Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica del prodromico invito al pagamento, il quale, per mancata impugnazione, è divenuto definitivo. Pertanto, ogni vizio concernente atti non tempestivamente opposti è precluso.

  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte rileva che nella cartella in esame risulta indicato il responsabile del procedimento nella persona di Nominativo_1.

  • Rigettato
    Contestazione del quantum debeatur e asserito pagamento integrale

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione da cui risulta che i versamenti del contribuente non risultano evasi. La semplice dichiarazione di aver pagato non è prova sufficiente.

  • Rigettato
    Omesso versamento del contributo unificato

    La Corte ritiene che il calcolo della sanzione sia conforme alla normativa. In particolare, viene evidenziato che l'invito di pagamento è stato ritualmente notificato e mai opposto, e che un precedente ricorso avverso un avviso di irrogazione sanzione è stato rigettato con sentenza definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 7
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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