CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MA ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7018/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240030395460000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1584/2025 depositato il
25/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi comunque l'annullamento e/o l'inefficacia della cartella di pagamento
Resistente/Appellato: Rigettare la domanda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente riceve dall'Agenzia delle Entrate Riscossione l'iscrizione ipotecaria n. 19025/2018 a seguito di morosità del mancato pagamento di vari ruoli emessi dell'Agenzia delle Entrate DP Salerno, relativi ad avvisi di accertamento per annualità d'imposta 2008, 2009 e 2011. La parte aveva proposto ricorso innanzi il
Tribunale di Salerno, chiamando in causa l'AdER e l'Agenzia delle Entrate DP Salerno, chiedendo l'annullamento della iscrizione ipotecaria e della pretesa impositiva sottostante, con conseguente restituzione delle somme pagate in pendenza di giudizio.
Il Giudice Ordinario, con sentenza n. 2/2020 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Tributario competente.
Ciò premesso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art.7 L.n.212/2000; art.3 L.241/90. La cartella esattoriale, essendo a pieno titolo un atto amministrativo, è subordinata alle norme di settore, le quali impongono in primo luogo la sussistenza della motivazione della stessa, nonché la sua esplicita chiarezza ( art. 7, Legge n° 212/2000 art. 3, Legge n° 241/90).
Gli atti dell'amministrazione devono essere “ motivati ”, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione ”. La cartella impugnata indica l'ente creditore, il numero di ruolo, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e la descrizione degli importi ma non vi è specifica indicazione dell'autorità che ha emesso la sentenza.Il ricorrente non ha ricevuto nessun atto prodromico alla cartella di pagamento e il presupposto impositivo di quest'ultima, non è mai stato notificato al destinatario, pertanto l'atto impositivo non risulta essere adeguatamente motivato.
Eccepisce nullità della cartella di pagamento per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
Conclude per I'infondatezza della pretesa.
Si costituisce la convenuta Agenzia delle Entrate che argomenta che viene impugnata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per motivi propri che sono di esclusiva competenza dell'AdER; tuttavia è in discussione anche il quantum debeatur, in quanto ricorrente scrive in ricorso che ha pagato tutto il dovuto pertanto a suo parere, l'Ufficio scrivente deve annullare i ruoli emessi a suo carico. A riguardo l'Ufficio osserva che dalle interrogazioni dei versamenti del contribuente presenti in Anagrafe Tributaria gli stessi non risultano evasi (vds. allegato). Del resto il ricorrente nulla prova, ossia la semplice dichiarazione di aver pagato l'imposta relativa agli accertamenti emessi dall'Ufficio scrivente non è idonea prova, valida e sufficiente, a costituire l'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Si costituisce l'AdER che argomenta che la formulazione della motivazione della cartella non è incombente che spetti all'ente di riscossione, e, di conseguenza, eccepisce al riguardo la carenza di legittimazione passiva sussistendo la legittimazione dell'ente impositore ritualmente vocato in giudizio;
alternativamente, la cartella è in ogni caso ampiamente motivata con rimando al precedente atto notificato al contribuente come previsto ex art 12 del dpr 602/73; ovvero ( alternativamente) la cartella è in ogni caso motivata mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi vertendosi nella fattispecie di cui agli artt 36 bis del dpr 600/73
e 54 bis del dpr 633/73 con indicazione delle somme riprese a tassazione;
( alternativamente) la cartella è motivata in quanto riproduttiva di tutti gli elementi costitutivi della pretesa veicolata. Per quanto attiene il presunto difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato si rappresenta l'infondatezza dell'assunto.
Infatti la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della ricossione , sia in sede di cartella, quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne potesse inficiare la validità, ha affermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, cfr. Cassazione 16641/2011), la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo.
Si costituisce anche Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno che in ordine alla fondatezza del credito derivante da insufficiente versamento del contributo unificato tributario, evidenzia che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica di altri atti ad essa prodromici. In particolare, l'invito di pagamento prot. 2972/2020 è stato ritualmente notificato in data
18.06.2020 (all.6), ai sensi dell'art. 248, D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.), come attestato dalla relativa ricevuta di consegna e mai opposto. Quanto all'avviso d'irrogazione sanzione prot. 1960/2021, come anticipato in premessa, lo stesso è stato impugnato con ricorso-reclamo ai sensi dell'art. 17-bis, D.lgs. n. 546/1992 iscritto al n. RGR 1784/2021 e definito con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n.
