale, chiedevano a di risarcire loro CP_5 il danno stimato in € 25.000,00, ritenendo la società Convenuta responsabile del furto dell'autoveicolo. respingeva la domanda risarcitoria negando ogni addebito di responsabilità. CP_5 L'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario induceva gli attori ad agire in via giudiziale.
Nel giudizio così instaurato si costituiva in liquidazione volontaria dal CP_5 13.9.2022, contestando:
- in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse di agire del il quale, avendo venduto l'autovettura a che a sua volta ne aveva Parte_1 Parte_2 ricevuto la piena disponibilità, non aveva avuto alcun rapporto né con né con il CP_5 dipendente e, in ogni caso, non aveva subito alcun danno conseguente al furto, avendo CP_4 incassato il corrispettivo della vendita;
- nel merito, la pretesa risarcitoria da ritenersi infondata in fatto e in diritto. La convenuta precisava che:
- all'epoca dei fatti, nell'anno 2020, non si trovava in Liquidazione e il Controparte_5 rappresentante legale e socio unico della società era la signora che Controparte_6 conosceva l solo superficialmente;
Pt_2
- nel mese di ottobre del 2020 nella sua qualità di dipendente di che in CP_4 Controparte_5 passato aveva riparato l'autovettura della compagna di era stato contattato da Pt_2 Pt_2 stesso che gli chiedeva a chi avrebbe potuto rivolgersi per risolvere un problema alla centralina dell'autovettura Mercedes tg FV 444KY;
- nell'ottica di offrire il proprio aiuto a solo titolo di favore personale, suggeriva ad CP_4 di portargli l'autovettura così che, il 15.10.2020, un tecnico della concessionaria Pt_2 Mercedes, suo amico, avrebbe potuto esaminarla;
- il 14.10.2020 aveva quindi posteggiato l'autovettura all'esterno dell'officina e Pt_2 consegnato le chiavi a il quale, non dovendo intervenire personalmente per riparare un CP_4 guasto di natura elettronica non possedendone le competenze, si guardava bene dal posteggiare l'autovettura Mercedes all'interno e dal registrarla. La Convenuta concludeva ritenendo che fosse pacifico che l'automezzo era stato consegnato, in forza di un rapporto personale fiduciario, da a che, ancorché dipendente di Pt_2 CP_4
non aveva assunto alcun impegno per conto della società; dunque, poiché Controparte_5 non si era mai costituito alcun rapporto di deposito tra le parti, non aveva Controparte_7 assunto alcun obbligo di custodia dell'autoveicolo né poteva essere ritenuta responsabile del furto. Onde, la domanda risarcitoria doveva essere rigettata;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la convenuta contestava l'ammontare del danno stimato in € 25.000,00 ritenendolo non dimostrato perché avulso dai criteri di quotazione dell'autovettura, anno di immatricolazione e chilometraggio.
Il Giudice di primo grado istruiva la causa ammettendo la prova per testi e disponendo l'interrogatorio formale.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 512/2024 del 7.6.2025 il Tribunale di Alessandria respingeva le domande degli attori e li condannava a pagare alla convenuta, in solido tra loro, le spese di lite liquidate in € 5.077,00 oltre spese IVA e CPA come per legge. Il Giudice, preliminarmente richiamata la disciplina in materia di contratto di deposito, rilevava come dall'istruttoria non fosse affatto emerso che l'autovettura era stata presa in carico per una riparazione commissionata a e, dunque, che l'autoveicolo non Controparte_7 era mai entrato nella sfera di custodia a carico di detta società. Il Giudice precisava che dall'istruttoria era emerso che aveva venduto l'autoveicolo Pt_1 Mercedes modello C220 tg FV444KY a - senza peraltro Controparte_8 Pt_2 offrire la prova della dazione del corrispettivo - e quindi che era formalmente il Pt_1 proprietario dell'auto; onde, tale circostanza legittimava la sua domanda in giudizio. Precisava che dall'istruttoria era altresì emerso che possessore dell'auto, il Pt_2 14.10.2020, aveva senza dubbio consegnato l'auto, in prossimità dell'officina, a Parte_3 dipendente di il quale l'aveva addirittura utilizzata personalmente, Controparte_7 ricoverandola presso la propria abitazione, per poi posteggiarla, il 15.10.2020, all'esterno dell'officina da dove veniva rubata. Il Giudice concludeva quindi ritenendo che dalle dichiarazioni dei testi non era emersa alcuna prova dell'esistenza di un contratto di deposito tra e Controparte_9
del resto, anche l'unico teste ( , che avrebbe potuto lasciare intendere Pt_2 Testimone_1
- implicitamente - che fosse intervenuto un obbligo di custodia a carico di era CP_7 un dipendente che si era limitato a riferire che, a volte, era capitato che le auto dei clienti venissero posteggiate fuori dall'officina, nella parte adiacente il cancello;
senza tuttavia riferire che ciò che fosse accaduto anche in questo caso. Il Giudice precisava infine che tale ricostruzione dei fatti si poteva ricavare altresì dall'assenza di qualsiasi produzione documentale (quale ad es. una ricevuta di consegna e/o comunicazioni scritte tra le parti). Dunque, sul presupposto di avere accertato che l'autovettura era stata consegnata personalmente e esclusivamente al (sul quale dunque probabilmente gravava Parte_3 l'obbligo di custodia), il Giudice respingeva la domanda risarcitoria formulata dagli Attori non avendo e dimostrato l'esistenza di un contratto di deposito e, quindi, Pt_2 Pt_1 l'obbligo di custodia in capo a Controparte_7
2) e hanno proposto appello avverso la sentenza. Pt_2 Pt_1 Gli Appellanti, con il primo motivo, hanno censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della consegna del bene al depositario . Controparte_9 A parere degli appellanti il Giudice di primo grado: da un lato, avrebbe totalmente ignorato le dichiarazioni rese dai testi da cui emerge senza ombra di smentita che, poiché l'auto aveva un vizio che doveva essere accertato e riparato, aveva consegnato la vettura a Pt_2 CP_7
[... per il tramite del dipendente consegnandogli anche le chiavi;
dall'altro lato, avrebbe CP_4 male interpretato le dichiarazioni rese dal teste che ha confermato come la prassi di Tes_2 posteggiare le autovetture all'esterno dell'officina fosse stata rispettata anche in quella occasione. Il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di dare credito alle dichiarazioni del che, all'epoca dei fatti, era dipendente di ma, quando ha reso le CP_4 CP_7 dichiarazioni, era divenuto il liquidatore della società convenuta;
onde, le sue dichiarazioni sono state rese con l'intento di evitare che la società da lui rappresentata potesse essere condannata al risarcimento dei danni e non, come ha ritenuto il Giudice di primo grado,
“contro il proprio interesse”. Gli appellanti hanno quindi invocato la riforma della sentenza ritenendo, inoltre, che la stessa fosse viziata da nullità attesa la motivazione puramente apparente e priva di un ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione assunta. Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono dell'eccessiva entità delle spese di lite liquidate. Gli appellanti hanno infine formulato istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
Nel procedimento così instaurato, si è costituita invocando il Controparte_5 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata nonché chiedendo il rigetto della domanda di sospensione della sua esecutività. A parere della appellata, dall'istruttoria sarebbe emerso che l'autovettura non è mai stata presa in carico da , e quindi non è mai entrata nella sua sfera di Controparte_5 custodia;
onde, il Giudice di primo grado ha correttamente interpretato le dichiarazioni dei testi e quelle rese in sede di interrogatorio formale e ha concluso ritenendo insussistente qualsiasi rapporto di custodia tra gli attori e la società . Controparte_9 La appellata ha comunque contestato la quantificazione del danno asseritamente patito ribadendo che l'importo di € 25.000,00 stimato non sarebbe in alcun modo giustificato. Quanto alla domanda fondata sulla dedotta assenza di motivazione della decisione, la appellata ha osservato come sia stato formulato solo in linea teorica senza alcun approfondimento. Il secondo motivo di appello in punto spese è per la appellata infondato e deve essere rigettato.
