CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 7 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1631 dell'anno 2024
TRA
n. il 20.8.1954 in Napoli – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo di appello, dagli avv.
PIERPAOLO ZAMBARDINO e FLORIDA IERVOLINO presso lo studio dei quali, in
GIUGLIANO IN CAMPANIA alla VIA RIPUARIA n. 149, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta Per_1
n.7313), dall'avv. Emanuela Calamia unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la sede in NAPOLI alla via A. de Gasperi, n. 55 CP_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 16/06/2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1147 pronunziata in data 4 marzo 2024 con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di accertamento del suo diritto alla erogazione dell'assegno sociale.
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva escluso la sussistenza dei requisiti per la concessione della prestazione. Essa appellante, infatti, aveva comprovato il reddito in godimento anche al proprio coniuge né poteva rilevare, come pure sostenuto con la gravata sentenza, la donazione di beni immobili intervenuta due anni prima della proposizione della domanda amministrativa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza, fosse dichiarato il suo diritto alla prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa – 2.8.2021 – o da quella diversa accertata in corso di causa con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_1
oltre accessori ed alla rifusione delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha ribadito la correttezza della CP_1
interpretazione sostenuta con la gravata sentenza che valorizzava la volontarietà dello stato di bisogno della ricorrente ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
4.1 La legge 8 agosto 1995 n.335- “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” – all'art.
3 - rubricato “ Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale”- co.6 recita: “ Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, innanzitutto, che la nozione di reddito presa a base dalla legge n. 335 del 1995, art. 3 comma 6 non è sovrapponibile alla nozione di reddito rilevante ai fini tributari, come fatto palese dalla lettera dello stesso art. 3, comma 6 l. n. 335 del 1995 laddove considera tutti i redditi "di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte" (cfr. Cass.24954/21, Cass.14513/20).
Pertanto, deve essere presa in considerazione una definizione atecnica di reddito, vale a dire che la nozione di reddito assunta a base dell'art.3, co.6 l. n.335/95 non rimanda a quella tributaria ma è da intendere come la complessiva situazione economico- patrimoniale del soggetto da cui desumere la sussistenza o meno dell'unico requisito rilevante ai fini dell'istituto, ovvero lo stato di bisogno (cfr. ex plurimis Cass.
n. 33880.202; Cass.24954/21, Cass.14513/20).
4.2 Sotto altro profilo, è stato parimenti chiarito sia che l'assegno sociale non ha carattere sussidiario vale a dire non è subordinato al fatto che manchino soggetti obbligati al mantenimento e in grado di provvedervi, (Cass. n.33874.23, v.
Cass.24955/21;Cass.24774/22, Cass.26315/23, Cass.21699/23) sia che rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato non essendo previsto da nessuna norma che esso debba altresì essere incolpevole ( cfr. Cass.24955/21).
In tale ultima pronuncia, la Suprema Corte ha anche puntualizzato che il principio di rilevanza dello stato di bisogno oggettivamente inteso non impedisce al giudice di accertare, anche a mezzo di presunzioni, la presenza di condotte fraudolente volte a simulare artificialmente condizioni di bisogno, al fine di specificamente profittare della pubblica assistenza. In più recenti arresti resi in fattispecie sovrapponibile alla presente
- in cui la condizione di impossidenza derivava da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che astrattamente avrebbero potuto essere fonte di reddito ma in assenza di elementi integranti una condotta fraudolenta ( cfr.Cass
n.7235.23) - è stato ribadito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n.
24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è affermato che;
“…. non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” (cfr.Cass
n.7235.23).
5. Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che è incontestato tra le parti, come emerge altresì dalla sentenza oggi appellata, che la ed il coniuge di costei non godono di redditi. Parte_1
La donazione alle figlie della nuda proprietà di due immobili in comproprietà dei coniugi , i donanti si sono riservati il mero diritto di abitazione, Controparte_2
inoltre, non è elemento idoneo ad escludere il diritto alla percezione dell'assegno sociale in quanto, per come già evidenziato, lo stato di bisogno può anche essere non incolpevole né sono ravvisabili elementi integranti una condotta fraudolenta.
Tale condotta sussiste, infatti, nelle ipotesi in cui siano posti in essere atti tali da simulare lo stato di bisogno come, ad esempio, nel caso di dismissione di beni finalizzata al raggiungimento delle soglie reddituali mentre, nel caso di specie,
l'immobile donato era destinato ad abitazione e la donazione è stata disposta circa due anni prima della proposizione della domanda amministrativa.
5.3 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, va dichiarato il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1 sociale con decorrenza dal 1 SETTEMBRE 2021, primo giorno del mese successivo
CP_ alla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento in suo favore delle somme dovute oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito per la diminuzione del valore del credito con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa e fino al saldo.
CP_
6. Le spese del doppio grado vengono poste a carico dell' e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate, con esclusione della fase istruttoria non svolta e con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di
CONCETTA all'assegno sociale con decorrenza dal 1 SETTEMBRE Parte_1
2021;
- condanna l' al pagamento, in favore della appellante, dei ratei di prestazione CP_1
maturati con la indicata decorrenza oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda e fino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € CP_1
2.108,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.983,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione agli avv. P. P.
Zambardino e F. Iervolino, anticipatari.
