Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/06/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 11027/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.R.G. 11027/2017 promossa da: nato a [...] ed Arnone il 18/09/1968 CP_1
(C.F.: ) in qualità di r.l.p.t. dell'omonima azienda C.F._1
zootecnica (C.Az.: rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Cacciapuoti Marialuisa (C.F. elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio sito in Cancello ed Arnone alla Via
Concolare,2;
-attore- contro
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
già in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Agliata (C.F.: C.F._3
[...]
[...]
33;
-convenuta-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha CP_1
convenuto in giudizio l' al fine di Controparte_2
ottenere la condanna della medesima al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata commercializzazione di 25.440 litri di latte bufalino, prodotto dalla propria azienda zootecnica nel periodo compreso tra il 14 marzo e il 15 aprile 2008, durante il quale la produzione fu sottoposta a sequestro amministrativo per sospetto inquinamento da diossina.
Secondo l'assunto attoreo, l'attività di sequestro, disposta dal
Dipartimento di Prevenzione dell' si sarebbe rivelata del tutto CP_3
ingiustificata alla luce degli esiti negativi delle analisi, pervenuti solo successivamente alla distruzione del latte, con conseguente danno patrimoniale pari ad € 37.905,60, quantificato come lucro cessante (litri
2 prodotti × prezzo di vendita al litro, comprensivo di IVA), il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
L' convenuta si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., oltre all'insussistenza di elementi idonei a configurare responsabilità extracontrattuale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di necessità istruttorie e trattandosi di controversia a carattere documentale, il
Giudice ha disposto la decisione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 18 dicembre
2024, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta.
Sebbene l'attore richiami, anche nel corso del giudizio, l'art.
1.6 del Piano
Regionale di interventi per l'emergenza diossina (B.U.R.C. n. 13/2003), la domanda, per come è stata strutturata e motivata, ha chiaramente natura risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo basata sull'asserita condotta colposa dell' (ritardo nell'accertamento dell'assenza di diossina e nella revoca del sequestro), da cui sarebbe derivato un danno da mancata vendita del latte prodotto.
È evidente che l'attore, pur non avendo mai avviato il procedimento amministrativo per l'indennizzo previsto dal piano regionale né impugnato i provvedimenti adottati, ha cercato di accreditare, nel corpo degli atti, una lettura ambigua della propria pretesa, come se si trattasse di
3 un diritto a indennizzo. Si tratta però di un'impostazione solo formale, che non trova riscontro né nella sostanza degli atti, né nel comportamento processuale.
A conferma di ciò, vi è l'assenza di ogni concreta attivazione in sede amministrativa e la mancata contestazione dei provvedimenti regionali o commissariali.
Non può quindi ritenersi trattarsi di un'azione indennitaria ai sensi dell'art.
1.6 del Piano di interventi per l'emergenza diossina, la cui attivazione presupporrebbe un procedimento amministrativo specifico e la competenza del giudice amministrativo.
Deve concludersi, pertanto, che la domanda ha natura risarcitoria e, come tale, rientra nella competenza del giudice ordinario.
Sulla prescrizione del diritto azionato e sull'assenza di danno ingiusto, va ricordato che ai sensi dell'art. 2947, comma 1, c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni, decorrenti dal momento in cui il danno si è manifestato all'esterno in modo oggettivamente percepibile (ex multis Corte di Cass., Sez. Lav.,
n. 12666, del 29 agosto 2003, id. n. 311/03, del 13 gennaio 2003, ripresa in Corte dei conti, Sezione prima centrale di app., 12 maggio 2003, n.
427) Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 2000, n. 6157; Cass. civ., Sez. III, 18 giugno 2003, n. 9723; Cassazione civile, sez. III, 20/03/2009, n. 6876).
Nel caso di specie, il danno patrimoniale dedotto dall'attore si è manifestato in modo pienamente percepibile alla data del 15 aprile 2008, allorché fu disposta la revoca del sequestro sanitario e risultò evidente la definitiva perdita economica correlata alla distruzione del prodotto.
4 La notifica dell'atto introduttivo del giudizio è intervenuta solo nel novembre 2017, dunque a oltre nove anni di distanza, ben oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 2947, primo comma, c.c. per l'esercizio dell'azione risarcitoria.
L'attore non ha allegato né provato circostanze tali da giustificare un ritardo nella percezione del pregiudizio, né ha dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta risulta fondata e assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo.
In ogni caso, la domanda risarcitoria difetta anche nel merito.
Invero, il sequestro dell'azienda zootecnica e la successiva distruzione del prodotto furono disposti nell'ambito di un'azione amministrativa diretta alla tutela della salute pubblica, in applicazione del principio di precauzione e delle normative europee e regionali (Regolamento CE n.
882/2004; Delibera Giunta Regionale n. 560/2008).
L'adozione e la revoca del vincolo sanitario avvennero sulla base delle tempistiche tecniche necessarie per l'analisi delle matrici alimentari: l' ricevette l'esito favorevole in data 14 aprile 2008 e revocò il sequestro il giorno successivo. Non può dunque ritenersi ingiusto il sacrificio patrimoniale subito, in quanto effetto di un provvedimento adottato nell'ambito di una cornice normativa specifica e per ragioni superiori di sanità pubblica, la cui legittimità non è stata ritualmente contestata né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna illegittimità nell'operato della P.A. che possa configurare un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.
5 Va altresì ricordato che il danneggiato, soprattutto se operatore economico qualificato, è tenuto ad attivarsi con ordinaria diligenza per la tutela dei propri diritti. Il principio di autoresponsabilità, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS.UU., 21 novembre 2011, n.
24406), impone di non restare inerte di fronte a un potenziale pregiudizio.
Nel caso in esame, la protratta inattività dell'attore, che ha lasciato decorrere oltre nove anni prima di agire, costituisce elemento sintomatico di negligenza consapevole, idonea ad escludere ogni profilo risarcitorio anche sul piano sostanziale
Deve, pertanto, essere rigettata, perché infondata, la domanda di risarcimento avanzata dalla società zootecnica di . CP_1
Per quanto concerne le spese, va osservato che, nonostante la soccombenza, la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta e pacifica verificazione di un evento lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni, derivanti dal ragionevole margine di incertezza interpretativa nella qualificazione giuridica della pretesa, nonché dalla peculiarità del contesto emergenziale e sanitario in cui si inserisce la vicenda oggetto di causa, costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” attualmente previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la domanda proposta da ha natura CP_1
risarcitoria e non indennitaria;
- accoglie l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta;
- rigetta, in quanto prescritta e comunque infondata nel merito, la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lì, 17/06/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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