La Corte con l'ordinanza del 17.1.2025 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali e le note per l'udienza del 15.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c. e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
3) La Corte, preliminarmente, rileva che la reiterata domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata in via pregiudiziale, è già stata decisa con ordinanza Collegiale del 17.1.2025 onde è insuscettibile di essere riesaminata;
in ogni caso è da ritenersi superata dall'assunzione della causa in decisione.
Quanto all'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva di Parte_1 sollevata in primo grado da , la Corte rileva che è stata Controparte_9 implicitamente rigettata dal Giudice di primo grado. Il Giudice di primo grado ha difatti rilevato che, ancorché sia stata offerta la prova della vendita dell'autovettura all (cfr. doc. 2) avvenuta il 15.9.2020, non è stata offerta la Pt_2 prova del pagamento e della dazione di denaro;
dunque, poiché sarebbe rimasto Pt_1 formalmente il proprietario dell'autovettura (non essendo stata prodotta alcuna visura che dimostri il passaggio di proprietà dell'autoveicolo), legittimamente ha formulato la domanda risarcitoria in via solidale con Pt_2
La motivazione non è stata oggetto di censura;
non ha Controparte_5 proposto appello incidentale condizionato avverso la motivazione del Giudice e, pertanto, la statuizione implicita di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione di è Parte_1 insuscettibile di essere riesaminata in quanto passata in giudicato.
Prima di affrontare il merito della controversia, ragioni di ordine logico impongono alla Corte di esaminare la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza ritenuta viziata, in quanto fondata su una motivazione puramente apparente e ”in termini meramente assertivi”. La Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia adeguatamente illustrare l'iter logico che ha seguito per pervenire alla decisione assunta, chiarendo su quali prove testimoniali ha ritenuto di fondare il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione;
del resto, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza che gli appellanti hanno inteso contestare e, con essi, le relative doglianze. Onde, la motivazione del Giudice (condivisibile o meno da questa Corte) non può essere qualificata come “meramente apparente”. Per l'effetto, la domanda, ad onor del vero laconicamente argomentata e priva dell'indicazione di quali affermazioni sarebbero tra loro inconciliabili, al punto tale da rendere obiettivamente incomprensibile la motivazione della decisione, viene quindi respinta in quanto manifestamente infondata.
Dipanate le questioni preliminari, la Corte deve dunque procedere all'esame delle censure sull'an della controversia e, qualora venga accertato che l'autovettura sia stata presa in custodia dalla appellata, e quindi onerata del dovere di custodia, sulla determinazione del
“quantum”.
3.a) Gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento del rapporto di deposito che si sarebbe perfezionato nel momento in cui ha consegnato ad - per il tramite del Pt_2 CP_5 suo dipendente al quale erano state consegnate anche le chiavi - l'autovettura Mercedes CP_4 Cont mod. C220 Blue Station Wagon tg FV444KY perché venisse riparata. A parere degli appellanti, il Giudice di primo grado avrebbe in parte ignorato, e in parte male intrepretato, le dichiarazioni rese dai testimoni che avrebbero confermato, senza ombra di smentita, la consegna dell'autovettura alla società appellata.