1244/1/2022, depositata in data 31.05.2022, con la quale è stato rigettato il ricorso e confermata la legittimità della sanzione irrogata. Detta sentenza non è stata appellata dal ricorrente e, pertanto, è divenuta definitiva e con essa il provvedimento di irrogazione sanzione prot. 1960/2021, emesso dallo scrivente Ufficio, da cui deriva, unitamente all'invito al pagamento prot. 2972/2020, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione con l'attuale ricorso. In ogni caso, quanto al merito, argomenta che solo all'atto della proposizione del ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzione (RGR 1784/2021) il ricorrente manifestava la volontà di riassumere il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria al solo fine di determinare le spese di lite essendo venuto meno, quanto alle altre richieste, l'interesse ad agire a seguito della cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. nel caso di specie, la sanzione risulta legittimamente irrogata atteso l'incontrovertibile decorso del termine di
90 giorni a seguito di notifica dell'invito al pagamento prot. n. 2972 del 18.06.2020, che comporta l'applicazione del 200% dell'importo del cut dovuto
Nelle successive memorie il ricorrente evidenza che il procedimento incardinato al n. di rg 1312/2020, scaturiva dal ricorso in riassunzione del 25.02.2020 depositato in seguito alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Salerno.
Nelle more della celebrazione del giudizio dianzi al tribunale di Salerno in data 26.09.2018 e dunque prima della riassunzione effettuata, le ipoteche illegittime erano state cancellate, con la consecutio che si procedeva alla riassunzione esclusivamente per la determinazione delle spese legali, quantificate in euro 5 mila.
Diversamente da quanto preteso di alcun omesso versamento di contributo unificato si può discorrere essendo stato l'importo determinato sin dal giudizio riassunto in euro 60.00; contributo ritualmente depositato in data 01.06.2020. Nella fattispecie in esame il ricorso incardinato al numero di rg 1312/2020 veniva depositato in data 01.03.2020 ed il relativo contributo causa covid – depositato in segreteria in data
01.06.2020. Ricevuta di deposito che si allega. Nella fattispecie in esame, oltre alla palesata nullità ed inesistenza della pretesa essendo stato il contributo versato nella misura di euro 60 ,00. L'odierno ricorrente non era imputabile di omesso versamento, con conseguente nullità anche della irrogata sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I motivi di doglianza non meritano accoglimento, precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento per la quale viene contestato il difetto di motivazione e l'errata determinazione del contributo accertato.
Dalla documentazione versata in atti da parte resistente è risultata provata la notifica del prodromico invito al pagamento che, come ribadito da recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione (cfr.Ordinanza
n.22971/5 del 17.8.2021), risulta essere un atto autonomamente impugnabile, il quale per la mancata impugnazione risulta essere divenuto definitivo.
Qualora parte destinataria di un atto di riscossione non impugna il precedente provvedimento regolarmente notificato, resta preclusa l'impugnazione e la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti e si ribadisce divenuti definitivi. Nel caso in esame, è evidente che parte ricorrente, pur avendo ricevuto la notifica dell'invito al pagamento, non ha eccepito alcunché su detto atto prodromico all'atto impugnato, ragion per cui la pretesa impositiva risulta essere definitiva e non più impugnabile in questa sede laddove il contribuente ha rilevato vizi di merito non più opponibili. Il ricorso risulta destituito di ogni e qualsivoglia fondamento in quanto le eccezioni formulate non inficiano in fatto ed in diritto la legittimità del provvedimento impugnato e l'operato degli Uffici risulta essere ineccepibile e conforme alla disposizioni che regolavano la materia al momento delle violazioni accertate. Anche il calcolo della sanzione è conforme alla normativa.
Quanto alle ulteriori doglianze, in tema di riscossione delle imposte, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. civ. Sez. V Sent., 05/12/2014, n.
25773 (rv. 633901) Cass. civ. Sez. V Sent., 05/06/2008, n. 14894 (rv. 603597). L'allegazione degli atti richiamati nella cartella non è necessaria per quelli che sono già a conoscenza del destinatario, come gli avvisi notificati al contribuente. In ordine alla indicazione del responsabile del procedimento, necessaria e prevista e pena di nullità, devesi rilevare che nella cartella in esame risulta indicato nella persona di Nominativo_1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 180 per ciascun soggetto resistente (ADE, ADER e Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno).
