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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25983/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SOGNO ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
TORINO il 14/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 371 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 26/05/2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 21.10.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2022. Con ricorso depositato il 04/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad ambo i genitori con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre in Torino, via Campobasso n. 12, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo;
Per_1
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente e secondo gli Parte_1 accordi raggiunti di volta in volta tra i genitori oppure, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- Un fine settimana al mese, dal venerdì dall'uscita da scuola a domenica dopo cena, quando il padre riporterà presso l'abitazione della madre. Per_1
- In occasione delle vacanze natalizie, trascorrerà le giornate del 24 e del 25 dicembre con la Per_1 madre e dal 26 dicembre al 06 gennaio con il padre e così per ogni anno;
- Per le festività pasquali, il SI. potrà vedere e tenere con sé durante i giorni in cui Pt_1 Per_1 non andrà a scuola;
- Durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, al mese, nei mesi di giugno- luglio-agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
DISPONE che il SI. concorra al mantenimento del figlio , mediante Parte_1 Per_1 versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore della SI.ra , della somma di € Parte_2 225,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento del 50% alle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Torino nel marzo 2016
a cui le parti fanno espresso ed esplicito riferimento e richiamo;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per il minore venga percepito, nella misura del 100%, dalla SI.ra ; Per_1 Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia aiuto economico e di avere risolto in maniera amichevole ogni altro rapporto economico fra di loro intercorrente;
DÀ ATTO che le parti si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25983/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SOGNO ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
TORINO il 14/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 371 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 26/05/2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 21.10.2022, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2022. Con ricorso depositato il 04/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad ambo i genitori con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre in Torino, via Campobasso n. 12, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo;
Per_1
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente e secondo gli Parte_1 accordi raggiunti di volta in volta tra i genitori oppure, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- Un fine settimana al mese, dal venerdì dall'uscita da scuola a domenica dopo cena, quando il padre riporterà presso l'abitazione della madre. Per_1
- In occasione delle vacanze natalizie, trascorrerà le giornate del 24 e del 25 dicembre con la Per_1 madre e dal 26 dicembre al 06 gennaio con il padre e così per ogni anno;
- Per le festività pasquali, il SI. potrà vedere e tenere con sé durante i giorni in cui Pt_1 Per_1 non andrà a scuola;
- Durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, al mese, nei mesi di giugno- luglio-agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
DISPONE che il SI. concorra al mantenimento del figlio , mediante Parte_1 Per_1 versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore della SI.ra , della somma di € Parte_2 225,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento del 50% alle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Torino nel marzo 2016
a cui le parti fanno espresso ed esplicito riferimento e richiamo;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per il minore venga percepito, nella misura del 100%, dalla SI.ra ; Per_1 Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia aiuto economico e di avere risolto in maniera amichevole ogni altro rapporto economico fra di loro intercorrente;
DÀ ATTO che le parti si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.