La Corte, prima di tutto, rileva che è pacifico, in quanto dedotto dalla appellata stessa, che ad ottobre del 2020 avesse contattato dipendente di - autofficina Pt_2 Parte_3 CP_5 di sua fiducia presso cui si era già rivolto in precedenza numerose volte - per un problema alla centralina dell'autoveicolo Mercedes tg FV444KY; altrettanto pacifico, in quanto circostanza non contestata, che il 14.10.2020 abbia consegnato a Pt_2 Parte_3 l'autovettura consegnandogli anche le chiavi, come era solito fare quando necessitava di far riparare le proprie autovetture. A questo proposito, la teste ha difatti dichiarato che “da anni era solito Tes_3 Pt_2 portare le auto da per le riparazioni”; la teste a sua volta, CP_5 Testimone_4 ha dichiarato che “da anni il Signor si rivolgeva ad per portargli le sue auto Pt_2 CP_5 prima di poterle vendere”. Entrambe le testimoni hanno inoltre confermato (cfr. cap. 15 dell'atto di citazione) che Pt_2 ha avuto contatti lavorativi con rapportandosi con la Sig.ra e con il Sig. CP_5 Pt_4 CP_4 che era colui che si occupava delle riparazioni delle auto. Dalle dichiarazioni rese dai testi si trae quindi la conferma che era l'autofficina di CP_5 fiducia presso cui portava le proprie auto in caso di problemi e che si rapportasse Pt_2 Pt_2 con il dipendente al quale consegnava le chiavi per eseguire la riparazione. Parte_3 Tale prassi ha evidentemente generato in il ragionevole convincimento che - in Pt_2 CP_4 questa occasione, così come in altre precedenti - agisse per conto di quale suo CP_7 rappresentante e, dunque, che l'autovettura fosse stata presa in custodia dalla società appellata. Del resto, che fosse una figura di spicco dell'officina, con funzioni organizzative e CP_4 gestionali per conto di è confermato dal fatto che nel 2022 ha assunto la Controparte_5 carica di liquidatore della società appellata. In ogni caso, la circostanza che abbia incolpevolmente fatto affidamento sull'esistenza Pt_2 di un potere di rappresentanza in capo a - e dunque che la società appellata abbia CP_4 assunto su di sé gli obblighi conseguenti ad un contratto di deposito - non viene neppure smentita dal fatto che l'auto, in questa occasione, è stata posteggiata all'esterno dell'officina ed è stata addirittura utilizzata dallo stesso CP_4 Dall'istruttoria è difatti emerso che fosse una prassi dell'officina farsi consegnare le chiavi delle autovetture posteggiate all'esterno, riporre le chiavi in ufficio, e alla sera ricoverare le autovetture all'interno; era anche prassi che provasse le autovetture. CP_4 D'altronde è verosimile, e anche molto comune, che per ragioni di spazio le officine posteggino all'esterno le auto da riparare o quelle già riparate, così da lasciare posto all'interno alle autovetture in fase di riparazione;
altrettanto consueto è che le vetture, una volta riparate, vengano provate su strada dal meccanico dell'officina per verificare che le problematiche siano state effettivamente risolte. A questo proposito, la teste ha dichiarato che era consuetudine che Tes_3 Parte_3 facesse “lasciare le auto fuori nella via di fronte al capannone dell'autofficina e lui ritirava solo le chiavi” e che “a volte, le prova”; il teste ex dipendente di ha a sua Tes_1 CP_5 volta dichiarato che “la Mercedes era fuori perché l'ha messa il e, a chiarimento della CP_4 circostanza, ha precisato che, ”quando arrivano i clienti a volte parcheggiavamo le auto all'interno del cortile ma quando non c'era spazio all'interno, le lasciavamo fuori nella parte adiacente al cancello, facendoci consegnare le chiavi” e che normalmente la sera si prendevano “le chiavi riposte in ufficio” per “portare dentro, le auto parcheggiate fuori”. Con riferimento alla Mercedes, il teste ha dichiarato di avere chiesto a “se andasse CP_4 ricoverata all'interno” ma il ha risposto: “no, vado a casa con il Mercedes”. CP_4 Detta circostanza è confermata dalla produzione dei messaggi WhatsApp da cui emerge che è stato lo stesso a concedere a la facoltà di provare l'autovettura guidandola la sera Pt_2 CP_4 fino a casa per poi ricondurla la mattina seguente in officina. Infine, la circostanza che si sarebbe trattato di un favore (e quindi che non Controparte_5 avrebbe preso in custodia l'autovettura) perché il non avrebbe potuto eseguire la CP_4 riparazione perché non avrebbe avuto le competenze per farlo, è poco verosimile;
se così fosse stato, avrebbe indirizzato l in altra officina e soprattutto non avrebbe Pt_2 CP_4 chiesto l'aiuto di un ex tecnico della Mercedes ( . Testimone_5
Per quanto precede la Corte ritiene che dall'istruttoria possa dunque desumersi che l'autovettura Mercedes sia stata affidata, per il tramite del dipendente all'officina CP_4 affinchè venisse riparata e, pertanto, che tra le parti si sia perfezionato un Controparte_5 rapporto di deposito con conseguente obbligo di custodia in capo all'appellata, da ritenersi responsabile dei danni conseguenti al furto occorso la mattina del 15.10.2020.
3.b) In ordine alla responsabilità conseguente al furto, vale appena il caso osservare che è ormai principio consolidato quello in forza del quale “Nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, l'obbligazione della custodia e della riconsegna fanno parte di un contratto misto nel quale confluiscono le cause del deposito e di altro contratto, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale, costituita dall'espletamento della riparazione dell'autoveicolo” (Cass. n. 10956 del 06/05/2010). In ogni caso, “sia nel caso in cui l'obbligo di custodia è prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l'esecuzione della prestazione principale — art. 1177 c.c. in relazione all'art. 2222 c.c., allorché dopo il compimento dell'opera il bene deve essere riconsegnato — sia quando esso è l'effetto tipico del relativo contratto — art. 1766 c.c. — la diligenza richiesta all'affidatario è comunque quella del buon padre di famiglia” (Cass. civile sez. III n. 10986 10.12.1996). Peraltro, poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia “il custode che non dimostri di aver usato la custodia della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.) e che non provi che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) per caso fortuito o forza maggiore, o si sia verificato nonostante l'uso della diligenza a lui richiesta sulla base delle sue competenze professionali” (Cass. n. 11796/2015 Cass. 26353/2013).
3.c) Ciò premesso, la Corte rileva che soggetto depositario del bene, incaricato Controparte_5 di eseguire la riparazione del mezzo, non ha svolto alcuna difesa in ordine all'obbligo risarcitorio conseguente al furto;
non ha difatti fornito la prova liberatoria in ordine al fatto che la mancata riconsegna del mezzo sia dipesa da un fatto ad essa non imputabile o ad un caso fortuito non prevedibile né ha fornito la prova di avere adottato tutte le precauzioni necessarie che le circostanze suggerivano, secondo un criterio di diligenza, per evitare che l'evento dannoso (il furto) si verificasse. Resta quindi alla Corte valutare la domanda risarcitoria avanzata dai danneggiati, anche alla luce dell'eccezione fondata sulla contestazione (formulata sin dal primo atto difensivo in primo grado) in ordine alla quantificazione del danno asseritamente patito da e Pt_2 Pt_1 stimato in € 25.000,00, che non sarebbe in alcun modo giustificato.