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL
RIUCORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 180,00 OLTRE
ONERI DI LEGGE SE DOVUTI PER CIASCUNO DEI RESISTENTI COSTITUITI.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MA ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7018/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240030395460000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1584/2025 depositato il
25/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi comunque l'annullamento e/o l'inefficacia della cartella di pagamento
Resistente/Appellato: Rigettare la domanda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente riceve dall'Agenzia delle Entrate Riscossione l'iscrizione ipotecaria n. 19025/2018 a seguito di morosità del mancato pagamento di vari ruoli emessi dell'Agenzia delle Entrate DP Salerno, relativi ad avvisi di accertamento per annualità d'imposta 2008, 2009 e 2011. La parte aveva proposto ricorso innanzi il
Tribunale di Salerno, chiamando in causa l'AdER e l'Agenzia delle Entrate DP Salerno, chiedendo l'annullamento della iscrizione ipotecaria e della pretesa impositiva sottostante, con conseguente restituzione delle somme pagate in pendenza di giudizio.
Il Giudice Ordinario, con sentenza n. 2/2020 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Tributario competente.
Ciò premesso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art.7 L.n.212/2000; art.3 L.241/90. La cartella esattoriale, essendo a pieno titolo un atto amministrativo, è subordinata alle norme di settore, le quali impongono in primo luogo la sussistenza della motivazione della stessa, nonché la sua esplicita chiarezza ( art. 7, Legge n° 212/2000 art. 3, Legge n° 241/90).
Gli atti dell'amministrazione devono essere “ motivati ”, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione ”. La cartella impugnata indica l'ente creditore, il numero di ruolo, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e la descrizione degli importi ma non vi è specifica indicazione dell'autorità che ha emesso la sentenza.Il ricorrente non ha ricevuto nessun atto prodromico alla cartella di pagamento e il presupposto impositivo di quest'ultima, non è mai stato notificato al destinatario, pertanto l'atto impositivo non risulta essere adeguatamente motivato.
Eccepisce nullità della cartella di pagamento per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
Conclude per I'infondatezza della pretesa.
Si costituisce la convenuta Agenzia delle Entrate che argomenta che viene impugnata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per motivi propri che sono di esclusiva competenza dell'AdER; tuttavia è in discussione anche il quantum debeatur, in quanto ricorrente scrive in ricorso che ha pagato tutto il dovuto pertanto a suo parere, l'Ufficio scrivente deve annullare i ruoli emessi a suo carico. A riguardo l'Ufficio osserva che dalle interrogazioni dei versamenti del contribuente presenti in Anagrafe Tributaria gli stessi non risultano evasi (vds. allegato). Del resto il ricorrente nulla prova, ossia la semplice dichiarazione di aver pagato l'imposta relativa agli accertamenti emessi dall'Ufficio scrivente non è idonea prova, valida e sufficiente, a costituire l'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Si costituisce l'AdER che argomenta che la formulazione della motivazione della cartella non è incombente che spetti all'ente di riscossione, e, di conseguenza, eccepisce al riguardo la carenza di legittimazione passiva sussistendo la legittimazione dell'ente impositore ritualmente vocato in giudizio;
alternativamente, la cartella è in ogni caso ampiamente motivata con rimando al precedente atto notificato al contribuente come previsto ex art 12 del dpr 602/73; ovvero ( alternativamente) la cartella è in ogni caso motivata mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi vertendosi nella fattispecie di cui agli artt 36 bis del dpr 600/73
e 54 bis del dpr 633/73 con indicazione delle somme riprese a tassazione;
( alternativamente) la cartella è motivata in quanto riproduttiva di tutti gli elementi costitutivi della pretesa veicolata. Per quanto attiene il presunto difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato si rappresenta l'infondatezza dell'assunto.
Infatti la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della ricossione , sia in sede di cartella, quanto nel successivo giudizio d'opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne potesse inficiare la validità, ha affermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (per tutte, cfr. Cassazione 16641/2011), la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo e autonomo atto impositivo.
Si costituisce anche Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno che in ordine alla fondatezza del credito derivante da insufficiente versamento del contributo unificato tributario, evidenzia che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica di altri atti ad essa prodromici. In particolare, l'invito di pagamento prot. 2972/2020 è stato ritualmente notificato in data
18.06.2020 (all.6), ai sensi dell'art. 248, D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.), come attestato dalla relativa ricevuta di consegna e mai opposto. Quanto all'avviso d'irrogazione sanzione prot. 1960/2021, come anticipato in premessa, lo stesso è stato impugnato con ricorso-reclamo ai sensi dell'art. 17-bis, D.lgs. n. 546/1992 iscritto al n. RGR 1784/2021 e definito con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n.