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 7 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1631 dell'anno 2024
TRA
n. il 20.8.1954 in Napoli – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo di appello, dagli avv.
PIERPAOLO ZAMBARDINO e FLORIDA IERVOLINO presso lo studio dei quali, in
GIUGLIANO IN CAMPANIA alla VIA RIPUARIA n. 149, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta Per_1
n.7313), dall'avv. Emanuela Calamia unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la sede in NAPOLI alla via A. de Gasperi, n. 55 CP_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 16/06/2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1147 pronunziata in data 4 marzo 2024 con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di accertamento del suo diritto alla erogazione dell'assegno sociale.
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva escluso la sussistenza dei requisiti per la concessione della prestazione. Essa appellante, infatti, aveva comprovato il reddito in godimento anche al proprio coniuge né poteva rilevare, come pure sostenuto con la gravata sentenza, la donazione di beni immobili intervenuta due anni prima della proposizione della domanda amministrativa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza, fosse dichiarato il suo diritto alla prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa – 2.8.2021 – o da quella diversa accertata in corso di causa con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_1
oltre accessori ed alla rifusione delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha ribadito la correttezza della CP_1
interpretazione sostenuta con la gravata sentenza che valorizzava la volontarietà dello stato di bisogno della ricorrente ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
4.1 La legge 8 agosto 1995 n.335- “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” – all'art.
3 - rubricato “ Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale”- co.6 recita: “ Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, innanzitutto, che la nozione di reddito presa a base dalla legge n. 335 del 1995, art. 3 comma 6 non è sovrapponibile alla nozione di reddito rilevante ai fini tributari, come fatto palese dalla lettera dello stesso art. 3, comma 6 l. n. 335 del 1995 laddove considera tutti i redditi "di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte" (cfr. Cass.24954/21, Cass.14513/20).
Pertanto, deve essere presa in considerazione una definizione atecnica di reddito, vale a dire che la nozione di reddito assunta a base dell'art.3, co.6 l. n.335/95 non rimanda a quella tributaria ma è da intendere come la complessiva situazione economico- patrimoniale del soggetto da cui desumere la sussistenza o meno dell'unico requisito rilevante ai fini dell'istituto, ovvero lo stato di bisogno (cfr. ex plurimis Cass.
n. 33880.202; Cass.24954/21, Cass.14513/20).
4.2 Sotto altro profilo, è stato parimenti chiarito sia che l'assegno sociale non ha carattere sussidiario vale a dire non è subordinato al fatto che manchino soggetti obbligati al mantenimento e in grado di provvedervi, (Cass. n.33874.23, v.
Cass.24955/21;Cass.24774/22, Cass.26315/23, Cass.21699/23) sia che rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato non essendo previsto da nessuna norma che esso debba altresì essere incolpevole ( cfr. Cass.24955/21).
In tale ultima pronuncia, la Suprema Corte ha anche puntualizzato che il principio di rilevanza dello stato di bisogno oggettivamente inteso non impedisce al giudice di accertare, anche a mezzo di presunzioni, la presenza di condotte fraudolente volte a simulare artificialmente condizioni di bisogno, al fine di specificamente profittare della pubblica assistenza. In più recenti arresti resi in fattispecie sovrapponibile alla presente
- in cui la condizione di impossidenza derivava da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che astrattamente avrebbero potuto essere fonte di reddito ma in assenza di elementi integranti una condotta fraudolenta ( cfr.Cass
n.7235.23) - è stato ribadito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n.
24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è affermato che;
“…. non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” (cfr.Cass
n.7235.23).
5. Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che è incontestato tra le parti, come emerge altresì dalla sentenza oggi appellata, che la ed il coniuge di costei non godono di redditi. Parte_1
La donazione alle figlie della nuda proprietà di due immobili in comproprietà dei coniugi , i donanti si sono riservati il mero diritto di abitazione, Controparte_2
inoltre, non è elemento idoneo ad escludere il diritto alla percezione dell'assegno sociale in quanto, per come già evidenziato, lo stato di bisogno può anche essere non incolpevole né sono ravvisabili elementi integranti una condotta fraudolenta.
Tale condotta sussiste, infatti, nelle ipotesi in cui siano posti in essere atti tali da simulare lo stato di bisogno come, ad esempio, nel caso di dismissione di beni finalizzata al raggiungimento delle soglie reddituali mentre, nel caso di specie,
l'immobile donato era destinato ad abitazione e la donazione è stata disposta circa due anni prima della proposizione della domanda amministrativa.
5.3 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, va dichiarato il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1 sociale con decorrenza dal 1 SETTEMBRE 2021, primo giorno del mese successivo
CP_ alla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento in suo favore delle somme dovute oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito per la diminuzione del valore del credito con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa e fino al saldo.
CP_
6. Le spese del doppio grado vengono poste a carico dell' e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate, con esclusione della fase istruttoria non svolta e con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di
CONCETTA all'assegno sociale con decorrenza dal 1 SETTEMBRE Parte_1
2021;
- condanna l' al pagamento, in favore della appellante, dei ratei di prestazione CP_1
maturati con la indicata decorrenza oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda e fino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € CP_1
2.108,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.983,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione agli avv. P. P.
Zambardino e F. Iervolino, anticipatari.
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente estensore
Mariavittoria Papa