La domanda risarcitoria è insuscettibile di accoglimento non essendo stata fornita alcuna prova della quantificazione del danno né sono state fornite specifiche allegazioni in merito né un criterio idoneo per la sua determinazione né è possibile procedersi ad una liquidazione in via equitativa. In primo luogo, la Corte rileva che i danneggiati hanno stimato il danno subito nell'importo corrispondente al prezzo dell'autoveicolo come indicato nella scrittura privata di compravendita del 15.9.2020 e quindi in un atto del tutto unilaterale non opponibile a terzi;
non solo, ma proprio la scrittura privata subordina il passaggio di proprietà dell'autovettura sui controlli che “verranno fatti sulla medesima vettura”. Ne consegue che detto importo non può rappresentare il valore dell'auto al momento del furto. In ogni caso, i danneggiati non hanno prodotto in giudizio alcun documento che attesti il valore della Mercedes al 15.10.2020 (ad es. la quotazione ACI o Quattroruote o simili), né hanno prodotto un documento fotografico circa il chilometraggio dell'autoveicolo e le condizioni della carrozzeria, e neppure una visura completa;
basti solo osservare che il documento 1) denominato “visura PRA Ferrari” è, in effetti, un atto di trascrizione del 2019 di un autoveicolo targato ET126ZH, privo dell'indicazione del numero di telaio e in sé, quindi, da ritenersi diverso da quello per cui è causa targato FV444KY; al doc. 2), rappresentato dalla scrittura privata di compravendita, è allegato solo parte del libretto di circolazione. Al fine di colmare la lacuna documentale e nonostante la specifica eccezione articolata dalla controparte fin dalla costituzione in primo grado, i danneggiati non hanno neppure articolato capitoli di prova sul punto, limitandosi ad articolarli con riferimento alla sola dinamica dei fatti di causa e non in relazione allo stato dell'autoveicolo al momento del furto così da potersi procedere ad una stima comparativa del valore commerciale di mercato con autoveicoli della stessa marca e modello, immatricolati nello stesso anno ed in condizioni d'uso analoghe. In assenza di allegazioni e riscontri, anche solo indiziari, per la Corte non è dunque possibile determinare, neppure presuntivamente, come i danneggiati siano pervenuti ad una quantificazione del danno in € 25.00,00 ed accogliere la domanda risarcitoria. Né è possibile colmare una simile lacuna con l'ammissione di una CTU, che andrebbe totalmente a sopperire all'onere probatorio attoreo. In secondo luogo, la Corte rileva che i danneggiati hanno comunque invocato la liquidazione del danno per “un altro importo ritenuto congruo, determinato in corso di causa” ma, anche sotto questo profilo, la domanda risarcitoria non può essere accolta. L'operazione di liquidazione del danno secondo equità, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, postula il ricorso a parametri di valutazione (quale ad esempio, per il caso di specie, il valore commerciale dell'autoveicolo) che consentano di tracciare il ragionamento con cui si perviene alla liquidazione, non potendo però fare ricorso a questo strumento per colmare né la carenza di allegazione né il difetto di prova (fra tante, conf. Cass. Civile n. 31356/2018; Cass. Civ. 4310/2018). La Suprema Corte ha precisato che “anche la stima del danno in termini equitativi ex art. 1226 c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. 11.4.2024 n. 9834). Sicché, nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, “il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento” (ordinanza cass. 26.11.2024 n. 30487). I danneggiati non hanno allegato di essere nell'impossibilità di provare il danno e, d'altronde, sarebbe bastato offrire al Giudice una valutazione dell'autovettura facilmente reperibile su numerosi portali Internet tra cui quello di ACI o Quattroruote o simili (non utilizzabili ex officio).
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata seppure con diversa motivazione.
Il motivo di censura in punto spese, ad onor del vero solo laconicamente dedotto, è comunque infondato, avendo il primo Giudice liquidato € 5.077,00 oltre accessori di legge che è l'ammontare corrispondente ai compensi medi previsti dalle tariffe vigenti in relazione al valore della causa e per tutte le fasi processuali svolte.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli Appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda corrispondente alle spese di lite richieste (ossia da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico delle parti Appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza ex Parte_1 Parte_2 art. 281 sexies c.p.c. n. 512/2024 resa inter partes dal Tribunale di Alessandria il 7.6.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuti e condanna e a pagare le spese del Parte_1 Parte_2 presente grado del giudizio a favore di , che liquida in Controparte_9 complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico delle parti Appellanti. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 19.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott. Francesco Rizzi Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 884/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. promossa da
(CF ) nato a [...] il [...] res. a Parte_1 C.F._1 NA (GE) 16018 Via Donatori del Sangue n. 2 e (CF Parte_2
nato a [...] il [...] res. a Tortona (AL) Via Strada C.F._2 Comunale Bertana n. 9, entrambi elettivamente domiciliati in Alessandria Via Canefri n. 3/5 presso lo studio dell'Avv. Antonella Zocco (CF pec C.F._3
) e dell'Avv. Mariapaola Marro (CF pec Email_1 C.F._4
che li rappresentano e difendono come da procura Email_2 in atti APPELLANTI CONTRO (P IVA ), in persona del liquidatore Sig. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Viguzzolo (AL) Via Vecchia Fornace n. 14, elettivamente CP_2 domiciliata in Voghera Via Emilia n. 58 presso lo studio dell'Avv. Laura Muggiati (CF
pec che la rappresenta e C.F._5 Email_3 difende come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 15.5.2025
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14.3.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale: disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. apparendo, l'impugnazione, manifestamente fondata e richiamandosi tutti i motivi innanzi dedotti;
- in via principale e nel merito, dichiarare nulla la sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria sezione prima civile, Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola in data 07 giugno 2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. 689/2023, notificata in data 18.06.2024, per motivazione apparente in quanto, pur graficamente esistente, è stata espressa “in termini meramente assertivi”, tali da non esprimere il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado per giungere alla decisione resa, come argomentato nella parte descrittiva del presente atto;
- in via subordinata e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, sezione prima civile, Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola in data 07.06.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. 689/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
- NELMERITO
- dichiarare tenuta e condannare , in persona del liquidatore, Controparte_3 Sig. sita in Viguzzolo (AL), via Vecchia Fornace n. 14, P.IVA , a CP_4 P.IVA_1 risarcire integralmente al sig. e al Sig. , in solido, il danno subito Parte_1 Parte_2 per le causali di cui in narrativa, pari ad € 25.000 oltre a rivalutazione ed interessi maturandi o per altro importo ritenuto congruo, determinato in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria delle spese e degli onorari di lite oltre oneri accessori
- In via di ulteriore subordine: In riforma parziale della sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria, sezione prima civile, Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola in data 07.06.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G. 689/2023 ridurre la condanna alle spese di lite nella misura ritenuta equa e di giustizia.