1244/1/2022, depositata in data 31.05.2022, con la quale è stato rigettato il ricorso e confermata la legittimità della sanzione irrogata. Detta sentenza non è stata appellata dal ricorrente e, pertanto, è divenuta definitiva e con essa il provvedimento di irrogazione sanzione prot. 1960/2021, emesso dallo scrivente Ufficio, da cui deriva, unitamente all'invito al pagamento prot. 2972/2020, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione con l'attuale ricorso. In ogni caso, quanto al merito, argomenta che solo all'atto della proposizione del ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzione (RGR 1784/2021) il ricorrente manifestava la volontà di riassumere il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria al solo fine di determinare le spese di lite essendo venuto meno, quanto alle altre richieste, l'interesse ad agire a seguito della cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. nel caso di specie, la sanzione risulta legittimamente irrogata atteso l'incontrovertibile decorso del termine di
90 giorni a seguito di notifica dell'invito al pagamento prot. n. 2972 del 18.06.2020, che comporta l'applicazione del 200% dell'importo del cut dovuto
Nelle successive memorie il ricorrente evidenza che il procedimento incardinato al n. di rg 1312/2020, scaturiva dal ricorso in riassunzione del 25.02.2020 depositato in seguito alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Salerno.
Nelle more della celebrazione del giudizio dianzi al tribunale di Salerno in data 26.09.2018 e dunque prima della riassunzione effettuata, le ipoteche illegittime erano state cancellate, con la consecutio che si procedeva alla riassunzione esclusivamente per la determinazione delle spese legali, quantificate in euro 5 mila.
Diversamente da quanto preteso di alcun omesso versamento di contributo unificato si può discorrere essendo stato l'importo determinato sin dal giudizio riassunto in euro 60.00; contributo ritualmente depositato in data 01.06.2020. Nella fattispecie in esame il ricorso incardinato al numero di rg 1312/2020 veniva depositato in data 01.03.2020 ed il relativo contributo causa covid – depositato in segreteria in data
01.06.2020. Ricevuta di deposito che si allega. Nella fattispecie in esame, oltre alla palesata nullità ed inesistenza della pretesa essendo stato il contributo versato nella misura di euro 60 ,00. L'odierno ricorrente non era imputabile di omesso versamento, con conseguente nullità anche della irrogata sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. I motivi di doglianza non meritano accoglimento, precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento per la quale viene contestato il difetto di motivazione e l'errata determinazione del contributo accertato.
Dalla documentazione versata in atti da parte resistente è risultata provata la notifica del prodromico invito al pagamento che, come ribadito da recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione (cfr.Ordinanza
n.22971/5 del 17.8.2021), risulta essere un atto autonomamente impugnabile, il quale per la mancata impugnazione risulta essere divenuto definitivo.
Qualora parte destinataria di un atto di riscossione non impugna il precedente provvedimento regolarmente notificato, resta preclusa l'impugnazione e la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti e si ribadisce divenuti definitivi. Nel caso in esame, è evidente che parte ricorrente, pur avendo ricevuto la notifica dell'invito al pagamento, non ha eccepito alcunché su detto atto prodromico all'atto impugnato, ragion per cui la pretesa impositiva risulta essere definitiva e non più impugnabile in questa sede laddove il contribuente ha rilevato vizi di merito non più opponibili. Il ricorso risulta destituito di ogni e qualsivoglia fondamento in quanto le eccezioni formulate non inficiano in fatto ed in diritto la legittimità del provvedimento impugnato e l'operato degli Uffici risulta essere ineccepibile e conforme alla disposizioni che regolavano la materia al momento delle violazioni accertate. Anche il calcolo della sanzione è conforme alla normativa.
Quanto alle ulteriori doglianze, in tema di riscossione delle imposte, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. civ. Sez. V Sent., 05/12/2014, n.
25773 (rv. 633901) Cass. civ. Sez. V Sent., 05/06/2008, n. 14894 (rv. 603597). L'allegazione degli atti richiamati nella cartella non è necessaria per quelli che sono già a conoscenza del destinatario, come gli avvisi notificati al contribuente. In ordine alla indicazione del responsabile del procedimento, necessaria e prevista e pena di nullità, devesi rilevare che nella cartella in esame risulta indicato nella persona di Nominativo_1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 180 per ciascun soggetto resistente (ADE, ADER e Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno).
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL
RIUCORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 180,00 OLTRE
ONERI DI LEGGE SE DOVUTI PER CIASCUNO DEI RESISTENTI COSTITUITI.