Articolo 295 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 294Articolo 296
Versione
12 maggio 1963
Art. 295. Le entrate ordinarie e straordinarie della
Azienda dei patrimoni riuniti ex economali ac-
certate nell'esercizio finanziario 1944-45,
per la competenza propria dell'esercizio stes-
so, sono stabilite, quali risultano dalla de-
liberazione della Corte dei conti, in ........ L. 4.994.306,97 delle quali furono riscosse .................. " 1.162.776,29
------------------ e rimasero da riscuotere ..................... L. 3.831.530,68
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963