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14.3.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, NEL MERITO: respingere integralmente la domanda ex adverso proposta di riforma della sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 7/06/2024 e notificata il 18/06/2024 nella causa RGN. 689/2023 e, conseguentemente, confermare tutte le statuizioni della sentenza n. 512/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 7/06/2024.
- Con vittoria di spese e compenso di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato e conveniva in giudizio avanti Pt_1 Pt_2 al Tribunale di Alessandria la affinché detta società fosse Controparte_5 condannata a pagare loro la somma di € 25.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, o altro importo accertato in corso di causa, a seguito del furto dell'autovettura Mercedes Modello C 220 Blue TEC Station Wagon tg FV444KY.
Gli attori allegavano che commerciante autorizzato di veicoli a motore e rimorchi, Pt_1 aveva venduto ad la vettura Mercedes modello C220 Blue TEC Station Wagon targata Pt_2 FV444KY verso il corrispettivo di € 25.000,00; avvedendosi di un problema alla centralina elettrica, il 14.10.2020 (nelle more della registrazione del passaggio di proprietà), Pt_2 aveva consegnato l'autovettura al Sig. all'epoca dipendente dell'officina Parte_3 [...]
affinché individuasse il problema e provvedesse alla riparazione CP_5 Il 15.10.2020, verso le ore 12,00, mentre si recava presso l'officina, aveva incrociato Pt_2 l'autovettura pensando che gli addetti di la stessero provando;
giunto sul posto, CP_5 si avvedeva del fatto che l'auto, che la sera precedente era stata parcheggiata all'esterno dell'officina, era stata rubata. sporgeva denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Tortona. Pt_2 Il 4.11.2020 gli attori, per il tramite del loro legale, chiedevano a di risarcire loro CP_5 il danno stimato in € 25.000,00, ritenendo la società Convenuta responsabile del furto dell'autoveicolo. respingeva la domanda risarcitoria negando ogni addebito di responsabilità. CP_5 L'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario induceva gli attori ad agire in via giudiziale.
Nel giudizio così instaurato si costituiva in liquidazione volontaria dal CP_5 13.9.2022, contestando:
- in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse di agire del il quale, avendo venduto l'autovettura a che a sua volta ne aveva Parte_1 Parte_2 ricevuto la piena disponibilità, non aveva avuto alcun rapporto né con né con il CP_5 dipendente e, in ogni caso, non aveva subito alcun danno conseguente al furto, avendo CP_4 incassato il corrispettivo della vendita;
- nel merito, la pretesa risarcitoria da ritenersi infondata in fatto e in diritto. La convenuta precisava che:
- all'epoca dei fatti, nell'anno 2020, non si trovava in Liquidazione e il Controparte_5 rappresentante legale e socio unico della società era la signora che Controparte_6 conosceva l solo superficialmente;
Pt_2
- nel mese di ottobre del 2020 nella sua qualità di dipendente di che in CP_4 Controparte_5 passato aveva riparato l'autovettura della compagna di era stato contattato da Pt_2 Pt_2 stesso che gli chiedeva a chi avrebbe potuto rivolgersi per risolvere un problema alla centralina dell'autovettura Mercedes tg FV 444KY;
- nell'ottica di offrire il proprio aiuto a solo titolo di favore personale, suggeriva ad CP_4 di portargli l'autovettura così che, il 15.10.2020, un tecnico della concessionaria Pt_2 Mercedes, suo amico, avrebbe potuto esaminarla;
- il 14.10.2020 aveva quindi posteggiato l'autovettura all'esterno dell'officina e Pt_2 consegnato le chiavi a il quale, non dovendo intervenire personalmente per riparare un CP_4 guasto di natura elettronica non possedendone le competenze, si guardava bene dal posteggiare l'autovettura Mercedes all'interno e dal registrarla. La Convenuta concludeva ritenendo che fosse pacifico che l'automezzo era stato consegnato, in forza di un rapporto personale fiduciario, da a che, ancorché dipendente di Pt_2 CP_4
non aveva assunto alcun impegno per conto della società; dunque, poiché Controparte_5 non si era mai costituito alcun rapporto di deposito tra le parti, non aveva Controparte_7 assunto alcun obbligo di custodia dell'autoveicolo né poteva essere ritenuta responsabile del furto. Onde, la domanda risarcitoria doveva essere rigettata;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la convenuta contestava l'ammontare del danno stimato in € 25.000,00 ritenendolo non dimostrato perché avulso dai criteri di quotazione dell'autovettura, anno di immatricolazione e chilometraggio.
Il Giudice di primo grado istruiva la causa ammettendo la prova per testi e disponendo l'interrogatorio formale.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 512/2024 del 7.6.2025 il Tribunale di Alessandria respingeva le domande degli attori e li condannava a pagare alla convenuta, in solido tra loro, le spese di lite liquidate in € 5.077,00 oltre spese IVA e CPA come per legge. Il Giudice, preliminarmente richiamata la disciplina in materia di contratto di deposito, rilevava come dall'istruttoria non fosse affatto emerso che l'autovettura era stata presa in carico per una riparazione commissionata a e, dunque, che l'autoveicolo non Controparte_7 era mai entrato nella sfera di custodia a carico di detta società. Il Giudice precisava che dall'istruttoria era emerso che aveva venduto l'autoveicolo Pt_1 Mercedes modello C220 tg FV444KY a - senza peraltro Controparte_8 Pt_2 offrire la prova della dazione del corrispettivo - e quindi che era formalmente il Pt_1 proprietario dell'auto; onde, tale circostanza legittimava la sua domanda in giudizio. Precisava che dall'istruttoria era altresì emerso che possessore dell'auto, il Pt_2 14.10.2020, aveva senza dubbio consegnato l'auto, in prossimità dell'officina, a Parte_3 dipendente di il quale l'aveva addirittura utilizzata personalmente, Controparte_7 ricoverandola presso la propria abitazione, per poi posteggiarla, il 15.10.2020, all'esterno dell'officina da dove veniva rubata. Il Giudice concludeva quindi ritenendo che dalle dichiarazioni dei testi non era emersa alcuna prova dell'esistenza di un contratto di deposito tra e Controparte_9
del resto, anche l'unico teste ( , che avrebbe potuto lasciare intendere Pt_2 Testimone_1
- implicitamente - che fosse intervenuto un obbligo di custodia a carico di era CP_7 un dipendente che si era limitato a riferire che, a volte, era capitato che le auto dei clienti venissero posteggiate fuori dall'officina, nella parte adiacente il cancello;
senza tuttavia riferire che ciò che fosse accaduto anche in questo caso. Il Giudice precisava infine che tale ricostruzione dei fatti si poteva ricavare altresì dall'assenza di qualsiasi produzione documentale (quale ad es. una ricevuta di consegna e/o comunicazioni scritte tra le parti). Dunque, sul presupposto di avere accertato che l'autovettura era stata consegnata personalmente e esclusivamente al (sul quale dunque probabilmente gravava Parte_3 l'obbligo di custodia), il Giudice respingeva la domanda risarcitoria formulata dagli Attori non avendo e dimostrato l'esistenza di un contratto di deposito e, quindi, Pt_2 Pt_1 l'obbligo di custodia in capo a Controparte_7
2) e hanno proposto appello avverso la sentenza. Pt_2 Pt_1 Gli Appellanti, con il primo motivo, hanno censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della consegna del bene al depositario . Controparte_9 A parere degli appellanti il Giudice di primo grado: da un lato, avrebbe totalmente ignorato le dichiarazioni rese dai testi da cui emerge senza ombra di smentita che, poiché l'auto aveva un vizio che doveva essere accertato e riparato, aveva consegnato la vettura a Pt_2 CP_7
[... per il tramite del dipendente consegnandogli anche le chiavi;
dall'altro lato, avrebbe CP_4 male interpretato le dichiarazioni rese dal teste che ha confermato come la prassi di Tes_2 posteggiare le autovetture all'esterno dell'officina fosse stata rispettata anche in quella occasione. Il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di dare credito alle dichiarazioni del che, all'epoca dei fatti, era dipendente di ma, quando ha reso le CP_4 CP_7 dichiarazioni, era divenuto il liquidatore della società convenuta;
onde, le sue dichiarazioni sono state rese con l'intento di evitare che la società da lui rappresentata potesse essere condannata al risarcimento dei danni e non, come ha ritenuto il Giudice di primo grado,
“contro il proprio interesse”. Gli appellanti hanno quindi invocato la riforma della sentenza ritenendo, inoltre, che la stessa fosse viziata da nullità attesa la motivazione puramente apparente e priva di un ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione assunta. Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono dell'eccessiva entità delle spese di lite liquidate. Gli appellanti hanno infine formulato istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza.
Nel procedimento così instaurato, si è costituita invocando il Controparte_5 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata nonché chiedendo il rigetto della domanda di sospensione della sua esecutività. A parere della appellata, dall'istruttoria sarebbe emerso che l'autovettura non è mai stata presa in carico da , e quindi non è mai entrata nella sua sfera di Controparte_5 custodia;
onde, il Giudice di primo grado ha correttamente interpretato le dichiarazioni dei testi e quelle rese in sede di interrogatorio formale e ha concluso ritenendo insussistente qualsiasi rapporto di custodia tra gli attori e la società . Controparte_9 La appellata ha comunque contestato la quantificazione del danno asseritamente patito ribadendo che l'importo di € 25.000,00 stimato non sarebbe in alcun modo giustificato. Quanto alla domanda fondata sulla dedotta assenza di motivazione della decisione, la appellata ha osservato come sia stato formulato solo in linea teorica senza alcun approfondimento. Il secondo motivo di appello in punto spese è per la appellata infondato e deve essere rigettato.
La Corte con l'ordinanza del 17.1.2025 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali e le note per l'udienza del 15.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c. e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
3) La Corte, preliminarmente, rileva che la reiterata domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata in via pregiudiziale, è già stata decisa con ordinanza Collegiale del 17.1.2025 onde è insuscettibile di essere riesaminata;
in ogni caso è da ritenersi superata dall'assunzione della causa in decisione.
Quanto all'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva di Parte_1 sollevata in primo grado da , la Corte rileva che è stata Controparte_9 implicitamente rigettata dal Giudice di primo grado. Il Giudice di primo grado ha difatti rilevato che, ancorché sia stata offerta la prova della vendita dell'autovettura all (cfr. doc. 2) avvenuta il 15.9.2020, non è stata offerta la Pt_2 prova del pagamento e della dazione di denaro;
dunque, poiché sarebbe rimasto Pt_1 formalmente il proprietario dell'autovettura (non essendo stata prodotta alcuna visura che dimostri il passaggio di proprietà dell'autoveicolo), legittimamente ha formulato la domanda risarcitoria in via solidale con Pt_2
La motivazione non è stata oggetto di censura;
non ha Controparte_5 proposto appello incidentale condizionato avverso la motivazione del Giudice e, pertanto, la statuizione implicita di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione di è Parte_1 insuscettibile di essere riesaminata in quanto passata in giudicato.
Prima di affrontare il merito della controversia, ragioni di ordine logico impongono alla Corte di esaminare la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza ritenuta viziata, in quanto fondata su una motivazione puramente apparente e ”in termini meramente assertivi”. La Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia adeguatamente illustrare l'iter logico che ha seguito per pervenire alla decisione assunta, chiarendo su quali prove testimoniali ha ritenuto di fondare il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione;
del resto, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza che gli appellanti hanno inteso contestare e, con essi, le relative doglianze. Onde, la motivazione del Giudice (condivisibile o meno da questa Corte) non può essere qualificata come “meramente apparente”. Per l'effetto, la domanda, ad onor del vero laconicamente argomentata e priva dell'indicazione di quali affermazioni sarebbero tra loro inconciliabili, al punto tale da rendere obiettivamente incomprensibile la motivazione della decisione, viene quindi respinta in quanto manifestamente infondata.
Dipanate le questioni preliminari, la Corte deve dunque procedere all'esame delle censure sull'an della controversia e, qualora venga accertato che l'autovettura sia stata presa in custodia dalla appellata, e quindi onerata del dovere di custodia, sulla determinazione del
“quantum”.
3.a) Gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento del rapporto di deposito che si sarebbe perfezionato nel momento in cui ha consegnato ad - per il tramite del Pt_2 CP_5 suo dipendente al quale erano state consegnate anche le chiavi - l'autovettura Mercedes CP_4 Cont mod. C220 Blue Station Wagon tg FV444KY perché venisse riparata. A parere degli appellanti, il Giudice di primo grado avrebbe in parte ignorato, e in parte male intrepretato, le dichiarazioni rese dai testimoni che avrebbero confermato, senza ombra di smentita, la consegna dell'autovettura alla società appellata.
La Corte, prima di tutto, rileva che è pacifico, in quanto dedotto dalla appellata stessa, che ad ottobre del 2020 avesse contattato dipendente di - autofficina Pt_2 Parte_3 CP_5 di sua fiducia presso cui si era già rivolto in precedenza numerose volte - per un problema alla centralina dell'autoveicolo Mercedes tg FV444KY; altrettanto pacifico, in quanto circostanza non contestata, che il 14.10.2020 abbia consegnato a Pt_2 Parte_3 l'autovettura consegnandogli anche le chiavi, come era solito fare quando necessitava di far riparare le proprie autovetture. A questo proposito, la teste ha difatti dichiarato che “da anni era solito Tes_3 Pt_2 portare le auto da per le riparazioni”; la teste a sua volta, CP_5 Testimone_4 ha dichiarato che “da anni il Signor si rivolgeva ad per portargli le sue auto Pt_2 CP_5 prima di poterle vendere”. Entrambe le testimoni hanno inoltre confermato (cfr. cap. 15 dell'atto di citazione) che Pt_2 ha avuto contatti lavorativi con rapportandosi con la Sig.ra e con il Sig. CP_5 Pt_4 CP_4 che era colui che si occupava delle riparazioni delle auto. Dalle dichiarazioni rese dai testi si trae quindi la conferma che era l'autofficina di CP_5 fiducia presso cui portava le proprie auto in caso di problemi e che si rapportasse Pt_2 Pt_2 con il dipendente al quale consegnava le chiavi per eseguire la riparazione. Parte_3 Tale prassi ha evidentemente generato in il ragionevole convincimento che - in Pt_2 CP_4 questa occasione, così come in altre precedenti - agisse per conto di quale suo CP_7 rappresentante e, dunque, che l'autovettura fosse stata presa in custodia dalla società appellata. Del resto, che fosse una figura di spicco dell'officina, con funzioni organizzative e CP_4 gestionali per conto di è confermato dal fatto che nel 2022 ha assunto la Controparte_5 carica di liquidatore della società appellata. In ogni caso, la circostanza che abbia incolpevolmente fatto affidamento sull'esistenza Pt_2 di un potere di rappresentanza in capo a - e dunque che la società appellata abbia CP_4 assunto su di sé gli obblighi conseguenti ad un contratto di deposito - non viene neppure smentita dal fatto che l'auto, in questa occasione, è stata posteggiata all'esterno dell'officina ed è stata addirittura utilizzata dallo stesso CP_4 Dall'istruttoria è difatti emerso che fosse una prassi dell'officina farsi consegnare le chiavi delle autovetture posteggiate all'esterno, riporre le chiavi in ufficio, e alla sera ricoverare le autovetture all'interno; era anche prassi che provasse le autovetture. CP_4 D'altronde è verosimile, e anche molto comune, che per ragioni di spazio le officine posteggino all'esterno le auto da riparare o quelle già riparate, così da lasciare posto all'interno alle autovetture in fase di riparazione;
altrettanto consueto è che le vetture, una volta riparate, vengano provate su strada dal meccanico dell'officina per verificare che le problematiche siano state effettivamente risolte. A questo proposito, la teste ha dichiarato che era consuetudine che Tes_3 Parte_3 facesse “lasciare le auto fuori nella via di fronte al capannone dell'autofficina e lui ritirava solo le chiavi” e che “a volte, le prova”; il teste ex dipendente di ha a sua Tes_1 CP_5 volta dichiarato che “la Mercedes era fuori perché l'ha messa il e, a chiarimento della CP_4 circostanza, ha precisato che, ”quando arrivano i clienti a volte parcheggiavamo le auto all'interno del cortile ma quando non c'era spazio all'interno, le lasciavamo fuori nella parte adiacente al cancello, facendoci consegnare le chiavi” e che normalmente la sera si prendevano “le chiavi riposte in ufficio” per “portare dentro, le auto parcheggiate fuori”. Con riferimento alla Mercedes, il teste ha dichiarato di avere chiesto a “se andasse CP_4 ricoverata all'interno” ma il ha risposto: “no, vado a casa con il Mercedes”. CP_4 Detta circostanza è confermata dalla produzione dei messaggi WhatsApp da cui emerge che è stato lo stesso a concedere a la facoltà di provare l'autovettura guidandola la sera Pt_2 CP_4 fino a casa per poi ricondurla la mattina seguente in officina. Infine, la circostanza che si sarebbe trattato di un favore (e quindi che non Controparte_5 avrebbe preso in custodia l'autovettura) perché il non avrebbe potuto eseguire la CP_4 riparazione perché non avrebbe avuto le competenze per farlo, è poco verosimile;
se così fosse stato, avrebbe indirizzato l in altra officina e soprattutto non avrebbe Pt_2 CP_4 chiesto l'aiuto di un ex tecnico della Mercedes ( . Testimone_5
Per quanto precede la Corte ritiene che dall'istruttoria possa dunque desumersi che l'autovettura Mercedes sia stata affidata, per il tramite del dipendente all'officina CP_4 affinchè venisse riparata e, pertanto, che tra le parti si sia perfezionato un Controparte_5 rapporto di deposito con conseguente obbligo di custodia in capo all'appellata, da ritenersi responsabile dei danni conseguenti al furto occorso la mattina del 15.10.2020.
3.b) In ordine alla responsabilità conseguente al furto, vale appena il caso osservare che è ormai principio consolidato quello in forza del quale “Nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, l'obbligazione della custodia e della riconsegna fanno parte di un contratto misto nel quale confluiscono le cause del deposito e di altro contratto, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale, costituita dall'espletamento della riparazione dell'autoveicolo” (Cass. n. 10956 del 06/05/2010). In ogni caso, “sia nel caso in cui l'obbligo di custodia è prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l'esecuzione della prestazione principale — art. 1177 c.c. in relazione all'art. 2222 c.c., allorché dopo il compimento dell'opera il bene deve essere riconsegnato — sia quando esso è l'effetto tipico del relativo contratto — art. 1766 c.c. — la diligenza richiesta all'affidatario è comunque quella del buon padre di famiglia” (Cass. civile sez. III n. 10986 10.12.1996). Peraltro, poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia “il custode che non dimostri di aver usato la custodia della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.) e che non provi che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) per caso fortuito o forza maggiore, o si sia verificato nonostante l'uso della diligenza a lui richiesta sulla base delle sue competenze professionali” (Cass. n. 11796/2015 Cass. 26353/2013).
3.c) Ciò premesso, la Corte rileva che soggetto depositario del bene, incaricato Controparte_5 di eseguire la riparazione del mezzo, non ha svolto alcuna difesa in ordine all'obbligo risarcitorio conseguente al furto;
non ha difatti fornito la prova liberatoria in ordine al fatto che la mancata riconsegna del mezzo sia dipesa da un fatto ad essa non imputabile o ad un caso fortuito non prevedibile né ha fornito la prova di avere adottato tutte le precauzioni necessarie che le circostanze suggerivano, secondo un criterio di diligenza, per evitare che l'evento dannoso (il furto) si verificasse. Resta quindi alla Corte valutare la domanda risarcitoria avanzata dai danneggiati, anche alla luce dell'eccezione fondata sulla contestazione (formulata sin dal primo atto difensivo in primo grado) in ordine alla quantificazione del danno asseritamente patito da e Pt_2 Pt_1 stimato in € 25.000,00, che non sarebbe in alcun modo giustificato.
La domanda risarcitoria è insuscettibile di accoglimento non essendo stata fornita alcuna prova della quantificazione del danno né sono state fornite specifiche allegazioni in merito né un criterio idoneo per la sua determinazione né è possibile procedersi ad una liquidazione in via equitativa. In primo luogo, la Corte rileva che i danneggiati hanno stimato il danno subito nell'importo corrispondente al prezzo dell'autoveicolo come indicato nella scrittura privata di compravendita del 15.9.2020 e quindi in un atto del tutto unilaterale non opponibile a terzi;
non solo, ma proprio la scrittura privata subordina il passaggio di proprietà dell'autovettura sui controlli che “verranno fatti sulla medesima vettura”. Ne consegue che detto importo non può rappresentare il valore dell'auto al momento del furto. In ogni caso, i danneggiati non hanno prodotto in giudizio alcun documento che attesti il valore della Mercedes al 15.10.2020 (ad es. la quotazione ACI o Quattroruote o simili), né hanno prodotto un documento fotografico circa il chilometraggio dell'autoveicolo e le condizioni della carrozzeria, e neppure una visura completa;
basti solo osservare che il documento 1) denominato “visura PRA Ferrari” è, in effetti, un atto di trascrizione del 2019 di un autoveicolo targato ET126ZH, privo dell'indicazione del numero di telaio e in sé, quindi, da ritenersi diverso da quello per cui è causa targato FV444KY; al doc. 2), rappresentato dalla scrittura privata di compravendita, è allegato solo parte del libretto di circolazione. Al fine di colmare la lacuna documentale e nonostante la specifica eccezione articolata dalla controparte fin dalla costituzione in primo grado, i danneggiati non hanno neppure articolato capitoli di prova sul punto, limitandosi ad articolarli con riferimento alla sola dinamica dei fatti di causa e non in relazione allo stato dell'autoveicolo al momento del furto così da potersi procedere ad una stima comparativa del valore commerciale di mercato con autoveicoli della stessa marca e modello, immatricolati nello stesso anno ed in condizioni d'uso analoghe. In assenza di allegazioni e riscontri, anche solo indiziari, per la Corte non è dunque possibile determinare, neppure presuntivamente, come i danneggiati siano pervenuti ad una quantificazione del danno in € 25.00,00 ed accogliere la domanda risarcitoria. Né è possibile colmare una simile lacuna con l'ammissione di una CTU, che andrebbe totalmente a sopperire all'onere probatorio attoreo. In secondo luogo, la Corte rileva che i danneggiati hanno comunque invocato la liquidazione del danno per “un altro importo ritenuto congruo, determinato in corso di causa” ma, anche sotto questo profilo, la domanda risarcitoria non può essere accolta. L'operazione di liquidazione del danno secondo equità, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, postula il ricorso a parametri di valutazione (quale ad esempio, per il caso di specie, il valore commerciale dell'autoveicolo) che consentano di tracciare il ragionamento con cui si perviene alla liquidazione, non potendo però fare ricorso a questo strumento per colmare né la carenza di allegazione né il difetto di prova (fra tante, conf. Cass. Civile n. 31356/2018; Cass. Civ. 4310/2018). La Suprema Corte ha precisato che “anche la stima del danno in termini equitativi ex art. 1226 c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. 11.4.2024 n. 9834). Sicché, nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, “il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento” (ordinanza cass. 26.11.2024 n. 30487). I danneggiati non hanno allegato di essere nell'impossibilità di provare il danno e, d'altronde, sarebbe bastato offrire al Giudice una valutazione dell'autovettura facilmente reperibile su numerosi portali Internet tra cui quello di ACI o Quattroruote o simili (non utilizzabili ex officio).
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata seppure con diversa motivazione.
Il motivo di censura in punto spese, ad onor del vero solo laconicamente dedotto, è comunque infondato, avendo il primo Giudice liquidato € 5.077,00 oltre accessori di legge che è l'ammontare corrispondente ai compensi medi previsti dalle tariffe vigenti in relazione al valore della causa e per tutte le fasi processuali svolte.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli Appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda corrispondente alle spese di lite richieste (ossia da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico delle parti Appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza ex Parte_1 Parte_2 art. 281 sexies c.p.c. n. 512/2024 resa inter partes dal Tribunale di Alessandria il 7.6.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuti e condanna e a pagare le spese del Parte_1 Parte_2 presente grado del giudizio a favore di , che liquida in Controparte_9 complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico delle parti Appellanti. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 19.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni